Direttiva 2005/78
Direttiva 2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005 , che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2005/78/CE della Commissione attua tecnicamente la direttiva 2005/55/CE, aggiornando gli allegati sulle emissioni dei motori pesanti e introducendo regole dettagliate su OBD, durabilità, conformità in servizio, strategie di controllo delle emissioni e controlli contro la manomissione. Essa disciplina anche i carburanti di riferimento per le prove, i metodi di misura delle emissioni gassose e di particolato e le informazioni tecniche che i costruttori devono fornire ai fini dell'omologazione e della riparazione. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro l'8 novembre 2006 e applicarle dal 9 novembre 2006.
Attuazione tecnica della direttiva 2005/55/CE sulle emissioni dei motori pesanti, con aggiornamento degli allegati su OBD, durabilità, controlli in servizio e carburanti di riferimento
Ambito di applicazione
La direttiva si applica ai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli pesanti e ai motori ad accensione comandata alimentati a gas naturale o GPL destinati alla propulsione di veicoli, nonché ai veicoli equipaggiati con tali motori, ai fini dell'omologazione CE, della durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni, della conformità in servizio e dei sistemi diagnostici di bordo (OBD). Sono incluse le prescrizioni tecniche per prove, controlli, documentazione e accesso alle informazioni OBD; sono previste esclusioni limitate per alcuni motori di classi N1, N2 e M2 e per i motori a gas di classe N1 già omologati secondo la direttiva 70/220/CEE. La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato, ma lascia margini di attuazione su forma e mezzi, imponendo la trasposizione entro l'8 novembre 2006 e l'applicazione dal 9 novembre 2006.
Direttiva 2005/78/CE della Commissione
La direttiva costituisce un atto di attuazione tecnica della direttiva 2005/55/CE in materia di emissioni dei motori pesanti. Essa aggiorna in modo esteso le prescrizioni tecniche sugli OBD, sui test di emissione, sulla durabilità dei sistemi di controllo delle emissioni e sui carburanti di riferimento, con finalità di allineamento al progresso tecnico e di rafforzamento del controllo delle emissioni nel funzionamento reale.
Obiettivi e finalità
L'atto mira a rendere operative le nuove prescrizioni della direttiva 2005/55/CE, in particolare quelle relative ai nuovi requisiti tecnici per motori pesanti e veicoli pesanti a decorrere dal 1º ottobre 2005. La Commissione evidenzia la necessità di:
- garantire la conformità alle nuove regole su diagnostica di bordo, durabilità e conformità in servizio;
- introdurre prescrizioni per l'uso corretto dei reagenti consumabili nei sistemi di post-trattamento;
- aggiornare le regole contro le strategie di manomissione;
- adeguare carburanti di riferimento e procedure di prova al progresso del mercato e della tecnologia;
- assicurare controlli affidabili e ripetibili del particolato e delle emissioni gassose.
Ambito di applicazione
La disciplina si applica ai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e ai motori ad accensione comandata alimentati a gas naturale o GPL destinati alla propulsione di veicoli, nonché ai relativi veicoli e sistemi motore. Il campo copre:
- il controllo delle emissioni gassose e del particolato;
- la vita utile dei dispositivi di controllo delle emissioni;
- la conformità dei veicoli/motori in servizio;
- i sistemi diagnostici di bordo (OBD).
Sono richiamate alcune esclusioni, tra cui i motori ad accensione spontanea dei veicoli delle classi N1, N2 e M2 e i motori a gas di classe N1 omologati secondo la direttiva 70/220/CEE. La direttiva è rilevante anche ai fini SEE.
Principali obblighi per gli Stati membri
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro l'8 novembre 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, applicandole dal 9 novembre 2006. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure nazionali e una tavola di concordanza;
- trasmettere il testo delle disposizioni interne essenziali nella materia disciplinata;
- dare seguito ai controlli e alle notifiche richieste, in particolare per le omologazioni concesse in deroga per piccole serie o in caso di anomalie OBD.
Modifiche all'allegato I: definizioni, OBD, strategie di controllo e prove
L'allegato I è la parte più ampia della direttiva e sostituisce numerose disposizioni tecniche della direttiva 2005/55/CE.
Campo di applicazione e definizioni
Viene ridefinito il campo di applicazione e viene introdotto un apparato definitorio molto dettagliato. Le definizioni riguardano, tra l'altro:
- OBD e famiglia di motori OBD;
- strategia di controllo delle emissioni (ECS), BECS e AECS;
- strategia di manomissione;
- sistema deNOx, filtro antiparticolato, sistema combinato deNOx-filtro antiparticolato;
- reagente e modalità di dosaggio;
- guasto funzionale importante e malfunzionamento;
- motore a regolazione multipla, limitatore di coppia, rigenerazione periodica o continua.
Sono inoltre richiamati standard ISO e SAE per diagnostica, connettori, servizi diagnostici, codici di guasto e sicurezza della comunicazione dati.
Domande di omologazione e documentazione
Le domande di omologazione del motore o del veicolo devono indicare anche la presenza di OBD e, se del caso, includere:
- descrizione della spia di malfunzionamento (MI);
- descrizione dell'indicatore di esaurimento del reagente;
- documentazione dettagliata sul sistema OBD;
- elenco dei componenti principali controllati;
- descrizione dell'interfaccia di comunicazione tra EECU e altre unità del veicolo;
- misure adottate per evitare la manomissione dell'EECU e dei parametri di interfaccia.
Strategie di controllo, manomissione e limitatori di coppia
Le strategie di controllo delle emissioni devono essere progettate e installate in modo da garantire la conformità del motore in condizioni normali di uso. Sono vietate le strategie di manomissione. Le AECS sono ammesse solo entro limiti stringenti:
- devono operare fuori dalle condizioni normali, oppure solo eccezionalmente e per il tempo strettamente necessario;
- se operano nelle condizioni normali, devono non ridurre l'efficacia del sistema di controllo delle emissioni;
- se non necessario o non giustificato, l'AECS è qualificata come strategia di manomissione.
Sono previste condizioni puntuali di utilizzo: altitudine non superiore a 1.000 metri, temperatura ambiente tra 275 K e 303 K, temperatura del liquido di raffreddamento tra 343 K e 373 K, con una previsione transitoria fino al 1º ottobre 2008 per la fascia 279 K-303 K. I limitatori di coppia sono ammessi solo in casi specifici, ad esempio per protezione della cinematica, sicurezza, presa di potenza o corretto funzionamento del sistema deNOx, purché siano temporanei e non alterino la ECS.
Prescrizioni speciali per i sistemi elettronici
Il costruttore deve fornire documentazione completa della strategia ECS e dell'eventuale limitatore di coppia. Parte della documentazione può restare riservata, ma deve essere disponibile all'autorità di omologazione. Sono previste inoltre misure di sicurezza del sistema elettronico per impedire modifiche non autorizzate dell'EECU e dei parametri, compresa la protezione dei codici riprogrammabili e dei parametri operativi.
Prove sulle emissioni e metodi di misura
Per l'omologazione sono previste prove ESC, ELR ed ETC, in funzione della riga di omologazione e della tecnologia del motore. In sintesi:
- per la riga A: prove ESC ed ELR; per motori con sistemi avanzati di post-trattamento anche prova ETC;
- per le righe B1, B2 o C: prove ESC, ELR ed ETC;
- per i motori a gas: prova ETC per le emissioni gassose.
La direttiva aggiorna le procedure di misurazione e campionamento del particolato, le regole sul flusso di scarico e i criteri di equivalenza dei sistemi di misura. Per il particolato, sono ammessi sistemi di diluizione a flusso totale o parziale; per l'equivalenza dei sistemi è richiesto uno studio di correlazione su almeno 7 coppie di campioni e l'uso delle prove F e t.
Durabilità e fattori di deterioramento
L'allegato I rinvia all'allegato II per la determinazione dei fattori di deterioramento e dei periodi di durabilità. Il costruttore deve determinare i DF da applicare per dimostrare che le emissioni gassose e di particolato restano nei limiti durante la vita utile. Sono inoltre definite procedure speciali per i sistemi OBD e per i casi di piccola serie:
- se la produzione mondiale è inferiore a 500 unità/anno, è possibile un'omologazione con controllo limitato alla continuità del circuito e ai guasti funzionali importanti del sistema di post-trattamento;
- se inferiore a 50 unità/anno, è sufficiente il controllo della continuità del circuito dell'intero sistema di controllo delle emissioni.
Prescrizioni per il controllo del NOx e per i reagenti
La direttiva introduce un capitolo specifico sulle misure per garantire il corretto funzionamento del controllo NOx, applicabile a tutti i sistemi motore, con efficacia dal 1º ottobre 2006 per nuove omologazioni e nuove immatricolazioni. Le principali regole riguardano:
- monitoraggio del livello di NOx mediante sensori allo scarico;
- attivazione della spia MI e memorizzazione del guasto se il NOx supera determinate soglie;
- memorizzazione del codice di guasto per almeno 400 giorni o 9.600 ore;
- attivazione di un limitatore di coppia se superati i limiti OBD;
- monitoraggio del reagente, del suo livello, della qualità, del consumo e del dosaggio;
- avviso al conducente in caso di serbatoio vuoto o reagente non conforme;
- riduzione delle prestazioni in caso di anomalie gravi o mancato consumo del reagente.
Sono previste anche istruzioni obbligatorie ai proprietari dei veicoli sui modi d'uso, manutenzione e rifornimento del reagente, con indicazione che l'omissione può costituire reato e far decadere eventuali benefici fiscali o amministrativi nel paese di immatricolazione o utilizzo.
Conformità della produzione e conformità in servizio
La direttiva disciplina la verifica della conformità della produzione e la conformità dei veicoli/motori in servizio. Per la produzione, in caso di controllo OBD, possono essere prelevati motori a campione e sottoposti alle prove previste; la produzione è conforme se il motore o il campione superano le prove richieste.
Per la conformità in servizio, i motori devono essere monitorati lungo la vita utile. Il costruttore presenta relazioni ISM con dati su:
- identificazione dei motori e dei veicoli;
- periodo di raccolta delle informazioni;
- area geografica e tipologia di utilizzo;
- risultati delle prove ESC, ETC e ELR;
- indicazioni OBD e uso del reagente.
L'autorità di omologazione può accettare, richiedere integrazioni o avviare prove di conferma. Se emerge non conformità, può essere richiesto un piano di interventi di ripristino, con tempi di presentazione di 60 giorni lavorativi e approvazione entro 30 giorni lavorativi, salvo proroghe motivate.
Carburanti di riferimento e aggiornamenti tecnici
L'allegato IV aggiorna i carburanti di riferimento per le prove. Per il diesel destinato alle righe B1, B2 o C si impone, tra l'altro:
- numero di cetano 52-54;
- densità a 15 °C tra 833 e 837 kg/m3;
- tenore di zolfo massimo 10 mg/kg;
- FAME vietato.
Per il GPL sono previste specifiche diverse per carburante A e B, con limiti su composizione, zolfo, idrogeno solforato, corrosione, residuo all'evaporazione e numero di ottano del motore.
OBD: prescrizioni di dettaglio e accesso ai dati
L'allegato IV contiene una disciplina molto ampia e tecnica sugli OBD. Tra gli elementi centrali:
- i sistemi OBD devono identificare i guasti per l'intera vita del veicolo;
- la spia MI deve essere unica per le emissioni, chiaramente percepibile e non rossa;
- il sistema deve registrare codici di guasto, freeze-frame e codici di disponibilità;
- l'accesso ai dati OBD deve essere illimitato e normalizzato, tramite interfaccia standard;
- devono essere disponibili numero di calibrazione software, VIN, codici diagnostici e informazioni standardizzate;
- le interfacce devono essere conformi a ISO 15765, SAE J1939 e alle specifiche ISO/SAE richiamate.
Sono inoltre disciplinate le anomalie OBD ammissibili, con durata ordinaria di due anni dopo l'omologazione, elevabile a tre anni in casi eccezionali, e con obbligo di notifica agli altri Stati membri.
Informazioni per ricambi, strumenti diagnostici e riparazione
La direttiva impone che le informazioni OBD e di riparazione siano rese disponibili a costruttori di componenti, strumenti diagnostici, apparecchiature di prova e operatori della riparazione, in condizioni non discriminatorie. Il costruttore può invocare tutela di proprietà intellettuale o know-how, ma non può negare abusivamente le informazioni tecnicamente necessarie. Le informazioni devono essere accessibili almeno tre mesi dopo la loro messa a disposizione della rete autorizzata.
Allegato V: numerazione dell'omologazione
Il sistema di numerazione dell'omologazione è strutturato in cinque sezioni separate da asterisco e identifica Stato membro, direttiva, direttiva di modifica applicabile, numero sequenziale di base ed estensione. Sono fornite tabelle di corrispondenza fra lettere e fasi OBD/durabilità/controllo NOx.
Allegato VI: certificato di omologazione e appendice OBD
L'allegato VI è aggiornato con:
- il numero di calibratura software dell'EECU;
- i valori DF e le emissioni misurate/calcolate per ESC ed ETC;
- un'appendice 2 dedicata alle informazioni OBD per il mercato dei ricambi e degli strumenti diagnostici.
Valutazione pratica per professionisti italiani
Per avvocati e commercialisti, il testo rileva soprattutto per:
- la tempistica di recepimento e applicazione;
- gli obblighi documentali dei costruttori e degli operatori della filiera aftermarket;
- l'impatto sulle omologazioni, sui richiami e sulle procedure di conformità in servizio;
- la gestione dei reagenti consumabili e delle istruzioni agli utenti;
- l'accesso ai dati OBD e alle informazioni di riparazione, con riflessi su concorrenza, ricambi e assistenza tecnica.
In termini operativi, la direttiva non si limita a fissare obiettivi di risultato, ma dettaglia in modo estremamente puntuale le condizioni tecniche per raggiungerli, lasciando agli Stati membri margini limitati soprattutto sulla forma del recepimento, sull'organizzazione delle autorità competenti e sulle modalità di controllo e notifica.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati della direttiva 2005/55/CE
L'articolo 1 modifica gli allegati I, II, III e IV della direttiva 2005/55/CE secondo l'allegato I della direttiva 2005/78/CE. L'articolo 2 contiene le misure di attuazione degli articoli 3 e 4 della direttiva 2005/55/CE, inserite negli allegati da II a V della presente direttiva.
Recepimento e applicazione
L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro l'8 novembre 2006 le disposizioni necessarie e di applicarle dal 9 novembre 2006. Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza, nonché le disposizioni essenziali di diritto interno. L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Ambito tecnico e definizioni chiave
L'allegato I ridefinisce il campo di applicazione, introduce e aggiorna numerose definizioni tecniche: strategia di base di controllo delle emissioni (BECS), strategia ausiliaria (AECS), strategia di manomissione, sistema OBD, famiglia di motori, famiglia di motori OBD, sistema deNOx, filtro antiparticolato, reagente, limitatore di coppia, guasto funzionale importante, ecc. Sono inoltre richiamate norme ISO e SAE per diagnostica, interfacce e prove.
OBD e monitoraggio dei guasti
L'allegato I e l'allegato IV introducono obblighi dettagliati in materia di OBD: monitoraggio delle emissioni, attivazione della spia di malfunzionamento (MI), memorizzazione dei codici di guasto, accesso ai dati diagnostici, interfaccia standardizzata e informazioni per pezzi di ricambio e strumenti diagnostici. Per i motori diesel è richiesta la fase OBD I; per i motori diesel e a gas la fase OBD II, con controlli specifici su catalizzatore, sistema deNOx, filtro antiparticolato, interfacce elettroniche e, per i sistemi con reagente, qualità, esaurimento e dosaggio del reagente.
Durabilità e fattori di deterioramento
L'allegato II disciplina la selezione dei motori per la prova di durabilità, il programma di accumulo di esercizio in servizio o su dinamometro, la manutenzione da effettuare durante le prove e la determinazione dei fattori di deterioramento (DF) da applicare alle emissioni durante la vita utile. Sono previsti periodi minimi di accumulo di esercizio differenziati per categoria di veicolo, ad esempio 100.000 km per N1 e M2, 125.000 km per N2, N3 fino a 16 tonnellate e M3 I/II/A/B fino a 7,5 tonnellate, 167.000 km per N3 oltre 16 tonnellate e M3 III/B oltre 7,5 tonnellate.
Conformità dei veicoli/motori in servizio
L'allegato III stabilisce procedure di monitoraggio in servizio, relazioni ISM del costruttore, prove di sorveglianza dell'autorità di omologazione e prove di conferma. Sono richieste informazioni su VIN, numeri di omologazione, manutenzioni, riparazioni, risultati delle prove ESC, ETC ed ELR, e sono previste misure correttive se un tipo o una famiglia di motori non è conforme.
Carburanti di riferimento
L'allegato IV aggiorna le specifiche dei carburanti di riferimento diesel e GPL, con particolare attenzione al contenuto di zolfo, al numero di cetano, alle proprietà fisiche e alla composizione del GPL. Per il diesel destinato alle righe B1, B2 o C è previsto un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e specifiche dettagliate per cetano, densità, viscosità, stabilità all'ossidazione, lubrificità e divieto di FAME.
Sistema di numerazione della scheda di omologazione
L'allegato V disciplina la struttura del numero di omologazione, articolato in cinque sezioni, con identificazione dello Stato membro, della direttiva, dell'ultima direttiva di modifica applicabile, del numero sequenziale di base e dell'estensione. Sono forniti esempi di numerazione per fasi OBD I e OBD II.
Informazioni OBD per ricambi e diagnostica
L'allegato II, appendice 5, e l'allegato VI, appendice 2, impongono ai costruttori di mettere a disposizione informazioni tecniche sul sistema OBD per consentire la produzione di ricambi, strumenti diagnostici e apparecchiature di prova compatibili, salvo tutela da diritti di proprietà intellettuale o know-how riservato. Le informazioni devono essere fornite su base non discriminatoria.
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