Ordinanza n. 15234/2026 - Roma, Sezione 4Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali di approvazione e modifica dei calendari delle corse ippiche per il 2025 e il 2026, nonché il decreto recante i criteri per la definizione del calendario 2026 e i relativi atti istruttori
Esito
La controversia
Ippomed ha impugnato, con due ricorsi riuniti e successivi motivi aggiunti, gli atti ministeriali che hanno disciplinato i calendari delle corse ippiche per il 2025 e il 2026, inclusi i criteri di definizione, gli stanziamenti e il montepremi, nonché le relazioni istruttorie richiamate e le successive modifiche dei calendari. Nel giudizio relativo al 2025 sono stati contestati i decreti di approvazione del calendario del 31 ottobre e del 23 dicembre 2024 e le modifiche successive; nel giudizio relativo al 2026, il decreto sui criteri del 30 luglio 2025, l’approvazione del calendario del 31 ottobre 2025 e gli ulteriori decreti di approvazione e modifica adottati tra dicembre 2025 e aprile 2026. Il testo non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. All’udienza del 22 settembre 2026 la ricorrente ha chiesto un termine a difesa in relazione a ulteriori decreti sopravvenuti, del 5 e 27 giugno 2026.
La decisione
Il TAR non ha deciso né in rito né nel merito le domande di annullamento e ha riservato ogni decisione anche sulle spese. Ha accolto la richiesta di rinvio, rilevando che l’esame dei nuovi decreti sopravvenuti richiede alle parti di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione; ha ritenuto che ciò costituisca circostanza speciale ed eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha inoltre disposto, nel ricorso n. 14473/2025, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità indicate nell’ordinanza: pubblicazione entro 10 giorni dalla comunicazione e deposito della prova entro i successivi 5 giorni, a pena di improcedibilità. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027.
Norme richiamate
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Ritenuto che l’accoglimento di tale istanza consente alle parti la necessaria verifica della permanenza attuale dell’interesse alla decisione, così integrando quelle speciali ed eccezionali circostanze che a mente dell’art. 73, comma 1 bis, del c.p.a., consentono al Collegio di disporre il rinvio della trattazione della causa a successiva udienza pubblica;
Il rinvio della trattazione a una successiva udienza pubblica può essere disposto, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., in presenza di circostanze speciali ed eccezionali, ravvisate qui nella necessità di consentire alle parti di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione alla luce di provvedimenti sopravvenuti.
artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a.
ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3 e 52, comma 2, c.p.a, si autorizza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell’Agricoltura della Sovranita’ Alimentare e delle Foreste
Le disposizioni sono applicate per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, con le indicazioni e gli adempimenti specificati dal giudice.
Massime di principio
- Il rinvio della trattazione a una successiva udienza pubblica è consentito ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. quando ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, tra cui la necessità di permettere alle parti di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione alla luce di provvedimenti sopravvenuti.
- Quando nel corso del giudizio devono essere coinvolti controinteressati ulteriori in relazione a motivi aggiunti, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, prescrivendo contenuti, modalità e termini di pubblicazione e deposito della prova, a pena di improcedibilità.
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