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Legge

L.R. Abruzzo 25/2007

Disciplina dell'attivita' di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 25/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo il noleggio autobus con conducente: autorizzazioni regionali, registro delle imprese, requisiti dei conducenti, obblighi e divieti, controlli e sanzioni. Prevede un periodo transitorio per sostituire le licenze comunali con l’autorizzazione regionale. Diverse norme originarie risultano poi abrogate o modificate, ma restano centrali l’impianto autorizzatorio e sanzionatorio.

Trasporto di viaggiatori con noleggio autobus con conducente nella Regione Abruzzo

Disciplina del noleggio autobus con conducente in Abruzzo

La legge regionale Abruzzo n. 25/2007 definisce il regime del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in coerenza con la normativa statale ed europea richiamata. L’impianto mira a garantire trasparenza del mercato, concorrenza, accesso delle imprese, sicurezza dei viaggiatori, requisiti professionali e tutela del lavoro.

Ambito, finalità e presupposti autorizzatori

La disciplina si applica alle imprese esercenti il trasporto di persone con autobus a noleggio nel territorio regionale. L’attività è subordinata al rilascio di un’autorizzazione regionale, rilasciata alle imprese che abbiano sede legale o principale organizzazione aziendale in Abruzzo.

La legge richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1071/2009: il possesso dell’autorizzazione prevista da tale regolamento costituisce presupposto per ottenere l’autorizzazione regionale, e il possesso dei relativi requisiti resta necessario per continuare l’esercizio dell’attività di trasportatore su strada.

Accesso al mercato e procedura di autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata dalla Direzione Trasporti della Regione Abruzzo su domanda dell’impresa. La domanda deve contenere dichiarazioni su:

  • denominazione aziendale;
  • sede legale o principale organizzazione aziendale in Abruzzo;
  • numero degli autobus in dotazione e immatricolati a noleggio;
  • eventuali finanziamenti pubblici ricevuti per l’acquisto di autobus adibiti al servizio;
  • numero dei conducenti e natura del rapporto con l’azienda;
  • possesso del certificato di abilitazione professionale da parte del personale di guida.

La disciplina originaria sui requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale, nonché sull’attestazione bancaria, risulta abrogata nel testo consolidato. Le dichiarazioni sono rese ai sensi del DPR n. 445/2000.

Dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’impresa deve comunicare entro 30 giorni alla Regione l’immatricolazione di ulteriori autobus ad uso noleggio.

Registro regionale delle imprese

La Regione istituisce il registro regionale delle imprese esercenti attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente. Ogni anno trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’elenco delle imprese autorizzate, con il numero di autobus in dotazione e l’indicazione dei mezzi acquistati con finanziamenti pubblici, ai fini dell’elenco nazionale delle imprese professionali.

Le modalità di tenuta e iscrizione al registro sono demandate a un atto organizzativo della Giunta regionale.

Requisiti e limiti relativi ai mezzi

Il testo disciplina il divieto di utilizzo, anche occasionale, per l’attività di noleggio, di autobus acquistati con contributo pubblico e soggetti a vincolo di destinazione d’uso. Il divieto non si applicava agli autobus già acquistati e finanziati con contributo regionale decurtato del 20%, secondo modalità poi superate dal quadro normativo successivo.

Nel testo consolidato resta l’obbligo di impiegare autobus adeguati al servizio e la previsione che gli autobus adibiti a noleggio siano muniti di cronotachigrafo funzionante.

La disposizione che impediva l’immissione di autobus con vetustà superiore a 15 anni, salvo specifiche deroghe, è stata successivamente abrogata.

Conducenti: iscrizione, obblighi e divieti

I rappresentanti legali delle società che esercitano noleggio autobus con conducente sono iscritti di diritto al ruolo dei conducenti, previa domanda. Sono altresì iscritti di diritto i soggetti in possesso della patente D e della relativa abilitazione professionale.

I conducenti devono mantenere correttezza, civismo, responsabilità e comportamento decoroso. Devono inoltre:

  • esibire, su richiesta degli agenti addetti alla sorveglianza stradale, i documenti inerenti l’attività;
  • eseguire i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica nell’interesse dell’ordine e della sicurezza.

È vietato ai conducenti:

  • far salire persone estranee a quelle che hanno noleggiato il veicolo;
  • portare animali propri;
  • chiedere compensi particolari ai passeggeri;
  • fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio, salvo richiesta dei passeggeri, forza maggiore o pericolo evidente.

Regime dei controlli e poteri di vigilanza

La competenza all’irrogazione delle sanzioni spetta al dirigente del Servizio della Direzione Trasporti e Mobilità competente per materia, sulla base degli accertamenti e delle contestazioni svolti da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato e dagli organismi di vigilanza regionali nominati dalla Direzione.

I soggetti di vigilanza segnalano inoltre i comportamenti sanzionati alla Direzione Trasporti, ai fini di eventuali ulteriori provvedimenti.

Sanzioni amministrative per le violazioni del servizio

La legge distingue tre grandi categorie di infrazioni:

  • sicurezza del servizio: uso di mezzi non adibiti a noleggio, non revisionati, con revisione scaduta, senza cronotachigrafo funzionante o senza estintore omologato;
  • regolarità del servizio: impiego di autobus non indicati alla Regione e non presenti nel registro regionale;
  • regolarità documentale: mancanza a bordo dell’autorizzazione o della carta di circolazione, oppure assenza del certificato di abilitazione professionale del conducente.

Le sanzioni pecuniarie sono graduate in base alla tipologia e alla reiterazione, con importi compresi tra:

  • 500 e 3.000 euro per le violazioni della sicurezza;
  • 500 e 2.000 euro per le violazioni di regolarità del servizio;
  • 200 e 1.500 euro per le violazioni documentali.

La reiterazione è valutata sulle infrazioni omogenee compiute nel corso di un anno.

Sospensione e revoca dell’autorizzazione

La Regione dispone la sospensione dell’autorizzazione quando, entro un anno solare, l’impresa commette un numero di infrazioni sanzionate tale da superare le soglie previste, con parametri rapportati al numero di autobus disponibili. Le durate della sospensione variano in funzione della tipologia di violazione e della gravità, con intervalli che vanno da 7/20 giorni fino a 30/60 giorni nei casi più rilevanti.

Si considera grave l’infrazione sanzionata in misura superiore alla metà del massimo previsto.

La revoca interviene se l’impresa effettua il servizio con autorizzazione sospesa o se, nell’arco di cinque anni, accumula sospensioni per oltre 180 giorni complessivi. La revoca comporta l’impossibilità di richiedere una nuova autorizzazione per un anno dalla data del provvedimento, anche se adottata da un’altra Regione. La Regione Abruzzo comunica le revoche alle altre Regioni entro 15 giorni.

Separazione contabile per imprese miste

Le società che svolgono sia trasporto pubblico locale sia attività di noleggio devono tenere una contabilità separata tra le diverse attività, così da assicurare che i sussidi pubblici per il TPL siano usati esclusivamente per il servizio finanziato.

L’inadempimento comporta la revoca dell’autorizzazione.

Regime transitorio e sostituzione delle licenze comunali

Le licenze comunali di noleggio autobus con conducente restano valide per un anno dall’entrata in vigore della legge. Entro 90 giorni da tale data, le imprese devono presentare la domanda per ottenere l’autorizzazione regionale; se la domanda è incompleta, la Regione assegna 30 giorni per regolarizzarla.

Scaduto il periodo transitorio, le imprese che continuano ad operare senza autorizzazione regionale sono soggette alle sanzioni previste per le infrazioni di regolarità del servizio e alla sospensione dell’autorizzazione per 60 giorni dalla data di rilascio. La sanzione non si applica a chi abbia presentato domanda nei termini.

Le licenze comunali vengono sostituite dalle autorizzazioni regionali previa presentazione della domanda prevista dalla legge.

Rapporti con il trasporto pubblico locale e sanzioni correlate

La legge interviene anche sul corretto uso degli autobus finanziati per il trasporto pubblico locale. In particolare:

  • l’uso di autobus acquistati con contributo regionale per il noleggio da parte di concessionari di servizi di linea comporta sanzioni e sospensione del rilascio di ulteriori nulla osta;
  • il mancato utilizzo senza giustificato motivo degli autobus acquistati con contributo regionale sulle linee TPL, se accertato due volte in tre mesi, comporta una sanzione di 5.000 euro;
  • l’impiego degli autobus su percorsi, fermate, linee o corse diversi da quelli previsti dai programmi di esercizio comporta una sanzione di 3.000 euro;
  • la mancata esposizione della pellicola adesiva che indica l’acquisto con contributo della Regione Abruzzo comporta una sanzione di 500 euro.

Sono considerati giustificato motivo per il mancato utilizzo programmato soltanto manutenzione ciclica e riparazione.

Disposizioni finanziarie

Le entrate derivanti dalle violazioni previste dalla legge confluiscono nello specifico capitolo del bilancio regionale indicato nel testo.

Disposizioni abrogative e coordinamento normativo

La legge ha cessato l’attività della Commissione regionale per la verifica degli autobus da noleggio con conducente prevista da precedente deliberazione consiliare.

È inoltre abrogato il comma 5 dell’art. 7 della L.R. Abruzzo n. 153/1998.

Nel testo consolidato risultano inoltre abrogate varie parti originarie introdotte nel 2007 e poi superate dalle modifiche del 2012 e successive, in particolare alcune norme sui controlli periodici, su taluni requisiti documentali e sull’autorizzazione dei mezzi.

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