Sentenza del 21/09/2016 n. 5370 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Acquisti per formazione piccola proprietà contadina - Mancanza di certificazione necessaria - Decorrenza termine triennale - Ritardo della PA nel rilascio - Decadenza agevolazione - Ascrivibilità al contribuente - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la pretesa decadenza dalle agevolazioni fiscali riconosciute agli acquisti agricoli destinati alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina. La certificazione necessaria, comprendente l’iscrizione alla gestione INPS e l’attestazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale, non era stata ottenuta entro il termine di tre anni. La parte acquirente, tuttavia, aveva richiesto tempestivamente i certificati e aveva adottato le iniziative necessarie per ottenerli, mentre il ritardo era dipeso esclusivamente dall’inerzia dell’ente pubblico competente al rilascio.
La decisione
La decadenza dall’agevolazione è stata esclusa. Il mancato ottenimento della certificazione entro il termine triennale non può essere imputato al contribuente quando questi abbia agito tempestivamente e con adeguata diligenza e il ritardo sia esclusivamente riconducibile alla Pubblica Amministrazione o all’ente abilitato al rilascio. L’Amministrazione finanziaria non può quindi recuperare le maggiori imposte sulla base di un inadempimento non ascrivibile alla parte acquirente.
Norme richiamate
Legge n. 604/1954
La legge disciplina le agevolazioni fiscali per gli acquisti di terreni destinati alla formazione o all’arrotondamento della piccola proprietà contadina e richiede il possesso e la dimostrazione di specifici requisiti, anche mediante certificazione.
Massime di principio
- La decadenza da un’agevolazione fiscale non può essere applicata quando il contribuente abbia presentato tempestivamente le richieste necessarie e abbia agito con diligenza, ma il termine sia stato superato esclusivamente per il ritardo dell’ente pubblico competente.
- Il contribuente deve poter dimostrare documentalmente di avere richiesto la certificazione in tempo utile, di avere sollecitato l’ente e di avere compiuto ogni attività ragionevolmente necessaria per ottenerla.
- Il mancato rispetto di un termine non è automaticamente imputabile al contribuente: occorre verificare la causa concreta del ritardo e distinguere l’inerzia dell’interessato dall’inerzia della Pubblica Amministrazione.
- In situazioni analoghe, la tutela dell’affidamento e il principio di non imputabilità impediscono di far ricadere sul privato le conseguenze di un ritardo amministrativo non dipendente dalla sua condotta.
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