Sentenza del 23/11/2016 n. 7240 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale -TIA - Rimborso pagamenti effettuati a titolo di TIA - Silenzio- rifiuto - Eccezione di carenza legittimazione passiva in giudizio - Non sussiste - Delibera comunale - Viziata - Regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti - TIA/1 non tempestivamente istituita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato il silenzio-rifiuto dell'amministrazione sulla domanda di rimborso dei pagamenti effettuati a titolo di TIA. Il Comune ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, ma tale eccezione non è stata ritenuta fondata. Nel merito, è stata contestata la legittimità della delibera comunale che aveva istituito la TIA ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997, nonostante l'abrogazione di tale disposizione per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006 e la mancata tempestiva istituzione della TIA/1 da parte del Comune.
La decisione
La pretesa di rimborso è stata accolta, poiché la delibera comunale istitutiva della TIA è stata ritenuta viziata nella parte in cui faceva riferimento all'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997. L'abrogazione della norma non consentiva il passaggio automatico alla TIA e, non avendo il Comune istituito tempestivamente la TIA/1, non poteva applicarne la disciplina. È stata inoltre esclusa la carenza di legittimazione passiva del Comune, che pertanto è rimasto il soggetto tenuto a rispondere della domanda di rimborso.
Norme richiamate
Art. 49 del d.lgs. n. 22/1997
La disposizione disciplinava la Tariffa di igiene ambientale, ma, una volta abrogata, non poteva costituire la base giuridica per un'istituzione tardiva della TIA.
Art. 1, comma 28, della legge n. 426/1998
Richiamata quale disposizione collegata alla disciplina transitoria e all'istituzione della TIA.
D.lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente
L'entrata in vigore del Codice dell'ambiente e l'abrogazione dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 non determinano il passaggio automatico alla TIA.
Massime di principio
- L'abrogazione della norma istitutiva di un tributo o di una tariffa non consente all'ente locale di applicarla successivamente in assenza di una valida disciplina transitoria o di una tempestiva istituzione.
- Una delibera comunale che istituisce la TIA richiamando una norma abrogata può essere illegittima e può fondare una domanda di rimborso delle somme versate.
- Il Comune conserva la legittimazione passiva nelle controversie relative a una tariffa istituita mediante una propria delibera, anche quando la gestione materiale del servizio sia affidata a un soggetto diverso.
- La debenza di un prelievo per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve essere verificata sulla base della disciplina vigente al momento dell'istituzione e dell'applicazione, senza presumere l'automatica continuità tra regimi tariffari diversi.
- In situazioni analoghe occorre verificare la data di istituzione della TIA, la validità della delibera comunale, la norma effettivamente richiamata e l'eventuale tempestività dell'istituzione rispetto alle modifiche legislative.
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