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Sentenza

Sentenza del 17/07/2018 n. 1921 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento di complessivi Euro 123.148,95 relativa a tre cartelle esattoriali, deducendo principalmente la prescrizione quinquennale del credito, l'inesistenza o invalidità della notifica della cartella emessa nei confronti della società, la violazione dell'art. 2304 c.c. per mancata preventiva escussione del patrimonio sociale e il difetto di procura dell'agente della riscossione. In appello è stata inoltre contestata la ritualità della costituzione telematica dell'Agenzia, sebbene il giudizio fosse stato introdotto in forma cartacea.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato gli atti impugnati. Ha ritenuto infondate o inammissibili le contestazioni relative alla procura e alla notifica della cartella, ma ha riconosciuto fondata l'eccezione di prescrizione. Le cartelle, non precedute da avvisi di accertamento definitivi, erano soggette al termine quinquennale. Poiché l'ultimo atto interruttivo era il pignoramento immobiliare, annullato con sentenza passata in giudicato l'8 marzo 2011, l'intimazione del 20 ottobre 2016 è intervenuta oltre il quinquennio. Le richieste di rateazione e i pagamenti effettuati dalla società non hanno interrotto la prescrizione nei confronti della socia. L'Agenzia è stata condannata a rimborsare le spese di entrambi i gradi, liquidate in Euro 4.000 per il primo grado ed Euro 5.000 per il secondo, oltre accessori e rimborso forfettario.

Norme richiamate

  • Art. 2948, n. 4, codice civile

    Il termine di prescrizione applicabile alle somme richieste mediante cartella esattoriale è quinquennale quando la cartella non è preceduta da un accertamento divenuto definitivo.

  • Art. 2953, codice civile

    Il termine decennale si applica solo quando il credito è fondato su un titolo giudiziale o su un accertamento divenuto definitivo; non opera automaticamente per ogni cartella esattoriale.

  • Art. 1309, codice civile

    Il riconoscimento del debito effettuato da uno dei debitori solidali non produce effetti nei confronti degli altri debitori. Pertanto, rateazioni e pagamenti della società non hanno interrotto la prescrizione nei confronti della socia, anche perché le cartelle erano distinte.

  • Art. 145, codice di procedura civile

    La notifica alla società è valida se effettuata presso una persona autorizzata a ricevere l'atto, come risultava dalla relata nel caso concreto.

  • Art. 182, codice di procedura civile

    Un eventuale vizio della procura può essere sanato mediante regolarizzazione successiva, ove ne ricorrano i presupposti.

  • Art. 2304, codice civile

    La questione relativa alla preventiva escussione del patrimonio sociale è stata dedotta dalla contribuente, ma la decisione è stata definita sulla base della prescrizione, senza che tale profilo risultasse decisivo.

  • Art. 8, legge n. 122/2012

    La disciplina speciale collegata agli eventi sismici non prevedeva, nel caso esaminato, una sospensione dei termini a favore dell'agente della riscossione. Anche ipotizzando una sospensione semestrale, la prescrizione sarebbe comunque maturata prima dell'intimazione.

  • Art. 15, decreto legislativo n. 546/1992 e art. 91, codice di procedura civile

    La parte soccombente deve rimborsare le spese di lite, salvo motivi per derogare al principio generale.

  • Art. 53, comma 1, decreto legislativo n. 546/1992

    Un motivo di appello è inammissibile se non censura specificamente le argomentazioni poste dal giudice di primo grado a fondamento della decisione.

Massime di principio

  • Per verificare la prescrizione di una cartella occorre individuare la natura del credito e verificare se esista un titolo definitivo: in assenza di accertamento definitivo, il termine può essere quinquennale; in presenza di titolo definitivo può operare il termine decennale.
  • Il termine di prescrizione deve essere calcolato tra i singoli atti validamente notificati e idonei a interromperlo. Se un atto interruttivo viene annullato definitivamente, normalmente non può più fondare la prosecuzione della riscossione e il termine ricomincia a decorrere.
  • Rateazioni, pagamenti o riconoscimenti effettuati da una società non necessariamente interrompono la prescrizione nei confronti del socio coobbligato, soprattutto quando società e socio sono destinatari di cartelle distinte.
  • La contestazione della notifica deve distinguere tra inesistenza e nullità. Una notifica irregolare ma collegata al destinatario può essere qualificata come nulla e sanata quando l'atto abbia comunque raggiunto il suo scopo o il destinatario ne abbia avuto piena conoscenza.
  • Gli errori meramente materiali nella data della procura o nell'indicazione del numero della cartella non determinano automaticamente l'invalidità dell'atto, se l'errore è riconoscibile e non incide sulla reale identificazione dell'atto o sulla possibilità di difesa.
  • Quando esiste una ragione autonoma e decisiva, come la prescrizione, il giudice può non esaminare le questioni ulteriori, comprese quelle processuali sulla modalità di costituzione telematica della controparte.
  • Per contestare efficacemente una sentenza in appello non basta riproporre le doglianze originarie: occorre criticare in modo specifico il percorso motivazionale seguito dal giudice di primo grado.

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