Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5115/2026 - Napoli, Sezione 7

per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 385/2024 emessa dal tribunale ordinario di Nola, sezione lavoro resa all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 6377/2021, pubblicata in data 20/02/2024, notificata in data 21/08/2024, passata in giudicato. nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Nola, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il servizio pre-ruolo, ordinato la ricostruzione della carriera e condannato il Ministero al pagamento delle differenze retributive

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente scolastica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 385/2024 del Tribunale ordinario di Nola, sezione lavoro, notificata al Ministero il 21 agosto 2024 e passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della dipendente alla progressione economica prevista per il personale di ruolo, considerando un’anzianità di servizio pre-ruolo di dieci anni, zero mesi e diciotto giorni alla data dell’immissione in ruolo, e aveva condannato il Ministero alla ricostruzione della carriera e al pagamento di euro 9.994,09, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali. Dedotta l’inerzia dell’Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, ed era inutilmente decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione della sentenza al Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di dare puntuale e integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni per provvedere su istanza della ricorrente e ponendo a carico del Ministero il compenso, determinato in euro 500,00. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuando come parametro l’interesse legale sulla somma dovuta. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell’astreinte, e cessa con l’eventuale insediamento del commissario ad acta o con l’integrale soddisfo, se anteriore. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie all’attuazione del titolo giudiziale.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora per ogni successiva violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell’esecuzione; la penalità ha funzione sollecitatoria e decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni, il cui inutile decorso costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • sentenza n. 385/2024 del Tribunale ordinario di Nola, sezione lavoro

    “accertato il servizio pre-ruolo prestato in virtù di una successione di contratti a tempo determinato, dichiara il diritto della ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo, tenendo conto a tal fine dell'anzianità di servizio pre- ruolo maturata, pari ad anni 10 mesi 0 e 18 giorni alla data dell’immissione in ruolo del 27.09.2011 e, pertanto, condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a ricostruire la carriera della ricorrente secondo quanto appena indicato. B) per l'effetto condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive derivanti dalla maggiore anzianità di servizio, maturate dall’as 2000/2001 all’anno scolastico 2020/2021 in misura pari ad euro 9.994,09 oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria ed interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.”

    Costituisce il titolo giudiziale passato in giudicato del quale il Ministero deve assicurare la piena e puntuale esecuzione.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il ricorrente dimostri il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il dispositivo del titolo entro un termine determinato e può nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza, ponendo a carico dell’amministrazione inadempiente le spese della funzione commissariale.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto, in assenza di diverse ragioni ostative, può essere parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta.
  • La penalità di mora decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, non da un momento anteriore, e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.