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Ordinanza

Ordinanza n. 15234/2026 - Roma, Sezione 4Q

Giustizia amministrativa202514473

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreti ministeriali di approvazione e modifica dei calendari delle corse ippiche per il 2025 e il 2026, nonché il decreto recante i criteri per la definizione del calendario 2026 e i relativi atti istruttori

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Ippomed ha impugnato, con due ricorsi riuniti e successivi motivi aggiunti, gli atti ministeriali che hanno disciplinato i calendari delle corse ippiche per il 2025 e il 2026, inclusi i criteri di definizione, gli stanziamenti e il montepremi, nonché le relazioni istruttorie richiamate e le successive modifiche dei calendari. Nel giudizio relativo al 2025 sono stati contestati i decreti di approvazione del calendario del 31 ottobre e del 23 dicembre 2024 e le modifiche successive; nel giudizio relativo al 2026, il decreto sui criteri del 30 luglio 2025, l’approvazione del calendario del 31 ottobre 2025 e gli ulteriori decreti di approvazione e modifica adottati tra dicembre 2025 e aprile 2026. Il testo non espone il contenuto specifico dei motivi di illegittimità dedotti. All’udienza del 22 settembre 2026 la ricorrente ha chiesto un termine a difesa in relazione a ulteriori decreti sopravvenuti, del 5 e 27 giugno 2026.

La decisione

Il TAR non ha deciso né in rito né nel merito le domande di annullamento e ha riservato ogni decisione anche sulle spese. Ha accolto la richiesta di rinvio, rilevando che l’esame dei nuovi decreti sopravvenuti richiede alle parti di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione; ha ritenuto che ciò costituisca circostanza speciale ed eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha inoltre disposto, nel ricorso n. 14473/2025, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami sul sito istituzionale del Ministero, secondo le modalità indicate nell’ordinanza: pubblicazione entro 10 giorni dalla comunicazione e deposito della prova entro i successivi 5 giorni, a pena di improcedibilità. La trattazione è stata rinviata all’udienza pubblica del 23 febbraio 2027.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Ritenuto che l’accoglimento di tale istanza consente alle parti la necessaria verifica della permanenza attuale dell’interesse alla decisione, così integrando quelle speciali ed eccezionali circostanze che a mente dell’art. 73, comma 1 bis, del c.p.a., consentono al Collegio di disporre il rinvio della trattazione della causa a successiva udienza pubblica;

    Il rinvio della trattazione a una successiva udienza pubblica può essere disposto, ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a., in presenza di circostanze speciali ed eccezionali, ravvisate qui nella necessità di consentire alle parti di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione alla luce di provvedimenti sopravvenuti.

  • artt. 27, comma 2, 49, comma 3, e 52, comma 2, c.p.a.

    ai sensi degli artt. 27, comma 2, 49, comma 3 e 52, comma 2, c.p.a, si autorizza l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero dell’Agricoltura della Sovranita’ Alimentare e delle Foreste

    Le disposizioni sono applicate per autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, con le indicazioni e gli adempimenti specificati dal giudice.

Massime di principio

  • Il rinvio della trattazione a una successiva udienza pubblica è consentito ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. quando ricorrano circostanze speciali ed eccezionali, tra cui la necessità di permettere alle parti di verificare la permanenza dell’interesse alla decisione alla luce di provvedimenti sopravvenuti.
  • Quando nel corso del giudizio devono essere coinvolti controinteressati ulteriori in relazione a motivi aggiunti, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, prescrivendo contenuti, modalità e termini di pubblicazione e deposito della prova, a pena di improcedibilità.

Come è indicizzato

MaterieTariffe e rapporti con gli utentiDecisione e riti specialiLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrere

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