Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 7273 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Finanza locale - IRAP - Accertamento - Omesso versamento - Società di capitali - Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Consegue - Cancellazione - Efficacia costitutiva - Legittimazione ad impugnare del contribuente - Sussiste - Illegittimità della pretesa - Consegue.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato accolto. È stata riconosciuta la legittimazione della società estinta a contestare l'accertamento fiscale e, per effetto dell'illegittimità della pretesa nei confronti del soggetto ormai estinto, l'accertamento IRAP è stato ritenuto illegittimo e annullato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'omesso versamento dell'IRAP. La questione principale riguardava la sua legittimazione ad agire, poiché era stata cancellata dal registro delle imprese. La cancellazione, se avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art. 4 del d.lgs. n. 6/2003, produce l'estinzione immediata della società con efficacia costitutiva, anche se risultano ancora pendenti rapporti giuridici o pretese fiscali. Nonostante l'estinzione, la società conserva la legittimazione a impugnare gli atti impositivi che la riguardano.

Norme richiamate

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.

    La cancellazione ha efficacia costitutiva: la società si estingue immediatamente, anche se residuano rapporti giuridici o debiti fiscali.

  • Art. 4 del d.lgs. n. 6/2003

    Ha modificato l'art. 2495 del codice civile, attribuendo efficacia costitutiva alla cancellazione dal registro delle imprese per le società di capitali.

  • D.lgs. n. 446/1997

    Disciplina l'IRAP, oggetto dell'accertamento per omesso versamento contestato nel giudizio.

Massime di principio

  • La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese produce, per le cancellazioni successive all'entrata in vigore del d.lgs. n. 6/2003, l'estinzione immediata della società, anche in presenza di pendenze fiscali.
  • L'estinzione della società non impedisce automaticamente di impugnare un avviso di accertamento o altro atto tributario riferito alla società stessa; la legittimazione processuale può permanere per contestare la pretesa.
  • Gli atti fiscali emessi o mantenuti nei confronti di una società già estinta possono risultare illegittimi, soprattutto se l'Amministrazione pretende il pagamento direttamente dalla società senza individuare correttamente i soggetti eventualmente responsabili secondo le regole sulla successione nei rapporti tributari.
  • Per valutare casi analoghi occorre verificare la data di cancellazione, poiché il regime dell'efficacia costitutiva della cancellazione dipende dall'applicabilità della disciplina introdotta dal d.lgs. n. 6/2003.
  • La mera esistenza di debiti o accertamenti non mantiene in vita la società cancellata: eventuali pretese devono essere fatte valere nei confronti dei soggetti legittimati secondo la normativa applicabile, non contro la società ormai estinta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.