Sentenza del 23/11/2016 n. 7226 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Fermo amministrativo - Obbligo di motivazione sulla pretesa tributaria sottesa - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato stabilito che, in materia di fermo amministrativo, non è necessario motivare nuovamente e autonomamente la pretesa tributaria sottostante, purché la cartella di pagamento sia adeguatamente motivata e consenta al contribuente di comprendere natura, titolo ed entità del debito. L'agente della riscossione può quindi motivare il fermo per relationem, richiamando quanto indicato nella cartella.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento di fermo amministrativo dovesse contenere una motivazione autonoma e dettagliata in merito alla pretesa tributaria sottostante, ritenendo insufficiente il semplice rinvio alla cartella di pagamento.
Norme richiamate
d.P.R. n. 602/1973, art. 86
La disposizione disciplina il fermo dei beni mobili registrati e, secondo l'interpretazione adottata, non impone una motivazione autonoma del provvedimento con riferimento alla pretesa tributaria, quando questa risulti già adeguatamente illustrata nella cartella di pagamento.
Cassazione n. 20310/2013
La pronuncia conferma che il provvedimento di fermo amministrativo può richiamare per relationem la cartella di pagamento, senza dover riprodurre nuovamente la motivazione della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Nel fermo amministrativo, la motivazione può essere fornita mediante rinvio alla cartella di pagamento, purché quest'ultima sia completa, comprensibile e conforme ai requisiti di legge.
- Non è normalmente necessario che l'agente della riscossione esponga nuovamente, nel provvedimento di fermo, tutti gli elementi della pretesa tributaria già indicati nella cartella.
- La validità del fermo dipende anche dalla sufficiente motivazione della cartella richiamata: se la cartella è carente o incomprensibile, il contribuente può contestare indirettamente la motivazione del fermo.
- In situazioni analoghe occorre verificare soprattutto la regolare notificazione della cartella, la sua motivazione, l'individuazione del debito e il collegamento chiaro tra la cartella e il fermo.
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