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Legge

L.R. Abruzzo 47/2013

Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 47/2013

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo prevenzione e controllo del randagismo, anagrafe canina, strutture di ricovero e commerciali, protezione degli animali d’affezione, vigilanza e sanzioni. Prevede contributi per spese veterinarie in favore di soggetti fragili e proprietari di animali impiegati in interventi assistiti, oltre al Garante regionale degli animali. Restano previsti obblighi di microchip, registrazione e gestione delle colonie feline.

Controllo del randagismo, anagrafe canina e tutela degli animali da affezione in Abruzzo

Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione

La legge della Regione Abruzzo disciplina la tutela degli animali da affezione, il controllo del randagismo, l’anagrafe canina, le strutture di ricovero e le strutture commerciali. Mira a garantire un corretto rapporto uomo-animale, la salute pubblica, la prevenzione delle malattie e la protezione dei gatti liberi e delle colonie feline.

Finalità, principi generali e divieti

La disciplina regionale tutela le condizioni di vita degli animali da affezione e promuove educazione al rispetto, prevenzione dell’abbandono e controllo demografico. Sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni, pubbliche o private, che comportino maltrattamenti o sevizie o che siano contrari all’attitudine naturale e alla dignità dell’animale. Anche l’animale morto o soppresso deve essere trattato con rispetto.

Definizioni rilevanti

La legge definisce, tra gli altri, allevamento commerciale, anagrafe degli animali da affezione, animale da affezione, animale randagio, colonia felina, detentore, proprietario, strutture di ricovero, strutture commerciali, strutture veterinarie private e gatto in libertà. Rileva anche la figura del medico veterinario libero professionista riconosciuto, iscritto all’albo dei veterinari riconosciuti della Regione Abruzzo.

Competenze della Regione

La Giunta regionale adotta il programma di prevenzione del randagismo, sentite le associazioni animaliste, protezioniste e venatorie operanti a livello regionale, e stabilisce annualmente i criteri di priorità per l’utilizzo degli stanziamenti. La Giunta redige inoltre un rapporto annuale sullo stato di attuazione della legge. La Regione promuove forme di compartecipazione alle spese veterinarie per soggetti indigenti o con disabilità certificata, nonché per animali impiegati negli interventi assistiti, e promuove l’istituzione del Garante degli animali.

Compiti dei servizi veterinari ASL e della Regione

Il Servizio veterinario di sanità animale delle ASL tiene e aggiorna l’anagrafe degli animali d’affezione, collabora con Regione, Comuni, enti e associazioni, rintraccia i proprietari dei cani ritrovati o catturati, svolge controlli sanitari, sterilizzazioni, vaccinazioni e altri interventi sui cani nei canili sanitari, effettua sorveglianza epidemiologica e controlla il randagismo anche mediante metodi chirurgici o farmacologici avanzati. Si avvale dei veterinari liberi professionisti riconosciuti e della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo nei limiti consentiti. In caso di morsicatura o aggressione attiva un percorso di accertamento sulle condizioni dell’animale e sulla gestione da parte del proprietario. Il Servizio veterinario di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche vigila sul benessere animale nelle strutture di ricovero e commerciali, rilascia pareri per autorizzazioni sanitarie e autorizza gli autotrasporti.

Compiti dei Comuni

I Comuni sono responsabili dei cani e gatti vaganti senza proprietario presenti o rinvenuti nel proprio territorio. Devono istituire un fondo speciale vincolato alla lotta al randagismo, identificare i possessori di cani ai fini dell’iscrizione all’anagrafe, richiedere l’intervento della ASL per la cattura, individuare o realizzare strutture di ricovero e favorire le adozioni. Devono inoltre provvedere allo smaltimento delle spoglie, vigilare tramite la polizia locale, svolgere campagne informative, predisporre sportelli comunali per l’anagrafe canina e i diritti degli animali, collaborare su sterilizzazioni e zoonosi, e individuare le colonie feline autorizzandone la gestione a privati o associazioni. È prevista anche la verifica dei requisiti soggettivi per specifici affidamenti o contributi.

Strutture di ricovero: tipologie e regime autorizzativo

Le strutture di ricovero si distinguono in canili sanitari, rifugi e asili. I canili sanitari sono strutture pubbliche di prima accoglienza realizzate e gestite dalle ASL, con possibile affidamento a terzi; i rifugi sono strutture pubbliche per il ricovero permanente realizzate e gestite da Comuni o Comunità montane; gli asili sono strutture private per il ricovero permanente. Ogni struttura deve avere un registro di carico e scarico delle presenze. È istituito l’Albo regionale delle strutture di ricovero; l’iscrizione va richiesta entro 60 giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dell’autorizzazione sanitaria. Le strutture devono rispettare distanze minime da strutture sanitarie, nuclei abitati e insediamenti urbani.

Requisiti strutturali delle strutture di ricovero

I canili sanitari devono avere box individuali e collettivi lavabili e disinfettabili, e i rifugi e gli asili devono rispettare i requisiti dell’allegato A. Le strutture di ricovero possono essere localizzate anche in zona agricola, entro l’indice massimo di mq 0,015/mq su fondo di almeno 3.000 mq, con esclusione dei box dal calcolo. L’allegato disciplina in dettaglio superfici, recinzioni, locali, impianti e capacità massime.

Gestione dei canili, rifugi e asili

Dopo cattura o ritrovamento, i cani devono essere ricoverati nei canili sanitari per visita veterinaria, identificazione, eventuale immunizzazione, terapia e sterilizzazione. Nei rifugi possono entrare solo animali clinicamente sani, di norma sterilizzati, provenienti dai canili sanitari. Negli asili possono essere ricoverati solo soggetti identificati e iscritti all’anagrafe. Sono previsti orari minimi di apertura al pubblico e presenza veterinaria nei canili sanitari. I cani catturati e non reclamati possono essere affidati ad associazioni o privati; trascorsi 60 giorni dall’introduzione nel canile sanitario diventano di proprietà degli affidatari. È vietata la cessione degli animali ospiti a enti che effettuano sperimentazione o vivisezione.

Affidamento del servizio a privati

Se il Comune non dispone di strutture pubbliche di ricovero, può affidare a soggetti privati il servizio di mantenimento e ricovero dei cani del territorio tramite gare pubbliche. Il prezzo o costo fisso è non negoziabile e gli operatori competono solo su criteri qualitativi. I privati aggiudicatari devono garantire volontari di associazioni animaliste iscritte all’albo regionale e un veterinario per l’assistenza sanitaria; in caso di inadempimento è prevista la revoca dell’aggiudicazione. Il pagamento della retta è consentito solo per cani sterilizzati e iscritti all’anagrafe regionale informatizzata. Il Comune deve eseguire almeno tre controlli ispettivi l’anno. Gli affidamenti in essere restano validi fino a 12 mesi dall’entrata in vigore dell’articolo.

Pronto soccorso veterinario

Le ASL devono garantire prestazioni di pronto soccorso di prima necessità per cani randagi o vaganti, con interventi clinici e chirurgici diretti a evitare morte o sofferenza. Possono avvalersi di strutture veterinarie pubbliche o private convenzionate. Di ogni intervento deve essere redatto un referto conservato agli atti.

Strutture commerciali e loro requisiti

Chi intenda attivare allevamenti commerciali, negozi di vendita, centri di addestramento, pensioni per animali e attività di toelettatura deve presentare domanda preventiva al Servizio veterinario ASL competente. Il servizio valuta conformità degli ambienti, trasmette il parere al Sindaco e consente il rilascio dell’autorizzazione sanitaria. Le strutture devono possedere locali e box lavabili, disinfettabili, aerati e illuminati, attrezzature idonee, servizi igienici e sistemi di smaltimento dei rifiuti. Il personale deve avere formazione professionale qualificata o comprovata esperienza. Le strutture commerciali, salvo toelettatura, devono tenere un registro di carico e scarico. È vietato offrire animali come premio, vincita o omaggio in manifestazioni, fiere, mercati, luna park, lotterie e simili.

Anagrafe canina e identificazione

L’anagrafe canina è applicata su tutto il territorio regionale presso ogni ASL. Il proprietario o detentore residente in Abruzzo deve iscrivere il cane entro i due mesi di età, previa applicazione del microchip. Il parto delle cagne detenute deve essere notificato entro 10 giorni. L’identificazione può essere eseguita solo dalla ASL o da medici veterinari liberi professionisti riconosciuti, che devono registrare i dati, rilasciare il certificato di iscrizione e informare i proprietari. Per i gatti l’identificazione e registrazione è volontaria entro il secondo mese di vita.

Codice di riconoscimento e validità del tatuaggio

Tutti i cani presenti in Abruzzo devono essere identificati con transponder elettronico sottocutaneo applicato sul lato sinistro del collo, con codice alfanumerico autorizzato dal Ministero competente. I tatuaggi effettuati in precedenza non sono validi per l’iscrizione all’anagrafe canina; i cani tatuati dovevano essere dotati di microchip entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. I dati dei cani iscritti sono consultabili da Comuni, associazioni e forze dell’ordine sul sito della Regione Abruzzo.

Trasferimento, smarrimento, morte e movimentazioni

Il proprietario o detentore deve comunicare alla ASL i mutamenti di proprietà o detenzione, lo smarrimento o la morte del cane. Lo smarrimento va segnalato per iscritto entro 5 giorni; la scomparsa di un cane aggressivo va segnalata immediatamente con qualunque mezzo; morte e trasferimenti vanno segnalati entro 15 giorni. In caso di cambio di residenza o trasferimento nell’ambito regionale, la ASL aggiorna la registrazione. I cani provenienti da altre Regioni con anagrafe canina vanno iscritti in Abruzzo con il medesimo codice. I cani temporaneamente presenti in Abruzzo per oltre 60 giorni devono essere comunicati alla ASL. Gli operatori del commercio di cani provenienti da importazione o scambi comunitari devono iscriverli all’anagrafe entro 24 ore dall’ingresso e comunicare trasferimenti o morte entro sette giorni lavorativi.

Abbandono, rinuncia alla detenzione e contributi veterinari

È vietato l’abbandono di cani, gatti e altri animali detenuti; i cani divenuti abitualmente vaganti sono considerati abbandonati. La soppressione eutanasica è ammessa solo per animali gravemente malati, incurabili o di comprovata pericolosità, con consenso del proprietario e obbligo di comunicazione alla ASL. Se il proprietario non può più detenere l’animale per gravi motivi, può chiedere al Sindaco l’autorizzazione a consegnarlo al rifugio, previo periodo di osservazione; il Sindaco decide entro 30 giorni, altrimenti l’istanza si intende accolta. La Regione riconosce un contributo una tantum per spese veterinarie a residenti in Abruzzo da almeno cinque anni in condizioni di disagio economico, con disabilità in famiglia o con nuclei prevalenti over 65, nonché ai proprietari di cani e gatti impiegati negli Interventi Assistiti con gli Animali. Il contributo è a rimborso, fino al 50% della fattura, entro i limiti di bilancio e con domanda al Comune di residenza entro il 31 dicembre di ogni anno.

Cattura, custodia, affidamento e soppressione degli animali

La presenza di cani vaganti deve essere segnalata ai Comuni, che d’intesa con la ASL dispongono la cattura e l’invio nei ricoveri. I cani vaganti senza controllo sono catturati dalla ASL con metodi non lesivi. I cani randagi possono essere reimmessi nei luoghi abituali solo se sterilizzati, identificabili a distanza, giudicati non pericolosi, affidati a personale qualificato e sottoposti a controlli periodici. I cani regolarmente registrati sono restituiti al proprietario previo pagamento delle spese di cattura e custodia. Le spese di custodia, mantenimento e cure restano a carico del proprietario. Gli animali ospitati nelle strutture di ricovero possono essere affidati a privati o associazioni; la soppressione eutanasica è ammessa solo per gravi malattie, incurabilità o comprovata pericolosità, con referto del veterinario responsabile. È vietata la cessione per sperimentazione o vivisezione. La cattura di cani vaganti, randagi o inselvatichiti può essere svolta solo da soggetti pubblici o privati convenzionati e autorizzati.

Protezione dei gatti in libertà e colonie feline

I Comuni devono tutelare i gatti che vivono in libertà e autorizzare la gestione delle colonie feline urbane da parte di privati, enti o associazioni. Le ASL, anche con il supporto di associazioni o privati, effettuano controllo delle nascite, identificazione elettronica e registrazione in anagrafe dei gatti della colonia, vigilano sulla gestione e prescrivono trattamenti sanitari. I gatti senza proprietario possono essere soppressi solo se gravemente ammalati e incurabili. I gattari devono rispettare l’igiene del suolo pubblico, evitando dispersione di alimenti e garantendo la pulizia delle aree di alimentazione.

Misure di protezione degli animali e responsabilità dei detentori

Chiunque possieda o detenga animali d’affezione è responsabile della loro salute, benessere, cura e riproduzione. È obbligatoria la raccolta delle feci dei cani in ambito urbano e il possesso di idonei strumenti per la raccolta. È vietato l’uso della catena o di strumenti di contenzione similari, salvo ragioni sanitarie certificate o misure urgenti e temporanee di sicurezza. È vietata la partecipazione a manifestazioni espositive di cani e gatti di età inferiore a 4 mesi. Per eventi di pubblicità o spettacolo con uso di animali d’affezione a scopo di lucro, il 5% dell’incasso va al Comune ospitante, con vincolo di destinazione a iniziative per il benessere animale. Il Sindaco vigila sull’osservanza di tali misure.

Accesso degli animali nelle strutture di cura

La Giunta regionale deve presentare al Consiglio una proposta di regolamento per disciplinare l’accesso degli animali al seguito del proprietario o detentore nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate del servizio sanitario regionale.

Affidamento cautelare degli animali maltrattati

In caso di maltrattamenti che rivelino noncuranza dei doveri di custodia e cura, e salvo il rilievo penale del fatto, il Sindaco dispone con immediatezza l’affidamento cautelare dell’animale alle strutture di ricovero. Le spese sono a carico del proprietario se la contestazione è fondata. Il provvedimento è revocato e l’animale restituito se la contestazione risulta infondata o se vi sono garanzie di buon trattamento, salvo recidiva specifica.

Promozione educativa e formazione

La Regione promuove programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali con la collaborazione di Province, Comuni, ASL, Università di Teramo, provveditorati, Istituto zooprofilattico, ordini veterinari, associazioni animaliste e venatorie. Organizza inoltre corsi di formazione e aggiornamento per guardie zoofile, personale delle strutture di ricovero, operatori commerciali e personale veterinario ASL, oltre a finanziare progetti di divulgazione dei contenuti della legge.

Albo regionale delle associazioni protezionistiche

È istituito presso il Servizio veterinario regionale un Albo delle associazioni per la protezione degli animali, riservato alle associazioni costituite per atto pubblico e operanti nella Regione Abruzzo. L’iscrizione richiede domanda con atto costitutivo e statuto; la decisione deve essere comunicata entro 30 giorni, salvo integrazioni. Possono iscriversi anche le strutture periferiche di associazioni riconosciute a livello nazionale che perseguano le finalità della legge.

Garante regionale per i diritti degli animali

È istituito presso il Consiglio regionale il Garante regionale dei diritti degli animali, nominato tra esperti del settore e operante in autonomia e indipendenza. È eletto dal Consiglio regionale con maggioranze qualificate, dura in carica per la legislatura, è prorogato fino alla successiva elezione, non è retribuito e può costituirsi parte civile nei giudizi per maltrattamento.

Funzioni del Garante

Il Garante vigila sull’applicazione della normativa di tutela animale, promuove campagne di sensibilizzazione, riceve segnalazioni e reclami, rappresenta alle amministrazioni la necessità di interventi correttivi, analizza le condizioni degli animali anche provenienti dall’estero, segnala al Consiglio l’opportunità di nuovi provvedimenti, promuove iniziative contro pratiche dannose nelle gare con animali, formula proposte di progetti pilota e cura i rapporti con gli organismi operanti nel settore.

Vigilanza e guardie zoofile

La vigilanza sull’osservanza della legge spetta ai corpi di polizia municipale e agli organi di vigilanza di Province e ASL, ferme restando le attribuzioni di pubblica sicurezza. Possono essere impiegate guardie zoofile volontarie con qualifica di guardia giurata, previa frequenza di un corso autorizzato e superamento dell’esame di idoneità. Il tesserino di riconoscimento ha validità decennale. Le guardie operano gratuitamente nel territorio provinciale, devono qualificarsi prima dei controlli e, in caso di contestazione immediata, redigono verbale ai sensi della legge 689/1981.

Sanzioni amministrative

Per le violazioni non già sanzionate dalla legge 281/1991 si applica la sanzione amministrativa da 75 a 450 euro, secondo le regole regionali in materia di accertamento, contestazione e pagamento. I proventi delle sanzioni spettano ai Comuni nel cui territorio è avvenuta l’infrazione.

Indennizzi per danni da cani randagi o inselvatichiti

La Regione indennizza, nei limiti del bilancio, le aziende agricole e zootecniche per la perdita di capi di bestiame causata da cani randagi o inselvatichiti, se il danno è accertato dalla ASL. L’indennizzo è pari al 50% del valore medio dell’animale secondo i criteri ministeriali; ulteriori criteri sono demandati a un provvedimento dirigenziale regionale. Il risarcimento è subordinato al rispetto delle norme sanitarie da parte dell’allevamento.

Abrogazioni, copertura finanziaria e regime transitorio

Sono abrogate le precedenti leggi regionali 21 settembre 1999, n. 86, e 23 gennaio 2004, n. 8. I fondi nazionali destinati alle funzioni di cui alla legge 281/1991 confluiscono su specifici capitoli di entrata e spesa regionali. Per i contributi veterinari introdotti nel 2022 sono stanziate risorse dedicate nel bilancio regionale, con copertura mediante variazioni di bilancio. Le strutture esistenti e già operative dovevano adeguarsi ai requisiti dell’allegato A entro 24 mesi dall’entrata in vigore della legge.

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