L.R. FVG 26/2002
Norme regionali per la disciplina dell'attività di tassidermia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina, nel territorio del Friuli Venezia Giulia, l’esercizio professionale e amatoriale della tassidermia, l’abilitazione, le autorizzazioni provinciali, gli obblighi di registrazione e controllo, le deroghe per specie protette rinvenute morte e le sanzioni. Alcune autorizzazioni non sono richieste in prima applicazione a chi, al 22/10/2002, era iscritto da almeno tre anni alla CCIAA.
Disciplina dell'attività di tassidermia in Friuli Venezia Giulia
Disciplina dell’attività di tassidermia
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia regola in modo organico l’attività di tassidermia, definendone l’oggetto, i requisiti per l’esercizio, gli adempimenti del tassidermista, le ipotesi di deroga e il sistema sanzionatorio. La disciplina si applica nel solo territorio regionale.
Definizione e oggetto dell’attività
Per attività di tassidermia si intende l’insieme delle tecniche di lavorazione finalizzate a conservare l’aspetto esteriore delle spoglie di animali vertebrati o di altri soggetti di altre specie zoologiche, per fini scientifici, di studio, didattici o amatoriali. Sono esclusi i trofei non naturalizzati di ungulati; è compreso anche il restauro di fauna già preparata, nel rispetto della normativa di settore.
Esercizio dell’attività e titoli abilitativi
L’esercizio professionale è subordinato a tre presupposti: conseguimento dell’abilitazione professionale, rilascio dell’autorizzazione della Provincia territorialmente competente e iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Per i dipendenti di enti e istituzioni pubbliche, come musei di storia naturale e istituti universitari, che operano esclusivamente per l’ente di appartenenza e ne danno comunicazione alla Provincia competente, è richiesto il solo conseguimento dell’abilitazione e la relativa autorizzazione provinciale.
L’attività svolta a titolo amatoriale su soggetti di proprietà del soggetto operante, non cedibili a terzi e acquisiti legittimamente, richiede l’autorizzazione della Provincia territorialmente competente.
Esame di abilitazione e Commissione regionale
L’abilitazione si consegue superando un esame davanti alla Commissione regionale per la tassidermia, nominata dal Presidente della Regione. La Commissione è composta da un dirigente della struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria, con funzioni di presidente, e da due esperti in materia venatoria, uno indicato dalla categoria dei tassidermisti e uno dalle associazioni venatorie maggiormente rappresentative.
La prova accerta la capacità di riconoscere le specie, con particolare attenzione a quelle protette dalla normativa internazionale, nonché la conoscenza delle leggi in materia venatoria e delle tecniche di tassidermia. Ai componenti spetta l’indennità di presenza secondo la normativa vigente.
Specie e soggetti preparabili
La preparazione tassidermica è ammessa, salvo deroghe, per:
- fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio, abbattuta nel rispetto delle norme vigenti;
- fauna proveniente dall’estero, se l’abbattimento o l’impossessamento sono conformi alla legge del Paese d’origine e agli accordi internazionali;
- fauna domestica;
- fauna di comprovata provenienza da allevamenti autorizzati;
- fauna rinvenuta morta per cause naturali o accidentali.
Autorizzazioni in deroga per specie protette
La Provincia può autorizzare la preparazione tassidermica di esemplari di specie protette rinvenuti morti per cause naturali o accidentali. L’autorizzazione deve essere rilasciata entro 30 giorni dalla richiesta, previa eventuale istruttoria; decorso inutilmente tale termine, si intende comunque rilasciata.
In caso di diniego, la Provincia provvede alla conservazione e destinazione dell’esemplare a fini didattico-scientifici oppure, se necessario, alla distruzione. Gli esemplari di specie protette autorizzati alla preparazione sono affidati al privato.
Obblighi del tassidermista e controlli
Il tassidermista deve:
- annotare giornalmente su apposito registro vidimato dalla Provincia tutti i dati degli animali ricevuti, indicando specie, provenienza, generalità del consegnante o circostanze di acquisizione;
- compilare un modulo in triplice copia, sottoscritto dal consegnante, con numero di carico e dati identificativi; una copia va al proprietario e una alla Provincia entro 48 ore dal ricevimento;
- apporre su ogni preparazione un contrassegno inamovibile con gli estremi del tassidermista e del laboratorio e, per le specie protette, anche gli estremi dell’autorizzazione provinciale;
- consentire l’ispezione dei locali e del registro da parte degli agenti della vigilanza venatoria negli orari di lavoro e, in ogni momento, da parte degli incaricati provinciali e degli organi di accertamento competenti.
Se il richiedente non fornisce o non è in grado di fornire notizie sulla provenienza degli esemplari, il tassidermista deve segnalare immediatamente il caso alla Provincia e rifiutare la prestazione. È inoltre vietata la detenzione di soggetti non provenienti da attività di tassidermia autorizzata, salvo gli esemplari imbalsamati regolarmente importati dall’estero.
Le Province possono richiedere la disponibilità dell’animale; se la disponibilità è permanente, rimborsano al detentore le spese di preparazione.
Sanzioni
L’esercizio professionale senza i requisiti previsti è punito con sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro e sospensione dell’autorizzazione per almeno un anno.
L’esercizio amatoriale in violazione dei requisiti è punito con sanzione da 250 a 2.500 euro e sospensione dell’autorizzazione per almeno cinque anni.
Le altre violazioni della legge comportano sanzioni pecuniarie differenziate per esemplare:
- da 250 a 500 euro per fauna di specie protetta;
- da 150 a 300 euro per fauna cacciabile e per fauna proveniente dall’estero di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 4;
- da 50 a 100 euro per fauna domestica, da allevamento autorizzato o rinvenuta morta.
Le stesse sanzioni si applicano anche alla detenzione di esemplari imbalsamati non conforme alla legge. In caso di recidiva delle violazioni relative all’esercizio professionale o amatoriale, è disposta la revoca dell’autorizzazione; una nuova autorizzazione può essere richiesta solo dopo tre anni dalla revoca.
Regolamento attuativo
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve adottare un regolamento attuativo, su proposta dell’Assessore competente, per disciplinare:
- modalità dell’esame di abilitazione e nomina della Commissione;
- criteri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni provinciali;
- criteri e modalità per le autorizzazioni in deroga;
- tenuta del registro e dei moduli;
- ogni altro aspetto necessario all’applicazione da parte delle Province.
Norma transitoria
In prima applicazione, l’abilitazione professionale e l’autorizzazione provinciale per l’esercizio professionale non sono richieste a chi, alla data di entrata in vigore della legge, risultava regolarmente iscritto alla CCIAA da almeno tre anni.
Aspetti finanziari e abrogazioni
Gli oneri connessi all’indennità di presenza dei componenti della Commissione fanno carico agli stanziamenti indicati nella legge di bilancio 2002-2004 e nei bilanci successivi.
Sono abrogate alcune precedenti disposizioni regionali in materia di tassidermia e fauna, sostituite dalla nuova disciplina.
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