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Legge

L.R. Piemonte 25/2022

Disposizioni concernenti l'odontoiatria solidale.

Normativa regionaleL.R. Piemonte 25/2022

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge favorisce, nel territorio regionale, progetti di odontoiatria solidale per persone in vulnerabilità sociale, tramite coprogettazione tra enti del Terzo settore e aziende sanitarie regionali, con partecipazione volontaria di odontoiatri e igienisti dentali. Prevede elenchi ricognitivi, un tavolo tecnico, convenzioni e iniziative di prevenzione nelle scuole. Non introduce nuovi oneri regionali.

Odontoiatria solidale e reti di collaborazione con ETS e aziende sanitarie regionali

Odontoiatria solidale nella Regione

La legge disciplina e promuove, nel territorio regionale, progetti di odontoiatria solidale destinati alle fasce più deboli della popolazione, con particolare attenzione ai soggetti in condizione di vulnerabilità sociale. L’intervento si inserisce nelle competenze regionali in materia di servizi sanitari e sociali e mira a costruire reti di collaborazione tra enti del Terzo settore, aziende sanitarie regionali e professionisti disponibili a operare su base volontaria.

Finalità e soggetti coinvolti

La Regione favorisce la realizzazione di progetti di odontoiatria solidale attraverso la coprogettazione con:

  • enti del Terzo settore iscritti al RUNTS, con sede o ambito di operatività nel territorio regionale;
  • aziende sanitarie regionali;
  • odontoiatri e igienisti dentali che partecipano volontariamente, senza fini di lucro, mettendo a disposizione competenze professionali e tempo.

I progetti devono essere rivolti a persone riconosciute in condizioni di vulnerabilità sociale, secondo la definizione richiamata dal DPCM 12 gennaio 2017, allegato 4C.

Prestazioni erogabili e natura gratuita dell’attività

Le prestazioni di odontoiatria solidale comprendono:

  • quelle previste dall’allegato 4C del DPCM 12 gennaio 2017;
  • gli ulteriori interventi individuati nei progetti di coprogettazione.

Le prestazioni aggiuntive sono svolte gratuitamente e senza alcun fine di lucro, diretto o indiretto. La legge precisa inoltre che l’attività svolta dai professionisti nell’ambito della solidarietà non instaura alcun rapporto di impiego, collaborazione professionale o co.co.co. con le aziende sanitarie regionali presso cui si svolge l’attività. I professionisti coinvolti non possono essere usati come sostituzione del personale dipendente, né come risorsa aggiuntiva, e non possono sottoscrivere atti ufficiali dell’azienda sanitaria ospitante.

Elenco dei professionisti solidali

Le aziende sanitarie regionali interessate, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, istituiscono e aggiornano un elenco degli odontoiatri e degli igienisti dentali disponibili a partecipare ai progetti.

L’elenco:

  • ha funzione meramente ricognitiva;
  • non costituisce requisito per esercitare la professione;
  • è alimentato su base volontaria, su domanda dell’interessato;
  • deve rispettare la normativa europea e nazionale in materia di dati personali e libera circolazione delle certificazioni professionali.

La domanda di iscrizione, resa come dichiarazione sostitutiva di certificazione, deve contenere i principali dati anagrafici e professionali dell’interessato, inclusi titoli, abilitazione, iscrizioni ad albi o ordini e indicazione del titolare o direttore sanitario dello studio presso cui opera. Devono inoltre essere indicati giorni e orari di disponibilità per l’attività solidale. Spetta alle aziende sanitarie definire modalità di redazione, gestione, aggiornamento, controllo e cancellazione dall’elenco.

Coordinamento istituzionale

Presso la direzione regionale competente della Giunta regionale è istituito un tavolo tecnico di coordinamento, finalizzato a garantire omogeneità nell’erogazione delle prestazioni solidali. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, disciplina le modalità di costituzione e funzionamento del tavolo.

Convenzioni e copertura dei costi

Enti del Terzo settore e aziende sanitarie regionali stipulano convenzioni per definire contenuti e modalità di erogazione delle prestazioni di odontoiatria solidale.

Le convenzioni devono tenere conto che:

  • gli enti del Terzo settore si fanno carico dei costi necessari all’erogazione delle prestazioni;
  • resta a parte il materiale strumentale necessario all’attività ambulatoriale.

La Regione favorisce inoltre il riconoscimento, da parte delle aziende sanitarie regionali, delle attività svolte presso ambulatori degli enti del Terzo settore o presso ambulatori privati collegati, e incoraggia accordi di collaborazione che consentano anche la segnalazione dei bisogni di cure speciali dei pazienti.

Prevenzione ed educazione alla salute nelle scuole

Nell’ambito delle convenzioni, enti del Terzo settore e aziende sanitarie regionali possono prevedere, previo accordo con l’Ufficio scolastico regionale, campagne informative nelle scuole rivolte prioritariamente a soggetti in età infantile ed evolutiva.

Le campagne hanno una duplice finalità:

  • prevenzione e cura precoce delle malattie odontostomatologiche;
  • diffusione della conoscenza delle iniziative solidaristiche rivolte alle persone in vulnerabilità sociale.

Le iniziative di informazione e sensibilizzazione sull’igiene e la cura orale nelle scuole possono essere realizzate, sempre previa intesa con l’Ufficio scolastico regionale, anche con il supporto e la partecipazione volontaria di odontoiatri e igienisti dentali.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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