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Legge

L.R. Abruzzo 23/2007

Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 23/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, classificazione acustica dei territori comunali, piani di risanamento, autorizzazioni per attività rumorose temporanee, riconoscimento del tecnico competente in acustica, controlli e sanzioni. Diverse misure erano da adottare entro termini iniziali dalla sua entrata in vigore; molte funzioni provinciali sono poi state trasferite alla Regione dalla L.R. 32/2015.

Tutela dall’inquinamento acustico in Abruzzo

Tutela dall’inquinamento acustico in Abruzzo

La legge regionale disciplina gli strumenti di prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento acustico nell’ambiente esterno e abitativo nel territorio della Regione Abruzzo. Coordina l’azione di Regione, Comuni, Province e ARTA, in attuazione della normativa statale di settore.

Finalità e quadro di riferimento

La disciplina mira a tutelare la salute pubblica e la qualità dell’ambiente dall’esposizione al rumore. Si inserisce nel quadro della legge quadro n. 447/1995, del d.lgs. n. 194/2005 e delle norme regionali richiamate, attribuendo agli enti locali e alla Regione compiti di pianificazione, controllo e risanamento.

Classificazione acustica del territorio comunale

La Giunta regionale deve emanare i criteri per la classificazione acustica dei territori comunali entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge. Sulla base di tali criteri, i Comuni suddividono il territorio in zone acustiche omogenee entro 12 mesi dall’approvazione dei criteri regionali, tenendo conto anche delle aree di interesse paesaggistico, ambientale e turistico.

La classificazione deve rispettare il divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, con differenza superiore a 5 dB(A). Se sorgono conflitti tra comuni confinanti, decide la Provincia competente; se i comuni appartengono a province diverse, l’intervento avviene d’intesa tra le province interessate.

L’adozione o modifica degli strumenti urbanistici comunali richiede una preventiva verifica di compatibilità con il piano di classificazione acustica e, se necessario, il suo aggiornamento. I Comuni devono inoltre adeguare i regolamenti locali di igiene, polizia municipale ed edilizi introducendo norme di tutela contro il rumore.

Procedura di adozione dei piani di classificazione acustica

Il Comune pubblica la proposta di classificazione per 60 giorni all’albo pretorio e la trasmette contestualmente a Regione, Provincia e Comuni contermini. Chiunque vi abbia interesse può presentare proposte, suggerimenti e osservazioni entro il termine di pubblicazione.

Il Comune approva poi la classificazione tenendo conto delle osservazioni ricevute. I Comuni già dotati di classificazione acustica alla data di entrata in vigore della legge devono adeguarla ai criteri regionali.

Previsione di impatto acustico e clima acustico

La Giunta regionale deve fissare, entro 180 giorni, i criteri per la documentazione di impatto acustico relativa a progetti di realizzazione, modifica o potenziamento delle opere indicate dalla normativa statale, nonché per la valutazione previsionale di clima acustico delle aree interessate dagli insediamenti rilevanti.

La documentazione di previsione di impatto acustico va allegata alle domande di:

  • concessioni edilizie per nuovi impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive, ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  • altri provvedimenti comunali di abilitazione all’uso degli immobili e delle infrastrutture;
  • qualsiasi altra licenza o autorizzazione per attività produttive.

I criteri regionali devono prevedere modalità semplificate per le attività produttive che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi o che non determinano significativi aumenti di traffico. Se i livelli previsti superano i limiti di immissione ed emissione, la documentazione deve indicare le misure di riduzione o eliminazione del rumore.

La documentazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica ambientale. Nelle more dell’adozione dei criteri regionali, si applica la normazione tecnica di settore.

L’autorizzazione comunale deve stabilire il termine per trasmettere i dati di un periodo di monitoraggio non superiore a 90 giorni dall’inizio dell’attività, mediante relazione di “collaudo acustico”. Se il collaudo evidenzia superamenti rispetto ai valori autorizzati o a limiti più restrittivi imposti dal Comune, la relazione deve indicare gli interventi di bonifica necessari; a seguito della loro realizzazione, il Comune adegua l’autorizzazione.

Per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, è richiesta anche la presentazione di uno studio delle emissioni acustiche redatto da tecnico competente.

La Giunta regionale deve inoltre definire, entro 180 giorni, le modalità di controllo del rispetto della normativa in materia di tutela dall’inquinamento acustico.

Piani comunali di risanamento acustico

La Giunta regionale deve definire, entro 180 giorni, le procedure e gli eventuali ulteriori criteri per i piani comunali di risanamento acustico e i criteri di priorità degli interventi di bonifica.

Il Comune adotta il piano di risanamento entro 12 mesi dall’approvazione della classificazione acustica quando:

  • non sia possibile rispettare il divieto di contatto tra aree acusticamente incompatibili a causa di preesistenti destinazioni d’uso;
  • si verifichi il superamento dei valori di attenzione.

Il piano, redatto da un tecnico competente, deve considerare i criteri regionali e i piani di contenimento e abbattimento del rumore predisposti dai gestori dei servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. Entro 30 giorni dall’adozione, il Comune trasmette il piano a Provincia e Giunta regionale per il parere di competenza.

Nei Comuni con più di 50.000 abitanti, la Giunta comunale presenta al Consiglio una relazione biennale sullo stato acustico del Comune; la relazione viene inviata anche a Regione e Provincia.

La Provincia approva i piani pluriennali di risanamento acustico degli enti gestori delle infrastrutture di trasporto e i piani relativi alle infrastrutture aeroportuali non utilizzate per servizi pubblici essenziali. La Regione è individuata come Autorità competente per mappe acustiche strategiche e piani d’azione previsti dal d.lgs. n. 194/2005.

Il Comune aggiorna il piano di risanamento entro 60 giorni, tenendo conto delle indicazioni di Provincia e Regione. In caso di inerzia comunale e presenza di gravi problemi di inquinamento acustico, l’adozione del piano è effettuata dalla Giunta regionale.

Piano regionale triennale di bonifica acustica

La Giunta regionale predispone e adotta un piano regionale triennale di bonifica acustica sulla base dei piani comunali di risanamento, tenendo conto, ove applicabile, dei piani di azione del d.lgs. n. 194/2005. Il piano individua le priorità degli interventi di bonifica considerando il superamento dei limiti, la presenza di ricettori sensibili, la popolazione esposta e le mappature acustiche strategiche.

Nella redazione del piano la Giunta tiene conto anche dei piani di risanamento dei gestori di servizi pubblici di trasporto e delle relative infrastrutture. I Comuni adeguano il proprio piano di risanamento al piano regionale triennale entro 6 mesi.

Attività temporanee e manifestazioni rumorose

La Giunta regionale deve fissare entro 180 giorni i criteri per il rilascio delle autorizzazioni comunali relative ad attività temporanee e manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che impiegano macchinari o impianti rumorosi.

Le autorizzazioni sono rilasciate dai Comuni sulla base dei criteri regionali. Il Comune può autorizzare deroghe ai valori limite per attività temporanee quando lo richiedano particolari esigenze locali o di pubblico utilizzo.

Il provvedimento autorizzativo deve comunque prescrivere le misure per ridurre al minimo le molestie ai terzi, salvo ragioni di inderogabile urgenza autorizzate dal sindaco. I regolamenti comunali possono contenere ulteriori norme sullo svolgimento di tali attività, nel rispetto dei criteri indicati dalla legge.

Piano di risanamento acustico delle imprese

Le imprese, se le emissioni sonore risultano incompatibili con i limiti del piano comunale di classificazione acustica, devono presentare al Comune un piano di risanamento entro 6 mesi dall’approvazione del piano comunale. Il termine è esteso a 12 mesi per le imprese che hanno in corso la procedura di registrazione EMAS.

Il piano deve essere redatto secondo i criteri regionali. Il Comune verifica la conformità del piano entro 3 mesi dalla presentazione e, se necessario, richiede integrazioni.

L’attuazione del piano deve avvenire entro 24 mesi dall’approvazione comunale. Eventuali richieste di proroga devono essere motivate e presentate prima della scadenza; il sindaco può concedere un’ulteriore proroga massima di 12 mesi.

Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori di risanamento, l’impresa deve comunicare al Comune l’avvenuta conclusione e trasmettere la relazione di collaudo acustico redatta da tecnico competente.

Tecnico competente in acustica ambientale

La Giunta regionale riconosce la figura del tecnico competente in acustica ambientale tramite un elenco regionale. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge deve fissare i criteri per il riconoscimento, la modulistica e gli eventuali costi istruttori a carico dei richiedenti.

Il tecnico competente è la figura abilitata a svolgere le attività previste dalla normativa statale. La Giunta disciplina anche i corsi di formazione e aggiornamento, definendo modalità, tempi, contenuti, enti organizzatori ed esami finali.

Il riconoscimento rilasciato da altre Regioni e Province è equiparato a quello regionale per i tecnici residenti nel territorio regionale. La legge rinvia inoltre a specifiche disposizioni regionali attuative approvate con deliberazione della Giunta.

Informazione, formazione ed educazione

La Giunta regionale può promuovere e sostenere iniziative di studio, ricerca e diffusione delle conoscenze sull’inquinamento acustico, nonché attività educative e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione e alle scuole situate in aree a rischio rumore.

Sono previste anche attività di formazione professionale per l’abilitazione al ruolo di tecnico competente in acustica ambientale, realizzabili direttamente o tramite strutture pubbliche o private.

Poteri sostitutivi, ordinanze e vigilanza

La Regione esercita i poteri sostitutivi nei casi di inadempienza degli enti locali, mancata adozione degli atti previsti o conflitto tra enti. L’esercizio avviene tramite il Presidente della Regione, previa diffida ad adempiere e nomina di un commissario ad acta; le spese restano a carico dell’amministrazione inadempiente.

In caso di necessità eccezionali e urgenti di tutela della salute pubblica o dell’ambiente, possono essere adottate ordinanze motiviate che impongano misure temporanee di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, fino all’inibizione parziale o totale delle sorgenti di rumore.

La vigilanza e il controllo spettano ai Comuni e alle Province nei limiti delle rispettive competenze, con possibilità di avvalersi dell’ARTA.

Sanzioni e destinazione dei proventi

Sono previste sanzioni amministrative per la violazione della disciplina regionale, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali e di quelle previste dalla legge quadro.

In particolare:

  • da 516 a 5.164 euro per la mancata presentazione nei termini del piano di risanamento delle imprese;
  • da 1.549 a 15.493 euro per la mancata attuazione nei termini del piano di risanamento delle imprese;
  • da 516 a 5.164 euro per lo svolgimento di attività particolari senza autorizzazione comunale;
  • da 1.032 a 10.329 euro nei casi di superamento dei limiti di emissione e dei valori di attenzione.

Le sanzioni sono irrogate dal Comune o dalla Provincia secondo la competenza di vigilanza. I relativi proventi, per la parte non devoluta allo Stato, sono acquisiti dagli enti competenti e destinati alle finalità della legge.

Disposizioni abrogative, finanziarie e modifiche correlate

La legge abroga gli articoli 58, 59 e 60 della L.R. n. 11/1999. Prevede inoltre l’istituzione di specifici capitoli di entrata e di spesa per l’attuazione della disciplina, con imputazione delle entrate derivanti dalla legge e previsione delle spese connesse.

Gli oneri per l’attività di verifica prevista dal d.lgs. n. 194/2005 sono posti a carico dei soggetti terzi indicati dal medesimo decreto. Comuni, Province e Regione devono inoltre definire, con propri atti, le somme necessarie per le attività istruttorie, informative, formative e di consultazione, nonché le misure di compensazione e riequilibrio ambientale a carico degli istanti.

La legge modifica infine l’art. 2 della L.R. n. 12/2007 in materia di demanio marittimo turistico-ricreativo.

Decorrenza e attualità applicativa

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA del 25 luglio 2007. Nel testo consolidato si evidenzia anche il successivo trasferimento alla Regione, disposto dalla L.R. 32/2015, delle funzioni amministrative prima attribuite o esercitate dalle Province in materia di questa legge.

L’atto conserva valore normativo, ma alcune previsioni risultano storicamente legate a termini iniziali ormai decorso; resta comunque rilevante per la disciplina strutturale della materia acustica in Abruzzo.

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