L.R. Abruzzo 21/2007
Modifiche alla Legge Regionale 20.10.2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 21/2007 modifica la L.R. n. 31/2006: rende gratuite le prestazioni dei centri antiviolenza e la permanenza nelle case di accoglienza fino a 30 giorni, salvo diversa disciplina iniziale; consente ai Comuni di erogare assistenza economica alle donne vittime di violenza che debbano lasciare la famiglia e non possano rientrare nell’abitazione originaria. In vigore dal giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina abruzzese sui centri antiviolenza e le case di accoglienza
Modifiche alla disciplina dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 21 del 2007 interviene sulla legge regionale n. 31/2006, ridefinendo alcuni profili essenziali del sostegno alle donne vittime di violenza. In particolare, disciplina la gratuità dei servizi finanziati dalla Regione e la possibilità per i Comuni di concedere assistenza economica in casi di necessità documentata.
Gratuità delle prestazioni e dell’ospitalità
Per i progetti antiviolenza finanziati dalla Regione Abruzzo ai sensi della disciplina regionale richiamata, le prestazioni dei centri antiviolenza devono essere rese a titolo gratuito. La norma conferma inoltre la gratuità della permanenza nelle case di accoglienza per le donne ospitate, anche insieme a figli minori, entro un limite massimo di 30 giorni.
Resta ferma l’eventuale diversa previsione già vigente per la fase iniziale dell’ospitalità, che può quindi derogare al limite dei 30 giorni nei casi previsti dalla disciplina applicabile.
Assistenza economica comunale
La legge attribuisce ai Comuni la facoltà di prestare assistenza economica alle donne che si trovino nella necessità di abbandonare il proprio ambiente familiare e abitativo a causa di stupri, violenze o abusi sessuali, fisici e psicologici. La necessità deve risultare adeguatamente documentata dalle operatrici dei centri antiviolenza.
L’intervento comunale è previsto solo per le donne che si trovino anche nell’oggettiva impossibilità di rientrare nell’abitazione originaria.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
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