Sentenza del 07/01/2019 n. 1 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
RISCOSSIONE - cartella di pagamento - notificazione a mezzo pec - estensione ".pdf" - validità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento relativa a somme richieste a titolo di pretesa tributaria determinata ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, per l'anno d'imposta 2014. Ha sostenuto la nullità della cartella notificata tramite PEC perché il documento risultava firmato digitalmente in formato PAdES, con estensione ".pdf", anziché in formato CAdES, con estensione ".p7m", ritenendo valida soltanto quest'ultima modalità.
La decisione
La Commissione ha respinto il ricorso, ritenendo valida la cartella notificata via PEC e sottoscritta con firma digitale in formato PAdES. Richiamando Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10266/2018, ha affermato l'equivalenza giuridica delle firme digitali CAdES e PAdES, pur caratterizzate dalle diverse estensioni ".p7m" e ".pdf". Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, in ragione dell'obiettiva controvertibilità della questione e dei precedenti giurisprudenziali difformi.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
La norma costituisce il fondamento della liquidazione automatizzata della pretesa tributaria oggetto della cartella relativa all'anno d'imposta 2014.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 10266 del 27 aprile 2018
In tema di processo telematico ... le firme digitali di tipo "CAdES" e di tipo "PAdES" sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".
La firma digitale PAdES, associata a un file PDF, è giuridicamente equivalente alla firma CAdES, associata a un file .p7m. La sola diversa estensione del file non determina l'invalidità dell'atto.
Art. 12 del decreto dirigenziale 16 aprile 2014
La disposizione ammette, nell'ambito del processo telematico, le modalità di firma digitale conformi agli standard tecnici applicabili, tra cui CAdES e PAdES.
Art. 34 del D.M. n. 44/2011
Costituisce il riferimento regolamentare per le specifiche tecniche del processo telematico richiamate in materia di firme digitali.
Regolamento UE n. 910/2014 e decisione di esecuzione UE n. 1506/2015
Gli standard europei richiamati supportano il principio di equivalenza tra i formati di firma digitale CAdES e PAdES.
Artt. 91 e seguenti c.p.c.
La disciplina delle spese processuali consente la compensazione integrale quando sussistono ragioni eccezionali o obiettive, come la particolare incertezza interpretativa della questione.
Massime di principio
- La notifica via PEC di una cartella o di altro atto digitale non è invalida per il solo fatto che il documento abbia estensione ".pdf" anziché ".p7m".
- Le firme digitali PAdES e CAdES sono, in linea generale, equivalenti quanto a validità ed efficacia, purché la firma sia effettivamente apposta e verificabile secondo gli standard applicabili.
- Per contestare validamente un atto notificato via PEC non è sufficiente dedurre la diversa estensione del file: occorre dimostrare l'assenza della firma, l'impossibilità di verificarla, una concreta alterazione del documento o altra violazione sostanziale delle regole di notificazione.
- La validità formale della firma digitale deve essere distinta dalla verifica degli ulteriori requisiti dell'atto e della notifica, come l'identità del mittente, l'integrità del documento, la ricevuta di consegna e il rispetto dei termini.
- In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare integralmente le spese anche quando il ricorso viene respinto.
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