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Sentenza

Sentenza del 07/01/2019 n. 15 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Giudizio di ottemperanza - Modifica normativa ex D.Lgs. 156/2015 - Decorrenza - Criteri

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Taranto deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. La controversia riguardava una cartella di pagamento relativa a IRES, IRAP e IVA dichiarate ma non versate dalla società per il periodo d'imposta 2007, oltre a interessi, sanzioni e compensi di riscossione. L'Ufficio sosteneva la legittimità dell'applicazione separata delle sanzioni per ciascun tributo, mentre il giudice ha ritenuto applicabile il regime della sanzione unica per concorso di violazioni, poiché le omissioni derivavano da una sola azione omissiva.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Sono stati confermati gli importi relativi ai tributi, agli interessi e ai compensi di riscossione, mentre sono state annullate le singole sanzioni indicate nella cartella e sostituite con una sanzione unica di euro 12.364,20, determinata ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997. Non è stata disposta alcuna condanna alle spese del giudizio di appello, in ragione della mancata costituzione delle parti appellate.

Norme richiamate

  • Art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997

    È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi.

    Quando una sola azione od omissione determina violazioni relative a più tributi, deve essere applicata una sanzione unica, individuata sulla base della violazione più grave e aumentata secondo i criteri previsti dalla norma. Nel caso esaminato, l'omesso versamento di IRES, IRAP e IVA dichiarate è stato considerato riconducibile a un'unica condotta omissiva.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi, nell'ambito del quale è stata emessa la cartella relativa agli importi non versati.

  • Art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972

    Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, applicato nel procedimento di riscossione dell'imposta non versata.

Massime di principio

  • Quando più violazioni tributarie derivano da un'unica condotta omissiva o commissiva, anche se riguardano tributi diversi, occorre verificare l'applicabilità della disciplina del concorso formale e della sanzione unica prevista dall'art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.
  • L'applicazione della sanzione unica non elimina il debito d'imposta né gli interessi: incide esclusivamente sul modo di determinare le sanzioni amministrative.
  • La sanzione deve essere calcolata partendo dalla violazione più grave e applicando gli aumenti previsti dalla legge, senza comunque superare il limite rappresentato dalla somma delle singole sanzioni.
  • In presenza di tributi o periodi d'imposta differenti, è necessario verificare le regole specifiche dell'art. 12, poiché il cumulo giuridico può operare separatamente in determinate fattispecie.
  • Una cartella che applichi automaticamente sanzioni distinte per ciascun tributo può essere contestata se le violazioni risultano riconducibili a una medesima condotta e ricorrono i presupposti del concorso formale.

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