Sentenza del 23/11/2016 n. 7273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Finanza locale - IRAP - Accertamento - Omesso versamento - Società di capitali - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Consegue - Cancellazione - Efficacia costitutiva - Legittimazione ad impugnare del contribuente - Sussiste - Illegittimità della pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato accolto. È stata riconosciuta la legittimazione della società estinta a contestare l'accertamento fiscale e, per effetto dell'illegittimità della pretesa nei confronti del soggetto ormai estinto, l'accertamento IRAP è stato ritenuto illegittimo e annullato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo all'omesso versamento dell'IRAP. La questione principale riguardava la sua legittimazione ad agire, poiché era stata cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione, se avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. n. 6/2003, produce l'estinzione immediata della società con efficacia costitutiva, anche se risultano ancora pendenti rapporti giuridici o pretese fiscali. Nonostante l'estinzione, la società conserva la legittimazione a impugnare gli atti impositivi che la riguardano.
Norme richiamate
Art. 2495, comma 2, codice civile
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.
La cancellazione ha efficacia costitutiva: la società si estingue immediatamente, anche se residuano rapporti giuridici o debiti fiscali.
Art. 4 del d.lgs. n. 6/2003
Ha modificato l'art. 2495 del codice civile, attribuendo efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese per le società di capitali.
D.lgs. n. 446/1997
Disciplina l'IRAP, oggetto dell'accertamento per omesso versamento contestato nel giudizio.
Massime di principio
- La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese produce, per le cancellazioni successive all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003, l'estinzione immediata della società, anche in presenza di pendenze fiscali.
- L'estinzione della società non impedisce automaticamente di impugnare un avviso di accertamento o altro atto tributario riferito alla società stessa; la legittimazione processuale può permanere per contestare la pretesa.
- Gli atti fiscali emessi o mantenuti nei confronti di una società già estinta possono risultare illegittimi, soprattutto se l'Amministrazione pretende il pagamento direttamente dalla società senza individuare correttamente i soggetti eventualmente responsabili secondo le regole sulla successione nei rapporti tributari.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare la data di cancellazione, poiché il regime dell'efficacia costitutiva della cancellazione dipende dall'applicabilità della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6/2003.
- La mera esistenza di debiti o accertamenti non mantiene in vita la società cancellata: eventuali pretese devono essere fatte valere nei confronti dei soggetti legittimati secondo la normativa applicabile, non contro la società ormai estinta.
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