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Direttiva 2003/55

Direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE

Normativa europea32003L0055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un quadro comune per completare la liberalizzazione del mercato interno del gas naturale nell'Unione, imponendo agli Stati membri di garantire accesso non discriminatorio alle reti, separazione contabile e funzionale dei gestori e una regolazione indipendente delle tariffe. Introduce regole su autorizzazioni, sicurezza degli approvvigionamenti, standard tecnici, accesso allo stoccaggio e al GNL, nonché una disciplina specifica per le nuove infrastrutture e per le deroghe. Rafforza inoltre gli obblighi di servizio pubblico e di tutela dei consumatori, compresi i diritti dei clienti civili e vulnerabili. Il termine generale di recepimento è fissato al 1o luglio 2004, con possibilità di rinviare fino al 1o luglio 2007 la separazione giuridica dei gestori della distribuzione.

Norme comuni per l'organizzazione del mercato interno del gas naturale, con apertura progressiva del mercato, accesso regolato alle reti e tutela dei consumatori.

Ambito di applicazione

Si applica al trasporto, alla distribuzione, alla fornitura e allo stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL, nonché al biogas, al gas derivante dalla biomassa e ad altri tipi di gas nella misura in cui possano essere iniettati e trasportati nel sistema del gas naturale senza problemi tecnici o di sicurezza. Riguarda le imprese di gas naturale, i gestori dei sistemi di trasporto e distribuzione, i gestori degli impianti di stoccaggio e GNL, le autorità nazionali competenti e di regolazione, i clienti grossisti, i clienti finali e i clienti idonei, con particolare attenzione ai clienti civili e vulnerabili. Prevede talune esclusioni o deroghe per mercati emergenti, mercati isolati, zone geografiche specifiche, Lussemburgo e Grecia, nonché per alcune piccole imprese di distribuzione e per taluni servizi ausiliari e stoccaggi provvisori connessi al GNL.

Direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

La direttiva mira a completare l'apertura del mercato interno del gas naturale nell'Unione europea, correggendo le insufficienze emerse dall'attuazione della direttiva 98/30/CE. Il legislatore UE pone al centro accesso non discriminatorio alle reti, separazione dei gestori, regolazione indipendente, tutela dei consumatori e sicurezza dell'approvvigionamento, lasciando agli Stati membri un margine di scelta sulle forme attuative, nel rispetto dei risultati imposti.

Finalità e contesto regolatorio

La direttiva si inserisce nel processo di liberalizzazione avviato a Lisbona e nei successivi orientamenti politici del Parlamento europeo e del Consiglio. I considerando evidenziano che il mercato interno del gas deve produrre maggiore efficienza, prezzi più bassi, migliore qualità del servizio e più concorrenza, contrastando posizioni dominanti, pratiche predatorie e discriminazioni nell'accesso alle infrastrutture.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda il trasporto, la distribuzione, la fornitura e lo stoccaggio di gas naturale, compreso il GNL. Le regole si estendono anche al biogas, al gas derivante dalla biomassa e ad altri gas, purché compatibili tecnicamente e in sicurezza con il sistema del gas naturale. Sono coinvolte imprese di gas naturale, gestori di rete, autorità nazionali, clienti grossisti e finali, nonché i clienti idonei che possono scegliere liberamente il fornitore.

Definizioni rilevanti

L'articolo 2 costruisce l'impianto concettuale della direttiva con definizioni di impresa di gas naturale, trasporto, distribuzione, fornitore, impianto di stoccaggio, impianto GNL, sistema interconnesso, interconnector, linea diretta, impresa verticalmente integrata, cliente civile, cliente non civile, cliente idoneo, cliente grossista, programmazione a lungo termine e mercato emergente. Tali definizioni sono essenziali per individuare soggetti obbligati, perimetro delle deroghe e regole di accesso.

Obblighi di servizio pubblico e tutela dei consumatori

Gli Stati membri possono imporre obblighi di servizio pubblico per ragioni di interesse economico generale, purché siano chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Gli obblighi possono riguardare sicurezza dell'approvvigionamento, regolarità, qualità e prezzo delle forniture, nonché tutela dell'ambiente, efficienza energetica e protezione del clima.

La direttiva richiede inoltre misure specifiche per proteggere i clienti finali, in particolare quelli vulnerabili, e per garantire il diritto effettivo di cambiare fornitore. L'allegato A dettaglia il contenuto minimo delle tutele contrattuali e informative per i clienti civili: contratto chiaro, informazioni su tariffe e qualità del servizio, modalità di pagamento, assenza di costi per il cambio fornitore, procedure di reclamo semplici e rapide, informazione sul diritto a una qualità definita del gas a prezzi ragionevoli.

Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione le misure adottate e le loro modifiche almeno ogni due anni, consentendo un controllo europeo sulla coerenza delle politiche nazionali con gli obiettivi della direttiva.

Autorizzazioni, sicurezza e norme tecniche

L'articolo 4 disciplina i regimi autorizzativi per costruzione e gestione di impianti, gasdotti e apparecchiature connesse, nonché, se previsto, per la fornitura di gas naturale e ai clienti grossisti. Gli Stati membri devono fissare criteri oggettivi, non discriminatori e pubblici; i dinieghi devono essere motivati e impugnabili.

L'articolo 5 impone il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, con attenzione a domanda, offerta, scorte, capacità in sviluppo, manutenzione delle reti e misure per fronteggiare picchi e carenze dei fornitori. Le autorità competenti devono pubblicare ogni anno, entro il 31 luglio, una relazione e trasmetterla alla Commissione.

L'articolo 6 richiede criteri tecnici di sicurezza e norme tecniche minime per connessioni a GNL, stoccaggio, trasporto, distribuzione e linee dirette. Tali norme devono garantire interoperabilità, obiettività e non discriminazione e vanno notificate secondo la direttiva 98/34/CE.

Gestione dei sistemi di trasporto, stoccaggio e GNL

Gli articoli 7-10 strutturano il regime dei gestori del sistema di trasporto, stoccaggio e GNL. Gli Stati membri devono designare uno o più gestori e assicurare che essi operino secondo obblighi di efficienza, sicurezza, manutenzione, sviluppo delle reti, non discriminazione e cooperazione informativa con altri operatori.

Le regole di bilanciamento devono essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie e basate sui costi; le tariffe e le condizioni devono essere pubblicate. Le imprese integrate verticalmente devono rispettare requisiti di indipendenza giuridica, organizzativa e decisionale, senza obbligo di separazione proprietaria. È altresì previsto un programma di adempimenti annualmente controllato e pubblicato. I gestori devono inoltre preservare la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

Distribuzione, sistema combinato e soglia di esenzione

Gli articoli 11-15 replicano, per la distribuzione, la logica di designazione del gestore, obblighi di gestione efficiente e indipendenza dalle altre attività dell'impresa integrata. La direttiva consente agli Stati membri di non applicare la separazione giuridica e organizzativa alle imprese integrate che riforniscono meno di 100000 clienti allacciati.

L'articolo 15 consente la gestione combinata di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un soggetto unico purché indipendente da attività estranee al sistema e conforme a criteri minimi analoghi a quelli previsti per trasporto e distribuzione.

Separazione contabile e trasparenza

Gli articoli 16 e 17 rafforzano la trasparenza economico-finanziaria. Le autorità nazionali e di regolazione hanno diritto di accesso alla contabilità delle imprese di gas naturale, nel rispetto della riservatezza. Le imprese devono redigere, far revisionare e pubblicare i conti annuali secondo il diritto nazionale applicabile alle società di capitali.

La contabilità interna deve essere separata per trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio, nonché per le attività di fornitura fino al 1o luglio 2007. Devono inoltre essere indicati i criteri di ripartizione di attività, passività, costi, ricavi e ammortamenti, e le operazioni rilevanti con imprese collegate.

Accesso di terzi, stoccaggio e reti upstream

L'articolo 18 stabilisce un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasporto e distribuzione e agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, applicate obiettivamente e senza discriminazioni. Tariffe e metodologie devono essere approvate prima dell'entrata in vigore o comunque pubblicate prima della loro efficacia.

L'articolo 19 disciplina l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ai servizi ausiliari mediante due modelli alternativi: accesso negoziato o accesso regolato. In entrambi i casi valgono criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Il regime non si applica ai servizi ausiliari e allo stoccaggio provvisorio connessi al GNL necessari per la rigassificazione e la successiva consegna al sistema di trasporto.

L'articolo 20 apre l'accesso alle reti di gasdotti upstream, anche per operatori e clienti situati fuori dal territorio del sistema interconnesso, salvo le parti utilizzate per attività locali di coltivazione nell'area del giacimento. Gli Stati membri devono predisporre procedure di risoluzione delle controversie affidate a un'autorità indipendente, anche per le controversie transfrontaliere.

Rifiuto di accesso, nuove infrastrutture e deroghe

L'articolo 21 consente il rifiuto dell'accesso al sistema quando manchi la capacità necessaria, quando l'accesso impedirebbe il rispetto di obblighi di servizio pubblico o in presenza di gravi difficoltà economico-finanziarie legate a contratti take-or-pay. Il rifiuto deve essere motivato e gli Stati membri possono imporre agli operatori l'obbligo di migliorare la capacità se ciò è economicamente giustificabile o se il potenziale utente è disposto a sostenerne il costo.

L'articolo 22 introduce una deroga per nuove importanti infrastrutture, per aumenti significativi di capacità e per modifiche di infrastrutture esistenti, se l'investimento rafforza concorrenza e sicurezza degli approvvigionamenti, presenta un rischio tale da non essere realizzato senza deroga, è di proprietà di soggetto giuridicamente separato, gli oneri gravano sugli utenti e la deroga non pregiudica concorrenza e mercato interno. La deroga può riguardare in tutto o in parte l'infrastruttura ed è soggetta a motivazione, pubblicazione, notifica alla Commissione e possibile richiesta di modifica o ritiro da parte di quest'ultima entro due mesi, prorogabili di un mese.

Apertura del mercato e reciprocità

L'articolo 23 definisce il calendario di apertura: fino al 1o luglio 2004 i clienti già qualificati dalla direttiva 98/30/CE; dal 1o luglio 2004 tutti i clienti non civili; dal 1o luglio 2007 tutti i clienti. La disposizione introduce anche un meccanismo di reciprocità per evitare squilibri tra Stati membri quando un cliente è idoneo solo in uno dei due sistemi coinvolti.

Linee dirette

L'articolo 24 obbliga gli Stati membri a consentire alle imprese stabilite sul loro territorio di rifornire clienti idonei mediante linee dirette e a permettere che i clienti idonei siano riforniti da linee dirette. Eventuali autorizzazioni devono seguire criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori, e possono essere subordinate al rifiuto di accesso al sistema o all'avvio di una procedura di controversia.

Autorità di regolazione, tariffe e controversie

L'articolo 25 è una disposizione cardine: gli Stati membri devono istituire autorità di regolazione indipendenti dall'industria del gas, con compiti minimi di monitoraggio della capacità di interconnessione, gestione della congestione, tempi di connessione e riparazione, trasparenza delle informazioni, separazione contabile, accesso allo stoccaggio e al linepack, adempimento dei compiti dei gestori e livello di concorrenza.

Le autorità fissano o approvano, prima dell'entrata in vigore, almeno le metodologie per tariffe di connessione, accesso alle reti e servizi di bilanciamento. Possono anche imporre modifiche alle condizioni e alle tariffe per assicurare proporzionalità e non discriminazione. Qualsiasi parte può proporre reclamo; l'autorità decide entro due mesi, con possibili proroghe, e le decisioni producono effetti vincolanti salvo impugnazione. È prevista anche la cooperazione tra autorità nazionali e Commissione.

Misure di salvaguardia, take-or-pay e mercati particolari

Gli articoli 26 e 27 disciplinano le ipotesi eccezionali. Le misure di salvaguardia possono essere adottate temporaneamente in caso di crisi improvvisa o minaccia all'integrità del sistema, ma devono essere le meno perturbative possibile e sono soggette a controllo della Commissione.

Per gli impegni take-or-pay, le imprese che subiscono gravi difficoltà economico-finanziarie possono chiedere una deroga temporanea all'articolo 18. La valutazione tiene conto, tra l'altro, della concorrenza, degli obblighi di servizio pubblico, della sicurezza dell'approvvigionamento, della posizione di mercato, della data e durata dei contratti, delle misure già adottate e della prevedibilità delle difficoltà. In assenza di deroga, l'impresa non può continuare a rifiutare l'accesso per quel motivo.

L'articolo 28 prevede deroghe per Stati membri isolati, mercati emergenti, il Lussemburgo, la Grecia e aree geografiche circoscritte. Le deroghe sono temporanee, soggette a condizioni e, in alcuni casi, a soglie minime di apertura del mercato. Per i mercati emergenti, alla scadenza della deroga l'apertura deve raggiungere almeno il 33 % del consumo annuo di gas del mercato nazionale.

Relazioni, revisione e abrogazioni

L'articolo 31 impone alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e relazioni biennali sugli obblighi di servizio pubblico, oltre a una relazione particolare entro il 1o gennaio 2006 sui progressi del mercato interno del gas. Le relazioni valutano concorrenza, separazione, sicurezza dell'approvvigionamento, interconnessioni, prezzi, cambi di fornitore e accesso allo stoccaggio, potendo sfociare in proposte di modifica.

L'articolo 32 abroga la direttiva 91/296/CEE dal 1o luglio 2004 e la direttiva 98/30/CE dalla medesima data, fatti salvi i termini di recepimento e i contratti validamente conclusi. L'articolo 29 prevede inoltre una possibile revisione della direttiva se l'accesso alla rete risulti pienamente effettivo e alcune prescrizioni non siano più proporzionate.

Recepimento

Gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 1o luglio 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Possono tuttavia rinviare fino al 1o luglio 2007 l'attuazione dell'articolo 13, paragrafo 1, relativo alla separazione dei gestori della distribuzione, fermo restando il rispetto degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 13, paragrafo 2. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito materiale e definizioni

L'articolo 1 delimita l'ambito alle attività di trasporto, distribuzione, fornitura e stoccaggio di gas naturale, estendendo le regole anche a GNL, biogas e altri gas compatibili con il sistema. L'articolo 2 contiene le definizioni chiave, tra cui impresa di gas naturale, gestori dei sistemi di trasporto/distribuzione/GNL/stoccaggio, clienti civili e non civili, clienti idonei, mercato emergente, nuova infrastruttura e sistema interconnesso.

Servizio pubblico e tutela dei consumatori

L'articolo 3 consente agli Stati membri di imporre obblighi di servizio pubblico relativi a sicurezza, continuità, qualità, prezzo, ambiente, efficienza energetica e protezione del clima, a condizione che siano chiari, trasparenti, non discriminatori e verificabili. Impone inoltre misure per la tutela dei clienti finali, in particolare dei clienti vulnerabili, e il diritto effettivo di cambiare fornitore; l'allegato A specifica il contenuto minimo delle tutele per i clienti civili. Gli Stati membri devono informare la Commissione delle misure adottate e delle loro modifiche almeno ogni due anni.

Autorizzazioni e criteri di rilascio

L'articolo 4 disciplina le autorizzazioni per costruzione, gestione e, se previsto, fornitura di gas naturale e vendita a clienti grossisti. Gli Stati membri devono fissare criteri obiettivi, non discriminatori e pubblici, motivare i dinieghi e prevedere un ricorso. È consentito rifiutare nuove reti di distribuzione in una zona se la capacità esistente o proposta non è saturata, salvo l'articolo 24.

Sicurezza degli approvvigionamenti e norme tecniche

L'articolo 5 impone il controllo della sicurezza degli approvvigionamenti, comprensivo di domanda, offerta, scorte, capacità aggiuntiva, qualità e manutenzione delle reti; entro il 31 luglio di ogni anno deve essere pubblicata una relazione e inviata alla Commissione. L'articolo 6 richiede norme tecniche minime, pubbliche, obiettive e non discriminatorie per connessioni a GNL, stoccaggio, trasporto, distribuzione e linee dirette, con notifica alla Commissione ai sensi della direttiva 98/34/CE.

Gestori dei sistemi di trasporto, stoccaggio e GNL

Gli articoli 7-10 impongono la designazione dei gestori dei sistemi e definiscono i loro compiti: gestione, manutenzione e sviluppo efficienti; non discriminazione; scambio di informazioni con altri gestori e utenti; regole di bilanciamento trasparenti e basate sui costi; procedure di acquisto dell'energia per le funzioni di rete secondo criteri di mercato. Per i gestori appartenenti a imprese verticalmente integrate sono previste separazione giuridica, organizzativa e decisionale, senza obbligo di separazione della proprietà, e obblighi di riservatezza e divieto di uso abusivo di informazioni commercialmente sensibili.

Gestori della distribuzione e sistema combinato

Gli articoli 11-15 disciplinano la designazione e i compiti dei gestori della distribuzione, analoghi a quelli del trasporto, e impongono la loro separazione giuridica, organizzativa e decisionale dalle altre attività dell'impresa integrata. È prevista una soglia di esenzione per le imprese integrate che riforniscono meno di 100000 clienti allacciati. L'articolo 15 consente la gestione combinata di trasporto, GNL, stoccaggio e distribuzione da parte di un soggetto indipendente che soddisfi requisiti minimi analoghi, con programma di adempimenti annualmente controllato e pubblicato.

Separazione e trasparenza contabile

Gli articoli 16 e 17 attribuiscono alle autorità pubbliche e di regolazione il diritto di accesso alla contabilità e impongono la tenuta di conti separati per trasporto, distribuzione, GNL e stoccaggio, oltre a conti separati per le attività di fornitura fino al 1o luglio 2007. Le imprese devono pubblicare i conti annuali, sottoporli a revisione, specificare i criteri di riparto e indicare le operazioni rilevanti con imprese collegate.

Accesso dei terzi, stoccaggio e rete upstream

L'articolo 18 istituisce un sistema di accesso dei terzi alle reti di trasporto, distribuzione e agli impianti GNL basato su tariffe pubblicate, approvate o rese pubbliche prima dell'entrata in vigore. L'articolo 19 disciplina l'accesso allo stoccaggio, al linepack e ai servizi ausiliari mediante accesso negoziato o regolato, escludendo i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio connessi al GNL. L'articolo 20 apre l'accesso alle reti di gasdotti upstream, con criteri di accesso equo e procedure di risoluzione delle controversie anche transfrontaliere.

Rifiuto di accesso, nuove infrastrutture e deroghe specifiche

L'articolo 21 consente il rifiuto di accesso per mancanza di capacità, obblighi di servizio pubblico o gravi difficoltà economiche legate a contratti take-or-pay, con obbligo di motivazione. L'articolo 22 prevede deroghe per nuove importanti infrastrutture, aumenti significativi di capacità o modifiche, al ricorrere di condizioni su rischio dell'investimento, proprietà separata, oneri a carico degli utenti e assenza di pregiudizio al mercato; la Commissione può chiedere modifiche o revoca della deroga entro termini specifici.

Apertura del mercato e reciprocità

L'articolo 23 fissa le tappe di apertura: fino al 1o luglio 2004 i clienti idonei già previsti dalla direttiva 98/30/CE; dal 1o luglio 2004 tutti i clienti non civili; dal 1o luglio 2007 tutti i clienti. Prevede inoltre un meccanismo di reciprocità per evitare squilibri nell'apertura dei mercati tra Stati membri.

Linee dirette

L'articolo 24 impone agli Stati membri di consentire la fornitura tramite linee dirette ai clienti idonei e prevede che eventuali autorizzazioni siano disciplinate da criteri obiettivi, trasparenti e non discriminatori. Le autorizzazioni possono essere subordinate al previo diniego di accesso al sistema o all'avvio di una controversia ai sensi dell'articolo 25.

Autorità di regolazione e risoluzione delle controversie

L'articolo 25 impone la designazione di autorità di regolazione pienamente indipendenti dall'industria del gas, con compiti minimi di monitoraggio, approvazione o fissazione delle metodologie tariffarie e dei servizi di bilanciamento, poteri di modifica delle condizioni, gestione dei reclami e cooperazione transfrontaliera. Sono previsti termini di decisione di due mesi, prorogabili, e garanzie contro abusi di posizione dominante e violazioni della riservatezza.

Misure di salvaguardia e deroghe per take-or-pay

Gli articoli 26 e 27 consentono misure temporanee di salvaguardia in caso di crisi improvvise o minacce alla sicurezza e prevedono una procedura di deroga per gravi difficoltà economico-finanziarie derivanti da impegni take-or-pay, con notifica alla Commissione e valutazione caso per caso sulla base di criteri dettagliati.

Deroghe per mercati emergenti, isolati e zone specifiche

L'articolo 28 prevede deroghe per Stati membri isolati, mercati emergenti, il Lussemburgo e la Grecia, nonché per aree geograficamente circoscritte con seri problemi di attuazione. In tali casi sono indicate soglie, durate massime e condizioni specifiche, con notifica o autorizzazione della Commissione.

Revisione, relazione e abrogazioni

Gli articoli 29 e 31 prevedono una procedura di revisione e relazioni annuali e biennali della Commissione sull'applicazione della direttiva, inclusi accesso alla rete, regolazione, concorrenza, sicurezza dell'approvvigionamento, servizio pubblico e relazioni con i paesi terzi. L'articolo 32 abroga la direttiva 91/296/CEE dal 1o luglio 2004 e la direttiva 98/30/CE dal 1o luglio 2004, fatti salvi gli obblighi di recepimento e i contratti in corso.

Recepimento ed entrata in vigore

L'articolo 33 impone agli Stati membri di adottare le misure di recepimento entro il 1o luglio 2004; l'applicazione dell'articolo 13, paragrafo 1, può essere rinviata fino al 1o luglio 2007. L'articolo 34 prevede l'entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; l'articolo 35 indica gli Stati membri quali destinatari.

Come è indicizzato

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