Sentenza del 17/07/2018 n. 1463 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Irpef - Contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato (cd. contributo repertoriale) - Deducibilità dal reddito imponibile - Spettanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato gli avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2010-2013, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la deducibilità dal reddito professionale dei contributi previdenziali obbligatori versati alla Cassa Nazionale del Notariato, cd. contributo repertoriale. Secondo l'Amministrazione, tali contributi erano deducibili esclusivamente dal reddito complessivo ai fini IRPEF e non dalla base imponibile IRAP. Il notaio ha sostenuto, invece, che i contributi, essendo calcolati in relazione agli onorari e dovuti in conseguenza degli atti iscritti a repertorio, costituiscono costi inerenti all'esercizio dell'attività professionale e devono quindi essere dedotti direttamente dal reddito professionale, rilevando anche ai fini IRAP.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del notaio, riformando la sentenza della CTP di Siena che aveva respinto i ricorsi. Richiamando l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 321/2018, ha stabilito che i contributi repertoriali sono costi strettamente inerenti all'attività professionale, poiché rappresentano una conseguenza diretta dei compensi e degli atti professionali esercitati. Essi sono pertanto deducibili nella determinazione del reddito professionale ai fini IRPEF e del valore della produzione netta ai fini IRAP, anziché essere dedotti soltanto dal reddito complessivo. Gli avvisi di accertamento sono stati annullati. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate, considerata l'oscillante giurisprudenza di merito sulla questione.
Norme richiamate
Disciplina fiscale del reddito di lavoro autonomo
Il reddito professionale è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'arte o della professione.
La Commissione ha interpretato la disciplina nel senso che i contributi repertoriali, essendo spese sostenute in conseguenza e nell'esercizio dell'attività professionale, rientrano tra i costi deducibili direttamente dal reddito professionale.
Disciplina dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito complessivo
I contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge sono deducibili dal reddito complessivo.
La disposizione opera in via residuale: non si applica quando il contributo è già deducibile nella determinazione del singolo reddito, come avviene per i contributi repertoriali dei notai qualificati come costi inerenti all'attività professionale.
Ordinanza della Corte di Cassazione n. 321/2018
I contributi previdenziali obbligatori versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato costituiscono un costo strettamente inerente all'attività professionale.
Il requisito dell'inerenza non comprende soltanto le spese necessarie alla produzione del reddito, ma anche quelle che costituiscono una conseguenza immediata dell'attività e del reddito prodotto. I contributi repertoriali sono quindi deducibili dal reddito professionale ai fini IRPEF e incidono sulla base imponibile IRAP.
Massime di principio
- Un onere obbligatorio può essere considerato inerente all'attività professionale non solo quando costituisce uno strumento necessario per produrre il reddito, ma anche quando deriva direttamente dall'esercizio dell'attività o dai compensi prodotti.
- Quando una spesa è deducibile nella determinazione del reddito professionale, non deve essere trattata come deduzione dal reddito complessivo in via residuale.
- Per stabilire la deducibilità fiscale di un contributo occorre verificare il suo collegamento concreto con l'attività esercitata, il criterio di determinazione dell'importo e il soggetto che è obbligato al versamento.
- La qualificazione di una spesa come costo inerente può incidere sia sull'IRPEF, riducendo il reddito professionale imponibile, sia sull'IRAP, riducendo il valore della produzione netta, quando la disciplina applicabile lo consente.
- In presenza di precedenti giurisprudenziali consolidati o di orientamenti oscillanti, è opportuno motivare la deduzione richiamando la natura dell'obbligo, il suo nesso con l'attività e la giurisprudenza pertinente.
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