L.R. Abruzzo 53/2013
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo disciplina gli indirizzi per il piano di svecchiamento degli autobus del TPL contribuito, fissando vincoli di destinazione, reversibilità e requisiti dei mezzi finanziabili nel primo programma successivo all’entrata in vigore. Modifica inoltre la normativa sul sistema sanzionatorio, individuando il direttore dell’azienda incaricata quale autorità competente per alcune ordinanze-ingiunzione ferroviarie.
Trasporto pubblico locale: svecchiamento autobus e ordinanze-ingiunzione ferroviarie
Trasporto pubblico locale: svecchiamento del parco autobus e disciplina sanzionatoria
La legge regionale Abruzzo detta indirizzi per la realizzazione del piano di svecchiamento degli autobus del trasporto pubblico locale e interviene sulla normativa regionale in materia di sanzioni nel settore. La disciplina riguarda il territorio della Regione Abruzzo e opera secondo i criteri e i vincoli stabiliti per l’impiego di risorse pubbliche nel settore dei trasporti.
Indirizzi per il piano di svecchiamento degli autobus
La Giunta regionale definisce gli interventi previsti dalla normativa regionale sugli investimenti nel settore trasporti tenendo conto di specifici indirizzi per l’acquisto dei nuovi autobus destinati al trasporto pubblico locale contribuito.
In particolare:
- gli autobus acquistati devono essere utilizzati esclusivamente sui servizi di linea del trasporto pubblico locale contribuito;
- salvo il caso di acquisto di mezzi di proprietà della Regione, il contributo diretto alle aziende per l’acquisto dell’autobus è subordinato alla sottoscrizione di un vincolo di reversibilità;
- in caso di cessazione, variazione o subentro nel servizio da parte di altro operatore, l’azienda beneficiaria si impegna a trasferire il veicolo alla Regione o al nuovo affidatario dietro pagamento di un corrispettivo non superiore alla eventuale quota residua di ammortamento riferita alla parte di cofinanziamento a carico dell’azienda;
- se interviene un nuovo operatore subentrante, la Regione può destinare il mezzo al servizio riaffidato previa stipula di un nuovo patto di reversibilità, con corrispettivo posto a carico del nuovo affidatario;
- il vincolo di reversibilità opera anche quando il mezzo è trasferito per essere sostituito con altro veicolo oggetto di un nuovo piano di svecchiamento; in tal caso la Regione può destinare il veicolo sostituito, secondo il suo stato d’usura, a servizi con finalità e utilità sociali.
Primo programma di svecchiamento successivo all’entrata in vigore
Per il primo programma di svecchiamento degli autobus successivo all’entrata in vigore della legge, sono finanziabili solo i veicoli acquistati con procedura ad evidenza pubblica che le aziende concessionarie del trasporto pubblico locale abbiano:
- immatricolato per la prima volta;
- immesso in servizio dopo il 1° gennaio 2011.
Devono inoltre ricorrere tutte le seguenti condizioni:
- rispetto degli indirizzi sul vincolo di reversibilità e sulla destinazione esclusiva ai servizi di linea contribuiti;
- immatricolazione in servizio pubblico di linea esclusivamente sulle autolinee appartenenti ai servizi finanziati dalla Regione;
- veicoli nuovi di fabbrica che sostituiscano autobus con vetustà superiore a 15 anni.
Coordinamento con la normativa vigente e accessibilità
Per quanto compatibili, continuano ad applicarsi:
- la disciplina regionale sugli investimenti nel settore trasporti;
- la disciplina regionale sull’attività di trasporto viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente, per quanto richiamato;
- la normativa regionale che considera l’abbattimento delle barriere architettoniche criterio generale per l’accesso ai contributi regionali.
Negli acquisti di autobus cofinanziati con risorse pubbliche deve essere rispettata anche la normativa statale sull’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici.
Modifica alla disciplina sanzionatoria ferroviaria
La legge interviene anche sulla normativa regionale in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio, stabilendo che, per le ferrovie di cui al decreto legislativo n. 422 del 1997, l’autorità competente all’emissione dell’ordinanza-ingiunzione prevista dal regolamento di esecuzione del testo unico della circolazione ferroviaria è il direttore dell’azienda incaricato.
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