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Sentenza

Sentenza del 21/06/2016 n. 320 - Comm. Trib. Reg. per il Molise

NON DISPONIBILE

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva impugnato il diniego della definizione agevolata dei carichi di ruolo, sostenendo sia il difetto di motivazione del provvedimento, motivato mediante rinvio al prospetto dell’Agente della riscossione, sia l’illegittimità della decadenza dal beneficio per il mancato pagamento della seconda rata. Deduceva che l’art. 12 della Legge n. 289/2002 non prevedesse espressamente la decadenza per l’omesso pagamento delle rate successive alla prima e lamentava inoltre la mancata comunicazione, da parte del concessionario, dell’imminente scadenza della seconda rata.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso, ordinando la rideterminazione della pretesa erariale e disponendo l’esclusione dell’IVA. L’Ufficio aveva appellato la decisione. La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello, rilevando che la censura relativa al difetto di motivazione non era stata riproposta con appello incidentale e non doveva quindi essere esaminata. Nel merito, ha stabilito che la definizione ex art. 12 della Legge n. 289/2002 ha natura di condono clemenziale e si perfeziona soltanto con il pagamento integrale dell’importo dovuto. Il mancato pagamento della seconda rata comporta pertanto la decadenza dal beneficio, anche se la prima rata era stata regolarmente versata. La sentenza di primo grado è stata riformata e il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado d’appello, liquidate in 700 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 12 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289

    Possibilità di estinguere i debiti relativi ai carichi inclusi nei ruoli mediante il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese del concessionario, in due rate: la prima pari all’80% e la seconda pari al 20% dell’importo dovuto.

    La definizione dei carichi di ruolo costituisce un condono clemenziale e non premiale. Il beneficio si perfeziona solo con il pagamento integrale dell’importo dovuto; l’omesso o tardivo pagamento della seconda rata impedisce il perfezionamento della sanatoria e determina la decadenza dal beneficio.

  • Art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Statuto dei diritti del contribuente

    Obbligo di motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria.

    La questione del difetto di motivazione non è stata esaminata in appello perché la Commissione Provinciale non aveva deciso espressamente tale censura e il contribuente non l’aveva riproposta mediante appello incidentale.

  • Cass. Civ., Sez. VI-5, ordinanza 19 ottobre 2015, n. 21154

    Il condono di cui alla Legge n. 289/2002 ha carattere clemenziale e si perfeziona soltanto quando il contribuente paga integralmente quanto dovuto.

    Il pagamento parziale non è sufficiente a consolidare la definizione agevolata.

  • Cass. Civ., Sez. VI-5, ordinanza 27 maggio 2014, n. 11880

    L’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto; l’omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima esclude il perfezionamento della definizione.

    Anche il pagamento tardivo delle rate successive alla prima può comportare la perdita del beneficio.

  • Cass. Civ., Sez. VI-5, ordinanza 3 agosto 2012, n. 14123

    Il pagamento rateale determina la definizione della lite pendente solo se integrale, essendo insufficiente il pagamento della prima rata cui non segua l’adempimento delle successive.

    La prima rata non produce da sola l’effetto definitivo della sanatoria.

  • Cass. Civ., Sez. V, sentenze 1 dicembre 2010, n. 24316, e 6 ottobre 2010, n. 20746

    Sono richiamate come precedenti conformi al principio secondo cui l’integrale pagamento è condizione necessaria per il perfezionamento del condono.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata o un condono prevede il pagamento rateale dell’importo dovuto, occorre verificare se la normativa subordini il beneficio all’integrale pagamento: in tal caso, il mancato o tardivo pagamento anche di una sola rata successiva alla prima può comportare la decadenza.
  • Il pagamento della prima rata non garantisce necessariamente il consolidamento della sanatoria; può costituire soltanto un adempimento iniziale subordinato al completamento dell’intero piano di pagamento.
  • L’eventuale vizio di motivazione dell’atto deve essere riproposto nei successivi gradi di giudizio quando il giudice di primo grado non lo abbia esaminato; in mancanza di appello incidentale, la questione può rimanere preclusa.
  • La mancata comunicazione personale della scadenza da parte dell’agente della riscossione, salvo specifici obblighi normativi o provvedimentali, non esclude automaticamente la decadenza quando il termine di pagamento e le conseguenze dell’inadempimento risultino dalla disciplina applicabile.
  • In presenza di un condono clemenziale, il giudice tende a interpretare rigorosamente le condizioni previste dalla legge, senza estendere il beneficio oltre i casi e gli adempimenti espressamente stabiliti.

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