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Legge

L.R. Abruzzo 48/2013

Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 48/2013Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge abruzzese disciplina fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata, definendone requisiti, iscrizione in elenco, SCIA, controlli, sanzioni e possibili finanziamenti. Per le fattorie didattiche prevede formazione specifica, connessione con l’attività agricola e regolamento attuativo; per agrinido/agritata introduce forme educative per la prima infanzia, anche in via sperimentale per l’agritata per tre anni.

Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata in Abruzzo

Disciplina delle fattorie didattiche, agrinido, agriasilo e agritata in Abruzzo

La legge della Regione Abruzzo promuove attività educative, sociali e ricreative connesse all’impresa agricola, valorizzando il territorio rurale e i prodotti locali. La disciplina riguarda sia le fattorie didattiche sia alcune forme di servizi per la prima infanzia in ambito agricolo.

Finalità e ambito generale

Il provvedimento mira a valorizzare il patrimonio economico, socioculturale e ambientale abruzzese attraverso attività multifunzionali ed ecosostenibili del settore agricolo. Le iniziative sono orientate a favorire nei bambini, nei ragazzi e negli adulti:

  • la conoscenza del mondo agricolo abruzzese e dei prodotti tipici e biologici regionali;
  • la conoscenza dei metodi di coltivazione e allevamento;
  • l’interesse per l’ambiente rurale e i suoi valori culturali;
  • stili di alimentazione e di vita più corretti.

Fattorie didattiche: contenuto dell’attività

Le fattorie didattiche svolgono attività di educazione e didattica in materia alimentare, ambientale e di tradizioni rurali, con accoglienza in spazi aperti, degustazione di prodotti aziendali e attività ricreative e culturali. L’offerta può comprendere percorsi formativi di uno o più giorni, esercitazioni pratiche e partecipazione attiva dei visitatori al processo produttivo.

I destinatari principali sono studenti, loro familiari, adulti singoli o gruppi organizzati. Durante le vacanze scolastiche possono essere organizzati percorsi per ragazzi anche mediante convenzioni con comuni, province, altri enti pubblici e soggetti privati. Durante tutto l’anno possono essere organizzate anche attività per anziani.

Soggetti legittimati e rapporto con l’attività agricola

L’attività è riconosciuta alle imprese agricole singole o associate che, oltre all’attività agricola, intendono svolgere attività didattiche. Può essere esercitata dall’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 c.c., su azienda in proprietà o condotta ad altro titolo, con possibile impiego di familiari e di lavoratori dipendenti.

Le attività didattiche devono essere connesse all’attività agricola e svolte con le risorse aziendali; sono considerate, a tutti gli effetti, attività agricole. La connessione è valutata con il criterio tempo/lavoro e l’attività agricola deve restare prevalente. I criteri di calcolo sono demandati al regolamento attuativo.

Requisiti soggettivi e formazione

L’esercizio della fattoria didattica è subordinato alla frequenza di un corso di formazione per operatore di fattoria didattica organizzato dalla Regione. Le modalità del corso sono stabilite dal regolamento attuativo e la quota di partecipazione è fissata dalla Giunta regionale in misura commisurata ai costi.

Nelle imprese in forma societaria, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all’attività didattica.

Requisiti strutturali e organizzativi

Le fattorie didattiche utilizzano i locali e i beni strumentali dell’azienda agricola e devono garantire un’organizzazione adeguata al numero dei partecipanti e degli operatori presenti. Se necessario per il percorso formativo, devono essere disponibili locali o ambienti coperti attrezzati.

L’operatore deve individuare gli ambienti e le attrezzature pericolose, vietarne l’accesso al pubblico e segnalare adeguatamente i rischi. I requisiti dei locali sono definiti dal regolamento nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di ospitalità e di sicurezza. È richiesta l’accessibilità anche mediante opere provvisionali. Per la preparazione di assaggi, spuntini o merende connessi all’offerta formativa può essere utilizzata la cucina domestica.

Elenco regionale e SCIA

Presso la Direzione politiche agricole e sviluppo rurale è istituito l’elenco regionale ricognitivo degli imprenditori agricoli di fattoria didattica. L’iscrizione è richiesta per poter presentare la SCIA al SUAP del comune competente e consente alla Direzione di verificare il possesso dei requisiti dichiarati.

Gli iscritti presentano apposita richiesta secondo modalità e documentazione stabilite dal regolamento. Sono iscritte nell’elenco anche le aziende agrituristiche già abilitate e inserite nel circuito regionale “Fattorie Didattiche d’Abruzzo” dell’ex ARSSA, se in possesso dei requisiti di legge.

Per avviare l’attività è necessaria la SCIA, con allegazione dei documenti attestanti i requisiti e della dichiarazione di iscrizione all’elenco regionale.

Cause ostative all’esercizio

Non possono esercitare l’attività, salvo riabilitazione, i soggetti che:

  • abbiano riportato condanne definitive per i delitti indicati dalla legge, tra cui specifiche fattispecie del codice penale e reati in materia di igiene, sanità o frode alimentare;
  • siano sottoposti a misure di prevenzione o siano stati dichiarati delinquenti abituali.

Simbolo distintivo e rete regionale

Le fattorie didattiche iscritte utilizzano un simbolo distintivo definito dal regolamento attuativo, da riportare su tutto il materiale informativo, illustrativo e segnaletico.

La Direzione istituisce la “Rete delle fattorie didattiche abruzzesi” per promuovere le attività didattiche, favorire lo scambio di informazioni tra aziende e istituzioni e sostenere processi sostenibili.

Programmazione, osservatorio e controlli

La Giunta regionale approva un programma triennale, annualmente aggiornabile, per lo sviluppo delle fattorie didattiche, previa consultazione delle organizzazioni professionali agricole e sentite le commissioni consiliari competenti.

Presso la Direzione è istituito anche l’Osservatorio regionale delle fattorie didattiche con funzioni di monitoraggio e supporto alla programmazione. I componenti e le modalità di funzionamento sono definiti dalla Giunta; fanno parte di diritto un rappresentante per ciascuna organizzazione professionale agricola indicata dalla legge. La partecipazione è gratuita.

La vigilanza sul mantenimento dei requisiti dell’elenco è svolta dalla Direzione, con controlli periodici; i Comuni e le ASL vigilano, per quanto di competenza, sull’osservanza della legge.

Sospensione, revoca e sanzioni

Se vengono meno i requisiti, il Comune assegna un termine non superiore a 30 giorni per il ripristino; nei casi più gravi può sospendere l’attività fino a un anno. Se i requisiti non vengono ripristinati, l’attività è revocata.

La revoca opera anche se:

  • vengono meno i requisiti per l’iscrizione all’elenco;
  • l’attività non viene iniziata entro due anni dalla data fissata.

Le sanzioni previste sono:

  • da 250 a 500 euro per esercizio dell’attività senza SCIA, con divieto di prosecuzione disposto dal Comune;
  • da 200 a 800 euro per uso improprio del simbolo distintivo.

Finanziamenti per le fattorie didattiche

La Regione può concorrere agli investimenti per avviare l’attività di fattoria didattica e per adeguare edifici rurali, locali e spazi funzionali. I criteri di assegnazione, erogazione, rendicontazione, monitoraggio e controllo sono demandati al regolamento. La Giunta individua con deliberazione le iniziative finanziabili e le risorse. I contributi soggetti a notifica richiedono il previo parere positivo della Commissione europea in materia di aiuti di Stato.

Agrinido

L’agrinido è una struttura di accoglienza realizzata e gestita da un’azienda agricola, in un contesto rurale aperto e verde, destinata a bambini da 3 mesi a 3 anni. Deve assicurare programmi educativi, pasti e i servizi di cura necessari.

L’attività è organizzata nel rispetto della normativa statale e regionale sui servizi sociali, sui servizi educativi per la prima infanzia e sull’autorizzazione/accreditamento dei servizi alla persona. Può anche offrire servizi integrativi ai nidi d’infanzia previsti dalla legge regionale sui servizi per la prima infanzia. Per l’esercizio devono essere garantiti i requisiti tecnico-strutturali, funzionali, organizzativi e professionali previsti dalla normativa regionale.

Le aziende agricole autorizzate e accreditate possono richiedere i finanziamenti previsti dalla normativa regionale sui servizi educativi per la prima infanzia.

Agriasilo

L’azienda agricola può svolgere attività di agriasilo nel rispetto della normativa vigente, anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

Agritata

L’agritata è una forma innovativa e sperimentale di attività domiciliare per la prima infanzia, rivolta a bambini da 3 mesi a 3 anni in numero non superiore a due, da svolgersi unicamente in ambito rurale presso la casa dell’agritata situata nell’azienda agricola.

L’attività è svolta all’interno di un’impresa agricola che svolge anche attività educative e ludiche organizzate. La Giunta regionale deve avviare la sperimentazione entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge; la sperimentazione dura tre anni e si svolge nel rispetto delle disposizioni regionali sui servizi integrativi alla prima infanzia.

Disposizioni finanziarie e regolamento attuativo

Per l’attuazione della legge non sono previsti oneri finanziari, salvo quanto previsto per i finanziamenti alle fattorie didattiche e per l’agritata.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore, la Giunta deve presentare al Consiglio la proposta di regolamento di attuazione, che disciplina ogni aspetto necessario all’esecuzione della legge, esclusa la disciplina dell’articolo 18 sull’agritata. Il regolamento di attuazione è stato emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 novembre 2015, n. 6/Reg.

Decorrenza

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi il 28 dicembre 2013.

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