L.R. Abruzzo 51/2013
Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 51 modifica la L.R. 41/2012 su sepoltura, gestione del servizio funebre, requisiti organizzativi delle imprese e termini di adeguamento. Introduce anche precisazioni sulla modulistica. È in vigore dal 28 dicembre 2013; il termine per l’adeguamento dell’art. 41 è fissato al 30 giugno 2015.
Modifiche alla disciplina funeraria e di polizia mortuaria regionale
Modifiche alla disciplina funeraria e di polizia mortuaria in Abruzzo
La legge regionale Abruzzo n. 51 del 2013 interviene sulla L.R. 41/2012, aggiornando alcune regole della disciplina funeraria e di polizia mortuaria. Le modifiche riguardano soprattutto il diritto di sepoltura, i requisiti delle imprese funebri, l’adeguamento delle strutture e la documentazione applicativa.
Diritto di sepoltura
La disciplina del diritto di sepoltura nei cimiteri comunali viene riformulata in modo puntuale. In assenza di diversa destinazione richiesta dai familiari, devono essere ricevuti nel cimitero comunale:
- i cadaveri delle persone morte nel territorio comunale, qualunque fosse in vita la loro residenza;
- i cadaveri delle persone morte fuori comune ma residenti in vita nel comune;
- i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, purché abbiano diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai familiari;
- i nati morti e i prodotti del concepimento;
- i resti mortali delle persone sopra indicate.
Accertamento di morte e luogo di osservazione
Viene precisato che il medico necroscopo opera nel luogo di osservazione, dopo l’accertamento della morte. La modifica interviene sul coordinamento delle attività di verifica e osservazione del decesso.
Requisiti per l’esercizio dell’attività funebre
La legge rafforza i requisiti organizzativi e professionali delle imprese funebri. In particolare, per la disponibilità del carro funebre viene richiesto che sia “continuativa e funzionale” e che il mezzo sia in proprietà oppure in leasing.
Sono inoltre richiesti:
- personale adeguato, con rinvio al rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro;
- il possesso dei requisiti per ogni singola sede;
- la verifica annuale della permanenza dei requisiti previsti dalla normativa per svolgere l’attività funebre.
Adeguamento delle strutture e dei servizi
Il termine previsto per l’adeguamento disciplinato dall’art. 41 della L.R. 41/2012 viene sostituito con una scadenza certa: l’adeguamento deve avvenire entro il 30 giugno 2015. Si tratta quindi di un termine transitorio riferito agli adempimenti richiesti dalla normativa regionale.
Modulistica e attuazione
La legge integra le disposizioni sull’attuazione della disciplina funeraria prevedendo che gli atti e la modulistica necessari siano predisposti anche con riferimento all’esercizio dell’attività di cui al comma 2 dell’art. 35 della L.R. 41/2012. La precisazione mira a rendere operativa la disciplina mediante strumenti amministrativi completi.
Decorrenza
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 28 dicembre 2013.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 18 dic 2013L.R. Abruzzo 47/2013
- Legge · 18 dic 2013L.R. Abruzzo 48/2013
- Legge · 18 dic 2013L.R. Abruzzo 49/2013
- Legge · 18 dic 2013L.R. Abruzzo 50/2013
- Legge · 18 dic 2013L.R. Abruzzo 52/2013
- Legge · 18 dic 2013L.R. Abruzzo 53/2013
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →