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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 7240 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale -TIA - Rimborso pagamenti effettuati a titolo di TIA - Silenzio- rifiuto - Eccezione di carenza legittimazione passiva in giudizio - Non sussiste - Delibera comunale - Viziata - Regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - TIA/1 non tempestivamente istituita.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione sulla domanda di rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di TIA. Il Comune ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ma tale eccezione non è stata ritenuta fondata. Nel merito, è stata contestata la legittimità della delibera comunale che aveva istituito la TIA ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, nonostante l'abrogazione di tale disposizione per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 e la mancata tempestiva istituzione della TIA/1 da parte del Comune.

La decisione

La pretesa di rimborso è stata accolta, poiché la delibera comunale istitutiva della TIA è stata ritenuta viziata nella parte in cui faceva riferimento all'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997. L'abrogazione della norma non consentiva il passaggio automatico alla TIA e, non avendo il Comune istituito tempestivamente la TIA/1, non poteva applicarne la disciplina. È stata inoltre esclusa la carenza di legittimazione passiva del Comune, che pertanto è rimasto il soggetto tenuto a rispondere della domanda di rimborso.

Norme richiamate

  • Art. 49 del d.lgs. n. 22/1997

    La disposizione disciplinava la Tariffa di igiene ambientale, ma, una volta abrogata, non poteva costituire la base giuridica per un'istituzione tardiva della TIA.

  • Art. 1, comma 28, della legge n. 426/1998

    Richiamata quale disposizione collegata alla disciplina transitoria e all'istituzione della TIA.

  • D.lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente

    L'entrata in vigore del Codice dell'ambiente e l'abrogazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 non determinano il passaggio automatico alla TIA.

Massime di principio

  • L'abrogazione della norma istitutiva di un tributo o di una tariffa non consente all'ente locale di applicarla successivamente in assenza di una valida disciplina transitoria o di una tempestiva istituzione.
  • Una delibera comunale che istituisce la TIA richiamando una norma abrogata può essere illegittima e può fondare una domanda di rimborso delle somme versate.
  • Il Comune conserva la legittimazione passiva nelle controversie relative a una tariffa istituita mediante una propria delibera, anche quando la gestione materiale del servizio sia affidata a un soggetto diverso.
  • La debenza di un prelievo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve essere verificata sulla base della disciplina vigente al momento dell'istituzione e dell'applicazione, senza presumere l'automatica continuità tra regimi tariffari diversi.
  • In situazioni analoghe occorre verificare la data di istituzione della TIA, la validità della delibera comunale, la norma effettivamente richiamata e l'eventuale tempestività dell'istituzione rispetto alle modifiche legislative.

Testo integrale

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