Sentenza del 07/01/2019 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
tributo incompatibile con ordinamento comunitario - non dovuto -rimborso-termine di decadenza-decorrenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la decorrenza del termine di decadenza per chiedere il rimborso di un’imposta sui redditi successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di Giustizia. Il ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla data della pronuncia europea che aveva accertato l’incompatibilità dell’imposta, mentre l’Amministrazione finanziaria riteneva applicabile la decorrenza ordinaria prevista dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973.
La decisione
La domanda di rimborso è soggetta al termine di decadenza previsto dall’art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973. Il termine decorre dalla data del versamento, in caso di versamenti diretti, oppure dalla data della ritenuta, per le somme assoggettate a ritenuta alla fonte. Non decorre, invece, dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia che abbia dichiarato l’imposta incompatibile con il diritto comunitario. Ne consegue che, se la richiesta è stata presentata oltre il termine decorrente dal pagamento o dalla ritenuta, il rimborso non è dovuto.
Norme richiamate
Art. 38 del D.P.R. n. 602 del 1973
Il termine di decadenza decorre dalla data del versamento o, per le somme assoggettate a ritenuta, dalla data della ritenuta.
La norma disciplina il termine per richiedere il rimborso delle imposte dirette indebitamente versate o trattenute. La successiva dichiarazione di incompatibilità dell’imposta con il diritto comunitario non sposta il momento iniziale della decorrenza: il termine resta ancorato al pagamento o alla ritenuta.
Massime di principio
- Quando un tributo viene dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione europea dopo il pagamento, la pronuncia successiva non fa generalmente decorrere un nuovo termine per chiedere il rimborso.
- Per verificare la tempestività della richiesta occorre individuare la data del versamento diretto o della ritenuta alla fonte e calcolare da tale momento il termine di decadenza previsto dalla legge.
- L’accertamento successivo dell’illegittimità del tributo può fondare il diritto sostanziale al rimborso, ma non elimina automaticamente i termini decadenziali già maturati.
- È opportuno presentare la domanda di rimborso entro il termine ordinario, senza attendere una futura sentenza nazionale o europea che chiarisca l’incompatibilità dell’imposta.
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