Sentenza del 07/01/2019 n. 45 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposta sulle successioni - applicazione - calcolo della base imponibile - coacervo - donazioni effettuate dal 2001 al 2006 - rilevanza - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza ha stabilito che le donazioni effettuate nel periodo 2001-2006 non devono essere computate ai fini del coacervo e, quindi, non possono ridurre la franchigia esente né concorrere alla determinazione della base imponibile dell'imposta sulle successioni. La pretesa dell'Amministrazione finanziaria fondata sul loro cumulo è stata pertanto esclusa.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione della base imponibile e della franchigia applicabile all'imposta sulle successioni. In particolare, si discuteva se dovessero essere considerate, mediante il meccanismo del coacervo, le donazioni ricevute dall'erede tra il 2001 e il 2006, periodo nel quale l'imposta sulle successioni era stata abolita.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni
Ai fini del calcolo dell'imposta di successione e della franchigia, il coacervo può riguardare soltanto trasferimenti rilevanti secondo la disciplina fiscale applicabile; non possono essere considerate donazioni effettuate in un periodo in cui l'imposta era stata abolita.
Istituto del coacervo successorio
Il coacervo consiste nel cumulo delle precedenti donazioni fiscalmente rilevanti con il trasferimento ereditario per determinare la franchigia residua. Tale meccanismo non opera per donazioni prive di rilevanza impositiva nel periodo in cui furono effettuate.
Massime di principio
- Nel calcolo dell'imposta di successione, le precedenti donazioni possono essere cumulate solo se erano fiscalmente rilevanti secondo la normativa vigente al momento della loro effettuazione.
- Le donazioni effettuate durante un periodo di abolizione dell'imposta sulle successioni e donazioni non devono essere utilizzate per ridurre la franchigia spettante sull'eredità.
- L'Amministrazione finanziaria non può applicare retroattivamente il coacervo a trasferimenti che, quando furono realizzati, non producevano effetti ai fini dell'imposta successoria.
- In casi analoghi occorre verificare la data delle donazioni, il regime normativo vigente in quel momento e l'eventuale effettiva imposizione, prima di determinare la franchigia residua.
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