Sentenza del 21/06/2016 n. 387 - Comm. Trib. Prov. Savona
RISCOSSIONE - intimazione di pagamento di tributi locali - cartella inviata oltre i dieci anni dalla notifica - prescrizione della riscossione - sussistenza - cartella inviata oltre il termine breve ad indirizzo diverso da quello di residenza ed a famigliare risultato non convivente - prescrizione della cartella - non si verifica - prescrizione del debito locale - si verifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'intimazione di pagamento sostenendo, da un lato, che fosse stata notificata oltre dieci anni dopo la notifica della cartella e quindi dopo la prescrizione del diritto alla riscossione e, dall'altro, che la cartella relativa ai tributi locali fosse stata inviata oltre il termine di prescrizione breve a un indirizzo diverso da quello di residenza e consegnata a un familiare risultato non convivente. La questione centrale riguardava gli effetti dei vizi della notifica e il decorso della prescrizione del credito tributario.
La decisione
È stata ritenuta prescritta l'intimazione di pagamento notificata oltre dieci anni dopo la cartella, non risultando atti interruttivi validamente notificati nel frattempo. Quanto alla cartella inviata a un indirizzo diverso da quello di residenza e a un familiare non convivente, tale circostanza non determina necessariamente la prescrizione della cartella come atto, ma comporta l'inefficacia della notifica ai fini dell'interruzione della prescrizione. Di conseguenza, è stato riconosciuto prescritto il tributo locale, soggetto al termine breve di prescrizione.
Massime di principio
- Per i tributi locali soggetti a prescrizione breve, l'ente deve dimostrare l'esistenza di atti interruttivi validamente notificati entro il termine applicabile.
- Un'intimazione di pagamento notificata oltre dieci anni dopo la cartella è prescritta se nel frattempo non sono stati notificati validi atti interruttivi.
- La notifica della cartella a un indirizzo diverso dalla residenza e a un familiare non convivente può essere inidonea a interrompere la prescrizione del tributo.
- La nullità o l'irregolarità della notifica non comporta automaticamente l'inesistenza della cartella, ma può impedire che essa produca effetti interruttivi della prescrizione.
- È necessario distinguere tra prescrizione dell'atto di riscossione e prescrizione del credito tributario: anche quando la cartella non viene considerata prescritta come atto, il tributo può comunque risultare prescritto per il decorso del termine breve.
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