Sentenza del 21/09/2016 n. 7318 - Comm. Trib. Prov. Milano
SOCIETÀ DI COMODO - INTERPELLO DISAPPLICATIVO - Impugnabilità diniego - Interpello disapplicativo - Atti impugnabili - Inammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava il diniego dell’interpello disapplicativo previsto per dimostrare l’esistenza di circostanze oggettive che impediscono di conseguire il reddito minimo presunto dall’art. 30 della legge n. 724/1994. Sosteneva, in sostanza, che tale diniego fosse autonomamente impugnabile come diniego di agevolazione ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 546/1992.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il diniego di interpello disapplicativo non è un atto autonomamente impugnabile, perché non nega un’agevolazione: il contribuente che dimostri le ragioni oggettive della propria situazione mira semplicemente ad applicare il regime ordinario, mentre la disciplina delle società di comodo costituisce una deroga. Il diniego non produce effetti immediati e il contribuente può contestare la pretesa fiscale impugnando l’eventuale successivo avviso di accertamento, anche senza aver previamente presentato l’interpello.
Norme richiamate
Art. 19, comma 1, lettera h), d.lgs. n. 546/1992
atti impugnabili, tra cui il diniego o la revoca di agevolazioni
Il diniego di interpello disapplicativo non rientra tra i dinieghi di agevolazione autonomamente impugnabili, poiché non riguarda il riconoscimento di un beneficio fiscale.
Art. 30, legge n. 724/1994
Prevede la disciplina delle società non operative e il reddito minimo presunto. La dimostrazione di circostanze oggettive consente di chiedere l’applicazione del trattamento ordinario, non di ottenere un’agevolazione.
Massime di principio
- Un diniego di interpello disapplicativo, di regola, non è autonomamente impugnabile se non produce un’immediata lesione patrimoniale o impositiva.
- La contestazione deve essere proposta contro il successivo atto impositivo, come l’avviso di accertamento, nel quale l’Amministrazione abbia applicato la disciplina contestata senza considerare le ragioni oggettive dedotte dal contribuente.
- La presentazione dell’interpello disapplicativo non costituisce necessariamente una condizione per impugnare l’accertamento: il contribuente può difendersi direttamente nel giudizio contro l’atto impositivo.
- La distinzione decisiva è tra diniego di un’agevolazione fiscale, autonomamente impugnabile nei casi previsti dalla legge, e mancata disapplicazione di una disciplina antielusiva o derogatoria, che normalmente può essere fatta valere solo contro l’atto impositivo concreto.
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