Sentenza del 07/01/2019 n. 13 - Comm. Trib. Prov. Caserta
PROCESSO TRIBUTARIO - Sentenza - Annullamento dell'avviso di pagamento - Giudizio di ottemperanza - Limiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa richiesta di restituzione è stata ritenuta estranea al giudizio di ottemperanza. L'annullamento dell'avviso non comporta automaticamente, nell'ambito dell'ottemperanza, anche l'ordine di rimborso delle somme pagate, se la sentenza non lo ha disposto. La domanda di restituzione costituisce una pretesa ulteriore e deve essere proposta autonomamente mediante un distinto giudizio, secondo le regole applicabili al rimborso tributario.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva ottenuto in giudizio esclusivamente l'annullamento dell'avviso di pagamento. Successivamente, in sede di giudizio di ottemperanza, pretendeva anche la restituzione della somma già versata al Comune. La questione riguardava quindi i limiti dell'ottemperanza e, in particolare, se tale procedimento potesse essere utilizzato per ottenere un rimborso non espressamente previsto dal decisum della sentenza originaria.
Norme richiamate
Disciplina del giudizio di ottemperanza nel processo tributario
Il giudizio di ottemperanza serve a dare esecuzione concreta a quanto deciso nella sentenza e non può ampliare il contenuto del provvedimento, introducendo pretese nuove o ulteriori rispetto al decisum.
Principio di corrispondenza tra giudicato e attività di ottemperanza
L'attività del giudice dell'ottemperanza deve rimanere entro i limiti oggettivi della decisione da eseguire. Se la sentenza ha disposto soltanto l'annullamento dell'atto impositivo, il giudice dell'ottemperanza non può aggiungere un autonomo obbligo di restituzione non previsto.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza non è un nuovo giudizio di cognizione: serve esclusivamente a rendere effettivo ciò che è stato già deciso.
- L'annullamento di un avviso o di un atto impositivo non implica automaticamente che, in sede di ottemperanza, possa essere ottenuto il rimborso delle somme eventualmente versate.
- La restituzione di somme pagate deve essere richiesta espressamente nel giudizio originario oppure mediante un'autonoma domanda di rimborso o restituzione.
- Prima di promuovere l'ottemperanza occorre verificare attentamente il dispositivo e i limiti del giudicato: pretese non contenute nella sentenza non possono essere introdotte per la prima volta in quella sede.
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