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Direttiva 2005/69

Direttiva 2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005 , che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici)

Normativa europea32005L0069

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE introducendo restrizioni su alcuni IPA contenuti negli oli diluenti impiegati nella fabbricazione di pneumatici. L’obiettivo è ridurre le emissioni di benzo(a)pirene e di altri IPA, con finalità di tutela della salute umana e dell’ambiente. Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 29 dicembre 2006, ma le misure si applicano dal 1o gennaio 2010. La direttiva prevede anche criteri tecnici di conformità, un’eccezione per gli pneumatici rigenerati e la possibilità di futuri metodi di prova armonizzati.

Limitazione dell’immissione sul mercato e dell’uso di oli diluenti ad alto tenore di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella fabbricazione di pneumatici e battistrada, mediante modifica della direttiva 76/769/CEE.

Ambito di applicazione

Si applica agli oli diluenti utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici e agli pneumatici/battistrada per la rigenerazione fabbricati dopo il 1o gennaio 2010. Riguarda in particolare pneumatici per autovetture, autocarri leggeri e pesanti, pneumatici agricoli e pneumatici per motocicli, fatte salve le condizioni previste da altre disposizioni legislative europee. Sono richiamati, ma non modificati, gli obblighi di tutela dei lavoratori previsti dalla normativa UE in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La direttiva non mira a limitare la commercializzazione degli pneumatici prodotti prima del 1o gennaio 2010, le cui scorte possono essere esaurite anche dopo tale data.

Divieto di oli diluenti ad alto tenore di IPA negli pneumatici

La direttiva 2005/69/CE modifica la direttiva 76/769/CEE inserendo una nuova restrizione sugli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) presenti negli oli diluenti impiegati nella fabbricazione di pneumatici. La finalità è ridurre le emissioni di benzo(a)pirene e di altri IPA, sulla base delle evidenze scientifiche richiamate nei considerando e nell’ottica di un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente.

Contesto e motivazioni

La direttiva prende atto che gli oli diluenti possono introdurre IPA negli pneumatici durante il processo produttivo e che il benzo(a)pirene può fungere da indicatore della presenza di IPA. Viene richiamata la classificazione di BaP e di altri IPA come sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, nonché il parere scientifico che conferma gli effetti negativi sulla salute. Il legislatore UE collega inoltre la misura agli obiettivi internazionali di riduzione degli IPA previsti dal protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti.

Ambito di applicazione materiale

La direttiva riguarda:

  • gli oli diluenti usati per produrre pneumatici o parti di pneumatici;
  • gli pneumatici per autovetture, autocarri leggeri e pesanti, pneumatici agricoli e pneumatici per motocicli;
  • i battistrada destinati alla rigenerazione.

La direttiva precisa che restano salve le condizioni previste da altre disposizioni legislative europee e che non intende limitare la commercializzazione degli pneumatici prodotti prima del 1o gennaio 2010, anche se le scorte vengono esaurite successivamente.

Obblighi di risultato per gli Stati membri e data di applicazione

Gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 29 dicembre 2006 e informare immediatamente la Commissione. Tuttavia, le disposizioni nazionali devono essere applicate solo dal 1o gennaio 2010, data scelta per consentire ai fabbricanti un periodo transitorio di sviluppo e collaudo di pneumatici conformi, soprattutto sotto il profilo dell’aderenza su bagnato (“wet grip”).

Nel recepimento gli Stati membri devono inserire un riferimento alla direttiva o corredarlo alla pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono rimesse alla loro discrezionalità.

Limiti sostanziali sugli oli diluenti

Il nuovo punto 50 dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE stabilisce che non possono essere immessi sul mercato né usati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli oli diluenti che superano uno dei seguenti limiti:

  • BaP superiore a 1 mg/kg;
  • contenuto complessivo degli IPA elencati superiore a 10 mg/kg.

Gli IPA elencati sono otto: benzo(a)pirene, benzo(e)pirene, benzo(a)antracene, crisene, benzo(b)fluorantene, benzo(j)fluorantene, benzo(k)fluorantene e dibenzo(a,h)antracene.

Criteri di conformità e metodi di prova

La direttiva introduce un criterio presuntivo di conformità: i limiti si considerano rispettati se l’estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in massa secondo la norma Institute of Petroleum IP346:1998, purché il fabbricante o l’importatore controllino il rispetto dei valori limite di BaP e degli IPA elencati, nonché la correlazione con il valore PCA, ogni 6 mesi o dopo ogni cambio operativo importante, scegliendo il termine più vicino.

Il testo evidenzia inoltre la necessità di metodi di prova armonizzati per l’applicazione della disciplina. Tali metodi dovrebbero essere definiti preferibilmente a livello europeo o internazionale, in particolare dal CEN o dall’ISO; la Commissione può pubblicare i riferimenti alle norme pertinenti o definirli secondo l’articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE.

Divieto per pneumatici e battistrada prodotti dopo il 1o gennaio 2010

La direttiva vieta l’immissione sul mercato di pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1o gennaio 2010 se contengono oli diluenti oltre i limiti fissati per gli oli di cui al paragrafo 1.

La conformità si considera rispettata se i composti di gomma vulcanizzata non superano lo 0,35 % di HBay, misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 relativo alla determinazione dell’aromaticità degli oli nei composti di gomma vulcanizzata.

Eccezione per gli pneumatici rigenerati

È prevista una deroga specifica: le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superino i limiti previsti per gli oli diluenti.

Profili di attenzione per gli operatori

Per gli operatori economici rilevano in particolare:

  • il differimento dell’applicazione al 1o gennaio 2010;
  • la necessità di adeguare formule e processi produttivi;
  • gli obblighi di controllo periodico per fabbricanti e importatori;
  • l’esistenza di criteri tecnici di conformità fondati su norme IP346:1998 e ISO 21461;
  • la possibilità che la Commissione completi il quadro con riferimenti normativi o metodi di prova armonizzati.

La direttiva lascia quindi agli Stati membri margini limitati soprattutto sul piano della forma del recepimento, mentre il risultato sostanziale da conseguire è pienamente determinato a livello unionale.

Disposizioni principali

Modifica della direttiva 76/769/CEE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE secondo l’allegato della direttiva. La restrizione viene così inserita nel regime UE sulle sostanze e preparati pericolosi con riferimento specifico agli IPA negli oli diluenti per pneumatici.

Obbligo di recepimento e data di applicazione

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 29 dicembre 2006 e di informarne immediatamente la Commissione. Le disposizioni nazionali devono essere applicate dal 1o gennaio 2010. Gli atti di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredati alla pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Divieto per gli oli diluenti ad alto tenore di IPA

Nel nuovo punto 50 dell’allegato I della direttiva 76/769/CEE è vietata l’immissione sul mercato e l’uso per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici di oli diluenti con contenuto di benzo(a)pirene (BaP) superiore a 1 mg/kg o con contenuto complessivo degli IPA elencati superiore a 10 mg/kg. Il rispetto dei limiti si presume se l’estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % in massa secondo la norma Institute of Petroleum IP346:1998, a condizione che il fabbricante o l’importatore controllino il rispetto dei valori limite di BaP e degli IPA elencati, nonché la correlazione con l’estratto PCA, ogni 6 mesi o dopo ogni cambio operativo rilevante, scegliendo il termine più vicino.

Divieto per pneumatici e battistrada fabbricati dopo il 1o gennaio 2010

Non possono essere immessi sul mercato pneumatici e battistrada per rigenerazione fabbricati dopo il 1o gennaio 2010 che contengano oli diluenti oltre i limiti previsti. La conformità si presume se i composti di gomma vulcanizzata non superano lo 0,35 % di HBay, misurato e calcolato con il metodo ISO 21461.

Eccezione per gli pneumatici rigenerati

In deroga al divieto generale, le disposizioni relative al paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superino i limiti di cui al paragrafo 1.

Metodo di prova e armonizzazione tecnica

La direttiva sottolinea la necessità di metodi di prova armonizzati per verificare il contenuto di IPA negli oli diluenti e negli pneumatici. Tali metodi dovrebbero essere sviluppati preferibilmente a livello europeo o internazionale, dal CEN o dall’ISO; la Commissione può pubblicare i riferimenti alle norme pertinenti o definire i metodi ai sensi dell’articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE.

Come è indicizzato

Materieambientesicurezza dei prodottiindustria chimicatrasportisalute pubblica

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