Sentenza del 21/06/2016 n. 389 - Comm. Trib. Prov. Savona
ACCERTAMENTO - IRPEF/IVA - procedimento - vizi attinenti alla qualità ed ai poteri del messo notificatore - inesistenza della rettifica - esclusione - sanatoria con la proposizione del ricorso - sussiste - indagine bancarie - onere della prova - grava sul contribuente - attività di prostituzione autonomamente e abitualmente svolta - costituisce attività lecita - configurabilità quale prestazione di servizio retribuita in forma di lavoro autonomo - è tale - assoggettamento a tassazione - sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità dell'accertamento per vizi relativi alla qualità e ai poteri del messo notificatore e negava la riferibilità fiscale delle movimentazioni bancarie. Contestava inoltre che l'attività di prostituzione autonomamente e abitualmente esercitata potesse essere qualificata come attività economica imponibile ai fini IRPEF e IVA.
La decisione
La contestazione è stata respinta. I vizi relativi alla qualità del messo notificatore non hanno determinato l'inesistenza della notificazione e sono stati comunque sanati dalla proposizione del ricorso. In presenza di indagini bancarie, spettava al contribuente dimostrare che le movimentazioni non fossero riferibili a operazioni imponibili; in mancanza di tale prova, l'Amministrazione poteva utilizzarle per presumere l'esistenza di attività non dichiarata. L'attività di prostituzione svolta autonomamente e abitualmente, pur non essendo regolamentata e potendo essere considerata moralmente riprovevole, è stata qualificata come prestazione di servizi retribuita e quindi assoggettabile a tassazione ai fini IRPEF e IVA.
Norme richiamate
Art. 3, comma 1, D.P.R. 633/1972
La prestazione di servizi verso corrispettivo costituisce operazione rilevante ai fini IVA; l'attività di prostituzione autonomamente esercitata è stata ricondotta a tale categoria.
D.P.R. 600/1973
Le disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi consentono di utilizzare le risultanze delle indagini bancarie; il contribuente deve fornire prova contraria specifica sulla non imponibilità delle movimentazioni.
Sentenza della Corte di Giustizia CE del 20 novembre 2001, causa C-268/99
La prostituzione esercitata autonomamente e in modo abituale può essere qualificata come attività economica consistente in una prestazione di servizi retribuita.
Massime di principio
- La proposizione del ricorso tende a sanare i vizi della notificazione relativi alla qualità o ai poteri del notificatore, salvo i casi estremi di notifica totalmente mancante o eseguita fuori da ogni schema legale.
- Quando l'accertamento si fonda su movimentazioni bancarie, il contribuente deve dimostrare analiticamente che ciascun movimento non rappresenta un ricavo o un'operazione imponibile; la mera contestazione generica non è sufficiente.
- L'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente provare preventivamente l'esistenza di una specifica attività occulta per utilizzare le risultanze bancarie, purché il contribuente non fornisca una spiegazione documentata alternativa.
- Un'attività non regolamentata o socialmente disapprovata può comunque essere fiscalmente rilevante se svolta autonomamente, abitualmente e dietro corrispettivo.
- Ai fini tributari rileva la natura economica dell'attività e l'esistenza di un compenso, non la sua eventuale riprovazione morale o l'assenza di una disciplina amministrativa specifica.
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