Sentenza del 17/07/2018 n. 1471 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Ires - Paesi a fiscalità privilegiata Black-list e indeducibilità dei costi - Esimenti previste dall'art. 110 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Eccezione in senso stretto - Annullamento avviso di accertamento per esimente diversa da quella eccepita - Violazione principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva annullato il recupero a tassazione di Euro 755.155, relativo a costi sostenuti con operatori residenti in Paesi a fiscalità privilegiata. La contribuente aveva invocato esclusivamente la prima esimente prevista dall'art. 110, comma 11, del T.U.I.R., ossia lo svolgimento da parte della società estera di un'attività commerciale effettiva. Il giudice di primo grado aveva invece accolto il ricorso ritenendo sussistente la seconda esimente, relativa all'effettivo interesse economico e alla concreta esecuzione delle operazioni, mai ritualmente eccepita. L'Agenzia ha inoltre contestato l'annullamento del recupero di Euro 600.000 per consulenze tecniche, deducendo l'assenza di prova certa dell'effettività e dell'inerenza dei costi, a causa di contratti anomali, difformi e privi di firme e data certa.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto integralmente l'appello principale dell'Agenzia e respinto l'appello incidentale della contribuente. Ha stabilito che l'indicazione della prima o della seconda esimente costituisce eccezione in senso stretto; pertanto, il giudice non può riconoscere un'esimente diversa da quella specificamente dedotta dal contribuente, poiché violerebbe il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato previsto dall'art. 112 c.p.c. Poiché la contribuente non aveva provato neppure la prima esimente invocata, il recupero a tassazione dei costi black-list per Euro 755.155 è stato confermato. È stato inoltre confermato il recupero di Euro 600.000 per consulenze, non essendo stata dimostrata in modo attendibile l'effettività e l'inerenza dei relativi costi. Sono stati respinti anche i motivi incidentali relativi alla sopravvenienza attiva di Euro 1.405.420 e alle cessioni intracomunitarie, per carenza di documentazione idonea. La contribuente è stata condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in Euro 12.000 per onorari.
Norme richiamate
Art. 110, comma 10, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Non sono ammesse in deduzione le spese e le altre componenti negative derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
La norma stabiliva una presunzione di indeducibilità dei costi derivanti da operazioni con soggetti localizzati in Paesi black-list, superabile solo mediante la prova di una delle esimenti previste dal comma 11.
Art. 110, comma 11, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgano prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.
La disposizione prevedeva due esimenti alternative: la prima relativa all'attività commerciale effettiva del fornitore estero e la seconda relativa all'effettivo interesse economico e alla concreta esecuzione delle operazioni. La scelta dell'una o dell'altra deve essere compiuta dal contribuente e provata specificamente.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Il giudice tributario viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando fonda la decisione su un'esimente diversa da quella specificamente dedotta dal contribuente.
Art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Le spese e gli altri componenti negativi sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito.
I costi di consulenza sono deducibili solo se effettivi, certi, documentati e inerenti all'attività d'impresa. Contratti anomali o difformi e documentazione non affidabile possono giustificare il recupero a tassazione.
Art. 88 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)
Si considerano sopravvenienze attive i proventi conseguiti a fronte di spese, perdite od oneri dedotti o di passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi, qualora tali spese, perdite od oneri o passività si rivelino insussistenti.
L'assenza di documentazione idonea a dimostrare l'effettività di costi o passività contabilizzati in esercizi precedenti può comportare il recupero fiscale come sopravvenienza attiva.
Cassazione, Sez. 6-2, ordinanza n. 15591 del 14 giugno 2018
È stata richiamata per qualificare l'indicazione dell'esimente come eccezione in senso stretto, subordinata a una specifica manifestazione di volontà del contribuente.
Massime di principio
- Quando una norma fiscale prevede più esimenti alternative, il contribuente deve indicare chiaramente quale esimente invoca già nell'atto introduttivo e fornire la relativa prova; il giudice non può sostituirla d'ufficio con un'esimente diversa.
- Nei casi di costi con soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, la mera esistenza dei pagamenti o dei flussi bancari non dimostra da sola né l'effettività dell'attività del fornitore né l'interesse economico e la concreta esecuzione dell'operazione.
- La documentazione probatoria deve essere coerente, completa e attendibile. Contratti privi di firma o data certa, difformi rispetto a quelli esibiti in precedenza o prodotti tardivamente possono essere ritenuti insufficienti.
- Per dimostrare cessioni intracomunitarie occorre documentare in modo adeguato l'effettiva uscita dei beni dal territorio nazionale e il loro arrivo in altro Stato membro; un documento di trasporto privo della firma o dei dati del destinatario può non essere sufficiente.
- L'assoluzione in sede penale non determina automaticamente l'esito del giudizio tributario, poiché i due procedimenti possono applicare regole probatorie e standard di valutazione differenti.
- In generale, chi intende contestare un recupero fiscale deve dedurre tempestivamente tutti i motivi e le esimenti rilevanti, allegando fin dall'inizio la documentazione idonea a dimostrare i fatti costitutivi della propria difesa.
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