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Legge

L.R. Abruzzo 24/2007

Disciplina delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli in condizioni di eccezionalita'.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 24/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali, delegando le funzioni alle Province e regolando nulla osta, indennizzi per usura stradale, elenchi delle strade percorribili e coordinamento regionale. Le norme sono tuttora riferite alla disciplina del Codice della strada, con aggiornamenti organizzativi successivi.

Disciplina regionale delle autorizzazioni per la circolazione di trasporti e veicoli eccezionali in Abruzzo

Disciplina delle autorizzazioni per trasporti e veicoli eccezionali

La legge regionale Abruzzo regola l’assetto amministrativo delle autorizzazioni alla circolazione dei trasporti e dei veicoli eccezionali o in condizioni di eccezionalità. Il provvedimento distribuisce competenze tra Province e Regione, disciplina i nulla osta e l’aggiornamento degli elenchi delle strade percorribili, oltre a regolare l’indennizzo per la maggiore usura della strada.

Delega delle funzioni alle Province

Le funzioni amministrative regionali previste dal Codice della strada in materia di autorizzazioni per trasporti e veicoli eccezionali sono delegate alle Province. La Giunta regionale deve emanare un atto di indirizzo e coordinamento per uniformare l’esercizio delle funzioni delegate.

Rilascio dell’autorizzazione e competenza territoriale

L’autorizzazione è rilasciata dalla Provincia in cui ha sede legale la ditta richiedente; se la sede legale è fuori dal territorio regionale, competente è la prima Provincia attraversata. L’autorizzazione è unica e vale per l’intero percorso o area indicata, nel rispetto del Codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

Se il percorso interessa strade di altre Province, il rilascio richiede il previo nulla osta della Provincia proprietaria della strada. Spetta alla Provincia competente al rilascio acquisire tale nulla osta.

Nulla osta degli enti proprietari delle strade

Fino alla costituzione degli elenchi delle strade, il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al nulla osta dell’ente proprietario della strada interessata dal transito. La previsione opera come disciplina transitoria in assenza degli elenchi aggiornati.

Indennizzo per la maggiore usura della strada

L’indennizzo dovuto per la maggiore usura della strada, in relazione al transito di veicoli e trasporti eccezionali eccedenti le masse dell’art. 62 del Codice della strada, è versato alla Provincia che rilascia l’autorizzazione. Se la Provincia autorizzante non è proprietaria della strada interessata, a fine di ogni esercizio finanziario deve trasferire le somme percepite all’ente proprietario competente.

Archivio delle autorizzazioni

Ogni Provincia deve istituire, tenere e aggiornare l’archivio delle autorizzazioni rilasciate. La precedente previsione di trasmissione di copia dell’autorizzazione alla struttura regionale è stata sostituita e la relativa lettera sul coordinamento regionale è stata successivamente abrogata.

Elenco delle strade percorribili

Le Province, in collaborazione con la Regione, formano e aggiornano annualmente l’elenco delle strade regionali, provinciali e comunali del territorio abruzzese percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità. I Comuni devono trasmettere alle rispettive Province le informazioni sulla propria viabilità. Gli elenchi sono pubblicati dalla Regione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Competenze del Servizio regionale competente

Il Servizio Viabilità e Sicurezza Stradale della Direzione Trasporti e Mobilità svolge il coordinamento delle attività provinciali, con l’obiettivo di uniformare le procedure di richiesta e rilascio delle autorizzazioni. Inoltre, cura la tenuta dell’elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalità; la precedente funzione di tenuta dell’archivio delle autorizzazioni è stata soppressa.

Abrogazioni

La legge abroga la normativa regionale previgente in materia di delega delle funzioni relative alla circolazione dei trasporti e veicoli eccezionali, inclusi: la L.R. 27 agosto 1982, n. 61, la L.R. 6 novembre 1984, n. 71, la L.R. 9 aprile 1997, n. 27 e l’art. 20, Capo IV, della L.R. 12 agosto 1998, n. 72.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

La legge dichiara di non comportare oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, rinviando alla normativa vigente per la copertura delle attività previste. La Regione concorre agli oneri per la formazione e l’aggiornamento degli elenchi delle strade con lo stanziamento annuale previsto dalla legge di bilancio. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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