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Legge

L.R. Piemonte 26/2022

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo).

Normativa regionaleL.R. Piemonte 26/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la disciplina del referendum consultivo prevista dalla l.r. n. 4/1973: il quesito è accolto solo se in ogni comune interessato prevalgono i voti validi favorevoli; altrimenti si intende respinto. Il procedimento legislativo si chiude se l’esito è sfavorevole anche in un solo comune interessato. Nessun onere per il bilancio regionale.

Modifiche alla disciplina del referendum consultivo regionale e dell’iniziativa popolare nella legge regionale n. 4/1973

Modifiche alla disciplina del referendum consultivo regionale

La legge regionale Valle d’Aosta 20 dicembre 2022, n. 26 interviene sulla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, che disciplina iniziativa popolare, iniziativa degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo. Il provvedimento restringe e precisa le condizioni di approvazione del referendum consultivo, incidendo anche sulla conclusione del relativo procedimento legislativo.

Esito del referendum consultivo

La nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 36 stabilisce che il quesito sottoposto a referendum consultivo è accolto solo se, in ciascun comune interessato dal referendum, si raggiunge la maggioranza dei voti validi favorevolmente espressi. Se tale condizione non si verifica anche in un solo comune interessato, il quesito si considera respinto.

Effetti sul procedimento legislativo

Il nuovo comma 2 dell’articolo 38 prevede che il procedimento legislativo si conclude quando l’esito del referendum è sfavorevole in almeno uno dei comuni interessati, secondo il criterio fissato dall’articolo 36, comma 3. La norma lega quindi in modo espresso la chiusura del procedimento all’esito complessivo della consultazione nei singoli comuni coinvolti.

Profili finanziari

La legge contiene una clausola di neutralità finanziaria: non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Ambito di applicazione e attualità

La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Valle d’Aosta e si applica alle procedure di referendum consultivo disciplinate dalla l.r. n. 4/1973, come modificata. Non emergono elementi di obsolescenza o di efficacia limitata nel tempo; l’atto non appare deprecato.

Testo integrale

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