Sentenza del 23/11/2016 n. 6135 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
PROCESSO - Responsabilità processuale aggravata - Applicabilità dell'art. 96 c.p.c. al processo tributario - Danno derivante da pretesa impositiva temeraria - Risarcibilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A. aveva chiesto la restituzione di 357.425,37 euro circa, versati in esecuzione di una cartella collegata a un avviso di liquidazione già privo di giustificazione, poiché l'imposta di registro relativa alla cessione di ramo d'azienda era stata integralmente pagata, e in misura superiore a quella accertata dall'Ufficio. L'avviso era stato inoltre annullato, con sentenza passata in giudicato, nel giudizio promosso dall'altro condebitore B. L'Agenzia contestava il rimborso sostenendo che il pagamento di A. costituisse acquiescenza e impedisse l'applicazione dell'art. 1306, comma 2, c.c.; contestava anche l'utilizzo dell'art. 2033 c.c. da parte del giudice di primo grado. A. sosteneva invece che il pagamento fosse stato effettuato non spontaneamente, ma per evitare l'esecuzione forzata, e chiedeva la restituzione dell'indebito.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato integralmente l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando il diritto di A. alla restituzione delle somme indebitamente versate, oltre agli interessi di legge. Ha ritenuto legittima la qualificazione della domanda come ripetizione di indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c. e ha escluso che il pagamento effettuato dopo la notifica della cartella fosse spontaneo o espressivo di acquiescenza, poiché era stato eseguito per evitare l'azione esecutiva. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 4.000 euro oltre accessori, e, d'ufficio, al pagamento di ulteriori 800 euro per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. Il giudice ha ritenuto temeraria la condotta dell'Amministrazione, che aveva iscritto a ruolo una pretesa già estinta, rifiutato il rimborso e continuato a resistere in giudizio nonostante l'evidente duplicazione del pagamento.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 1, comma 2
Generale rinvio alle norme del codice di procedura civile, per quanto compatibili.
Il rinvio consente di applicare l'art. 96 c.p.c. anche al processo tributario.
Art. 96, comma 3, c.p.c.
In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.
Il giudice tributario può condannare d'ufficio la parte soccombente, inclusa l'Amministrazione finanziaria, a pagare una somma equitativa quando la pretesa o la resistenza processuale siano connotate da mala fede o colpa grave. La responsabilità processuale può comprendere anche la fase amministrativa che abbia reso necessario un processo evitabile.
Art. 2033 c.c.
Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato.
La norma è stata utilizzata per qualificare la domanda di rimborso come azione di ripetizione dell'indebito. L'Amministrazione non può trattenere somme non dovute, anche se il pagamento è stato effettuato per evitare l'esecuzione forzata.
Art. 1306, comma 2, c.c.
Il condebitore può opporre al creditore la sentenza pronunciata tra il creditore e altro condebitore, salvo che sia fondata su ragioni personali.
Il condebitore rimasto inerte può beneficiare del giudicato favorevole ottenuto da altro condebitore, quando la pronuncia non dipenda da ragioni personali. Il pagamento effettuato sotto la minaccia o il rischio concreto dell'esecuzione non equivale necessariamente ad acquiescenza e non impedisce di invocare gli effetti favorevoli del giudicato.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.
Non vi è ultrapetizione quando il giudice attribuisce alla domanda una diversa qualificazione giuridica, purché rimanga nell'ambito dei fatti e del risultato sostanziale dedotti dalle parti.
Art. 91 c.p.c.
Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.
La soccombenza dell'Agenzia comporta la condanna alla rifusione delle spese processuali.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13899/2013
L'art. 96 c.p.c. è applicabile al processo tributario.
La pronuncia riconosce che la responsabilità processuale aggravata può essere fatta valere nel processo tributario e che la relativa valutazione deve essere compiuta dal giudice dello stesso processo.
Massime di principio
- Nel processo tributario l'art. 96 c.p.c. è applicabile: il contribuente vittorioso può ottenere, oltre al rimborso delle spese, una somma ulteriore se dimostra o se emerge dagli atti che la pretesa fiscale o la resistenza dell'Amministrazione erano caratterizzate da mala fede o colpa grave.
- Una pretesa tributaria già integralmente soddisfatta non può essere nuovamente riscossa. L'iscrizione a ruolo di somme già pagate può costituire un indice particolarmente forte di colpa grave, soprattutto se l'Amministrazione disponeva di informazioni idonee a rilevare l'errore.
- Il pagamento eseguito per evitare una cartella, il pignoramento o altre conseguenze esecutive non è necessariamente spontaneo e non implica automaticamente acquiescenza alla pretesa tributaria. Occorre valutare il concreto animus solvendi e la pressione esercitata dall'azione di riscossione.
- Il giudicato favorevole ottenuto da un condebitore può essere fatto valere dagli altri condebitori, se la decisione riguarda il rapporto tributario comune e non ragioni personali del condebitore che ha agito.
- Il giudice può riqualificare giuridicamente la domanda senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, purché non modifichi i fatti costitutivi e il risultato sostanziale richiesto.
- La responsabilità processuale aggravata può riguardare non solo gli atti compiuti durante il processo, ma anche la precedente fase amministrativa quando il comportamento dell'ente abbia reso necessario un contenzioso che avrebbe potuto essere evitato.
- Per ottenere una condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è rilevante documentare la conoscenza dell'errore da parte dell'Amministrazione, i pagamenti già effettuati, le richieste di autotutela o rimborso, la mancata collaborazione e la persistente resistenza in giudizio.
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