L.R. Abruzzo 26/2007
Modifiche alla L.R. 16 marzo 2001, n. 6 recante: Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Abruzzo n. 6/2001 rafforzando il divieto di coltivazione e allevamento di OGM sul territorio regionale, ammettendo solo sperimentazioni in ambienti chiusi e confinati autorizzati. Introduce regole su aree escluse, ARSSA, controlli, esclusione da marchi e finanziamenti e un contributo limitato al 2007 per danni da contaminazione.
Modifiche alla disciplina abruzzese sugli OGM
Modifiche alla disciplina regionale sugli OGM in Abruzzo
La legge interviene sulla L.R. Abruzzo n. 6/2001, ridefinendo finalità, divieti, controlli e misure economiche in materia di organismi geneticamente modificati. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Abruzzo.
Finalità e ambito della normativa
La Regione dichiara di agire in applicazione del principio di precauzione e dell’azione preventiva per tutelare:
- le risorse genetiche del territorio regionale;
- la qualità e l’originalità della produzione agricola;
- la prevenzione di danni al sistema agricolo, alla salute umana e all’ambiente derivanti da coltivazione e allevamento di OGM.
La legge estende le proprie disposizioni anche alla commercializzazione, al consumo, all’informazione pubblica e alla ricerca in materia di OGM. Il riferimento agli OGM comprende sia gli organismi geneticamente modificati utilizzati come tali, sia i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.
Divieto di coltivazione e allevamento
Sul territorio regionale è vietato coltivare piante e allevare animali geneticamente modificati, anche a fini sperimentali, nelle more della valutazione dell’impatto degli OGM sui sistemi agrari e sulla salute umana.
Il divieto è generale, ma la legge consente una deroga limitata per emissioni di OGM a fini sperimentali, purché:
- siano autorizzate ai sensi del D.Lgs. 224/2003;
- avvengano in ambiente chiuso e confinato;
- rispettino i vincoli sulle aree escluse dalla sperimentazione.
Aree escluse dalla sperimentazione
Gli ambienti chiusi e confinati destinati alla sperimentazione non possono interessare:
- aree protette regionali e relative aree contigue;
- aree di connessione genetica della rete ecologica regionale;
- territori di interesse comunitario nazionale e regionale;
- aree in cui si realizzano prodotti garantiti da marchi di qualità riconosciuti dall’Unione europea;
- aree dove operano aziende agricole biologiche o imprese che ricevono contributi per misure agroambientali;
- altre aree ritenute di rilevante importanza o interesse dagli enti locali;
- terre civiche ai sensi della L.R. 25/1988;
- zone limitrofe alle aree sopra indicate per una distanza di almeno 2 km.
Autorità regionale competente e individuazione dei siti
La Regione designa l’ARSSA quale autorità regionale:
- preposta agli adempimenti derivanti dal D.M. 19 gennaio 2005;
- competente a certificare eventuali contaminazioni da OGM subite dalle coltivazioni in campo aperto libere da OGM, ferme restando le competenze di altre autorità previste da norme comunitarie, nazionali e regionali.
L’ARSSA individua inoltre gli ambienti pubblici chiusi e confinati in cui svolgere la sperimentazione e ne comunica l’ubicazione ai Comuni interessati.
Marchi di qualità, finanziamenti e mangimi
Sono escluse dall’accesso ai marchi di qualità e a qualsiasi forma di finanziamento o agevolazione regionale le imprese agricole e agroalimentari che utilizzano OGM, direttamente o indirettamente, nell’intero ciclo produttivo.
La stessa esclusione si applica alle imprese agricole e agroalimentari che producono o utilizzano mangimi contenenti materie prime o seconde derivate da piante o animali geneticamente modificati.
Vigilanza, controllo e tavolo tecnico
L’ARSSA svolge la vigilanza e il controllo sul rispetto della legge, fermi restando i poteri di altre autorità competenti in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare. Le eventuali violazioni sono comunicate ai Comuni territorialmente competenti ai fini dell’applicazione delle sanzioni.
L’ARSSA predispone programmi pluriennali e annuali di vigilanza e controllo, sentito il Comitato del Tavolo Tecnico, istituito per fornire indicazioni e proporre progetti per la tutela della salute umana, dell’ambiente e della biodiversità. Il Comitato è composto da rappresentanti di:
- Assessorato all’Ambiente;
- Assessorato alla Sanità;
- associazioni di agricoltori maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale;
- associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative presenti sul territorio regionale;
- due ispettori biotecnologici individuati ai sensi del D.Lgs. 224/2003 e iscritti nell’Albo Ufficiale del Ministero dell’Ambiente.
Danni da contaminazione e sostegno economico
La Regione prevede una copertura parziale dei danni subiti dagli agricoltori certificati ai sensi della disciplina richiamata, con uno stanziamento per l’anno 2007 pari a 20.000 euro, a valere su un capitolo di nuova istituzione e con corrispondente riduzione di pari importo dello stanziamento su un capitolo del bilancio di previsione indicato dalla legge.
Per gli anni successivi, lo stanziamento è definito dall’Assessorato competente in base alle disponibilità di bilancio.
La Giunta regionale può inoltre utilizzare le risorse del medesimo capitolo per la formazione tecnica, scientifica e amministrativa degli operatori che scelgano di effettuare emissioni di OGM a fini sperimentali.
Il conduttore agricolo è esente da responsabilità quando abbia utilizzato sementi certificate dall’autorità pubblica e corredate da dichiarazione della ditta sementiera sull’assenza di OGM, poi risultate contaminate dalle analisi di laboratorio.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Le misure finanziarie espressamente riferite all’anno 2007 hanno efficacia limitata a tale esercizio, mentre il divieto e le altre regole di sistema restano strutturali nella disciplina regionale finché non modificati o abrogati.
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