Sentenza del 21/09/2016 n. 5374 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Parti processuali - Persona giuridica - Rappresentante processuale - Contestazione - Onere probatorio - Contenuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione della rappresentanza non è sufficiente se formulata in modo generico. Il soggetto che conferisce la procura deve indicare la fonte dei propri poteri; se questa risulta da un atto sottoposto a pubblicità legale, spetta alla controparte contestante provare concretamente l'irregolarità dell'atto di conferimento. Il testo non indica ulteriori dettagli sul dispositivo o sull'esito specifico del giudizio.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la rappresentanza processuale di una persona giuridica e, in particolare, l'adeguatezza della procura alle liti. Chi conferisce la procura deve indicare la fonte del proprio potere rappresentativo. Tuttavia, quando tale potere deriva da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che contesta la validità o regolarità del conferimento ha l'onere di dimostrare l'irregolarità dell'atto.
Norme richiamate
Regole sulla rappresentanza processuale della persona giuridica e sulla procura alle liti
Il conferente della procura deve indicare la fonte del proprio potere rappresentativo. Quando tale fonte deriva da un atto soggetto a pubblicità legale, la controparte che ne contesta la regolarità deve fornire la prova dell'irregolarità.
Cassazione civile, sentenza n. 20563/2014
Il principio è ricondotto alla giurisprudenza secondo cui l'indicazione della fonte del potere rappresentativo è necessaria, ma la contestazione della validità dell'atto richiede una prova concreta quando la fonte è soggetta a pubblicità legale.
Massime di principio
- La procura alle liti conferita da una persona giuridica deve consentire di individuare la fonte del potere rappresentativo del sottoscrittore.
- Una contestazione generica della legittimazione o della rappresentanza non è sufficiente a invalidare la procura.
- Se il potere deriva da un atto soggetto a pubblicità legale, chi contesta deve indicare e dimostrare la specifica irregolarità dell'atto.
- L'onere probatorio è quindi ripartito: il rappresentante deve indicare la fonte del potere, mentre la controparte deve provare l'eventuale difetto o irregolarità della rappresentanza.
- In situazioni analoghe, è opportuno verificare gli atti pubblici o iscritti nei registri competenti e formulare contestazioni precise, documentate e riferite a concrete anomalie.
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