Sentenza del 07/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I contribuenti hanno impugnato l'avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il classamento proposto tramite DOCFA, passando dalla categoria A/2, classe 5, a quella A/1, classe 3, con conseguente aumento della rendita catastale da euro 1.391,85 a euro 1.735,29. I ricorrenti lamentavano la carenza di motivazione dell'atto, l'assenza di contraddittorio preventivo e l'erroneità eccessività della rettifica, richiamando la presenza, nello stesso foglio catastale e nel medesimo fabbricato o in fabbricati vicini, di immobili classificati in categorie inferiori, prevalentemente A/2. L'Agenzia sosteneva invece la legittimità del classamento, la congruità della rendita attribuita e la sufficienza della motivazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello, confermando la decisione della CTP di Firenze che aveva rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto adeguatamente motivato l'avviso, poiché indicava il classamento attribuito, quello proposto con DOCFA e il criterio astratto della rettifica. Secondo la Commissione, la rettifica costituiva il ripristino del precedente classamento A/1, già risultante dalla visura storica, e la presenza di altre unità immobiliari classificate diversamente, comprese unità A/10 e D/5, non imponeva l'attribuzione della categoria A/2 all'immobile controverso. Gli appellanti sono stati inoltre condannati in solido al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2 del D.L. n. 16 del 1993, convertito nella Legge n. 75 del 1993
La disposizione disciplina, insieme al D.M. n. 701 del 1994, la procedura DOCFA per la dichiarazione e l'attribuzione del classamento e della rendita catastale.
D.M. n. 701 del 1994
Regola la procedura DOCFA e costituisce il riferimento normativo per la dichiarazione catastale presentata dal contribuente e per la successiva verifica dell'Ufficio.
Cassazione, ordinanza n. 12497/2016
Qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati.
La motivazione può essere sintetica quando l'Ufficio mantiene invariati i dati oggettivi dichiarati e modifica soltanto la valutazione tecnica o economica del bene.
Cassazione, sentenza n. 977 del 17/01/2018
La motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso.
Quando l'Ufficio disattende gli elementi di fatto indicati nella DOCFA, deve spiegare in modo più dettagliato quali differenze abbia riscontrato e perché.
Cassazione, sentenza n. 23237/2014
L'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata ancorché sommaria motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria.
L'Amministrazione non può limitarsi a comunicare il nuovo classamento, ma deve fornire almeno gli elementi essenziali che giustificano il rigetto della proposta DOCFA.
Massime di principio
- Nelle rettifiche catastali successive a una procedura DOCFA, la sufficienza della motivazione dipende dal tipo di modifica: se cambiano solo la valutazione tecnica e la rendita, può bastare l'indicazione dei dati oggettivi e della classe; se vengono contestati i dati di fatto dichiarati, l'Ufficio deve motivare in modo più specifico.
- Il semplice confronto con altri immobili classificati in categorie diverse non dimostra automaticamente l'illegittimità del classamento: ogni unità deve essere valutata in relazione alle proprie caratteristiche, ubicazione, consistenza, qualità e condizioni.
- La presenza di un precedente classamento consolidato può costituire un elemento rilevante a sostegno della rettifica, soprattutto quando l'Ufficio intenda ripristinare una classificazione già risultante dagli atti catastali.
- L'assenza di contraddittorio preventivo non determina necessariamente l'illegittimità dell'accertamento catastale, salvo che una specifica disposizione imponga tale adempimento nel caso concreto.
- Per contestare efficacemente una rettifica catastale è opportuno produrre elementi comparativi realmente omogenei all'immobile interessato; documenti relativi a unità con caratteristiche significativamente diverse possono essere ritenuti non probanti.
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