Cassazione Penale, Sentenza n. 40922/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore Generale impugnava la sentenza del Tribunale di Trapani che aveva dichiarato Floreno colpevole del reato di cui all'art. 493 ter c.p. per aver utilizzato indebitamente la carta Postepay altrui, contestando: (1) la mancata applicazione dell'aumento di pena per la continuazione interna ex art. 81 c.p. nonostante l'imputato avesse usato la carta in più occasioni; (2) la mancata applicazione o motivazione della pena pecuniaria nella determinazione della pena base; (3) la totale carenza di motivazione rispetto alla recidiva semplice formalmente contestata.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha accolto il primo motivo rilevando l'illegalità della pena per la mancata applicazione dell'aumento per continuazione interna, e il terzo motivo per la mancanza di motivazione circa la recidiva contestata. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo poiché il dispositivo aveva già applicato una pena pecuniaria (euro 200) e la carenza di motivazione su tale punto non produceva un'effettiva illegalità della sanzione. Conseguentemente la Corte ha annullato la sentenza limitatamente alla determinazione degli aumenti sanzionatori (continuazione e recidiva) e ha disposto il rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo giudizio su tali punti, in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 493 ter cod. pen.
Norma delittuosa applicata dal Tribunale per la condotta di utilizzo indebito della carta Postepay; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto ai sensi di questa norma.
art. 81, capoverso, cod. pen. (continuazione interna)
La Corte ha ritenuto che, accertate più condotte della stessa indole commesse in diverse occasioni, dovesse essere applicato l'aumento di pena per continuazione interna; l'omissione di tale aumento configura pena illegale.
recidiva semplice (contestazione processuale)
La contestata recidiva semplice richiedeva espressa valutazione motivata: la mancata trattazione costituisce violazione di legge perché incide sulla determinazione degli aumenti sanzionatori.
Massime di principio
- Quando più episodi dello stesso tipo (es. utilizzo indebito di una carta) sono commessi in diverse occasioni, il giudice deve valutare e motivare l'eventuale applicazione della continuazione interna ex art. 81 c.p.; la mancata applicazione ingiustificata può determinare annullamento parziale della sentenza.
- Se l'aggravante della recidiva è formalmente contestata dall'accusa, il giudice è tenuto a pronunciarsi e a motivare la sua valutazione; l'omessa motivazione sulla recidiva integra vizio di legge rilevante ai fini del giudizio di legittimità.
- L'applicazione di una pena pecuniaria deve risultare dal dispositivo: se è applicata ma non ampiamente motivata, ciò non necessariamente comporta annullamento salvo che tale carenza determini un'illegalità della pena.
- L'annullamento parziale per vizi nella determinazione degli aumenti implica il rinvio al giudice di merito affinché determini nuovamente la sanzione con specifica motivazione, anche in diversa persona fisica se disposto dalla Corte.
- In impugnazioni promosse dal Pubblico Ministero in sede di legittimità, la Corte può accogliere il ricorso limitatamente ai punti in cui sussistono vizi di legge o carenza motivazionale, mantenendo inalterata la parte non viziata del giudicato.
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