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Legge

L.R. Abruzzo 52/2013

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44 (Disciplina del referendum abrogativo, consultivo e dell'iniziativa legislativa).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 52/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 52/2013 modifica la L.R. n. 44/2007 in tema di referendum e iniziativa legislativa: esclude l’art. 16 da una specifica disciplina, sopprime il quorum di partecipazione per la validità del referendum, introduce una regola transitoria in caso di fine legislatura e consente l’accorpamento delle consultazioni referendarie con elezioni regionali o altre elezioni, per contenere la spesa pubblica.

Modifiche alla disciplina regionale del referendum abrogativo, consultivo e dell’iniziativa legislativa

Modifiche alla disciplina regionale dei referendum e dell’iniziativa legislativa

La legge regionale Abruzzo 18 dicembre 2013, n. 52 interviene sulla L.R. 19 dicembre 2007, n. 44, che disciplina il referendum abrogativo, consultivo e l’iniziativa legislativa. Le modifiche riguardano soprattutto la validità del referendum, l’effetto della scadenza della legislatura e l’accorpamento tra consultazioni elettorali e referendarie.

Ambito delle modifiche alla disciplina referendaria

Il provvedimento non riscrive l’intera materia, ma aggiorna singoli aspetti della L.R. n. 44/2007. In particolare, incide sull’articolato relativo al referendum abrogativo e alle modalità di svolgimento delle consultazioni, introducendo anche una nuova disposizione sull’accorpamento con altre elezioni per ragioni di contenimento della spesa pubblica.

Validità del referendum e esclusione di una specifica disciplina

Viene modificato l’articolo 29 della L.R. n. 44/2007 prevedendo che, prima delle parole “per lo svolgimento”, siano inserite le parole “Ad esclusione dell’articolo 16,”. La norma di rinvio contenuta nell’art. 29, quindi, non si applica all’articolo 16 della legge regionale del 2007.

Quorum e effetti del referendum

L’articolo 30 della L.R. n. 44/2007 è modificato nel senso di eliminare il requisito della partecipazione della maggioranza degli aventi diritto come condizione di validità. Il referendum produce quindi effetti indipendentemente dal numero di elettori che ha partecipato alla votazione.

Scadenza della legislatura e iniziativa legislativa successiva al referendum

È introdotto un nuovo comma 3-ter all’articolo 30 della L.R. n. 44/2007. In caso di scadenza naturale o anticipata della legislatura:

  • restano salvi gli effetti del referendum già svolto;
  • il nuovo Presidente della Regione esercita l’iniziativa legislativa sull’oggetto del quesito referendario, ai sensi dei commi 2 e 3 dello stesso articolo;
  • tale iniziativa deve essere esercitata entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale.

Accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie

È inserito l’articolo 35-bis, che consente di accorpare i referendum con altre consultazioni elettorali per ridurre la spesa pubblica.

Se nel medesimo anno sono indette le elezioni del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, i referendum si svolgono nella data stabilita per le elezioni regionali, in deroga ai termini previsti dagli articoli 28 e 33 della L.R. n. 44/2007.

In alternativa, quando nel corso dell’anno si tengano nei territori interessati dalle proposte referendarie elezioni di:

  • Sindaci,
  • Presidenti delle Province,
  • Consigli comunali e provinciali,
  • Senato della Repubblica,
  • Camera dei deputati,
  • Parlamento europeo,

i referendum possono essere effettuati in una delle date stabilite per tali elezioni, previa intesa con il Ministro dell’Interno e sempre in deroga ai termini degli articoli 28 e 33.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 28 dicembre 2013.

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