Direttiva 2005/68
Direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005 , relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva istituisce per la prima volta un regime armonizzato per la riassicurazione nell’UE, fondato su autorizzazione unica, vigilanza prudenziale dello Stato membro d’origine e mutuo riconoscimento. Stabilisce requisiti su forma societaria, governance, riserve tecniche, attivi a copertura, margine di solvibilità e fondo di garanzia, oltre a regole su partecipazioni qualificate, segreto d’ufficio, revisori e cooperazione tra autorità. La direttiva contiene anche disposizioni speciali per riassicurazione finite e società veicolo, prevede regole transitorie per le imprese già operanti e modifica varie direttive assicurative e di vigilanza supplementare per garantire coerenza del sistema.
Armonizzazione del quadro prudenziale per l’accesso e l’esercizio dell’attività di riassicurazione nell’Unione europea, con autorizzazione unica, vigilanza dello Stato membro d’origine e modifica del coordinamento assicurativo esistente.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di riassicurazione stabilite o che intendono stabilirsi in uno Stato membro e che svolgono esclusivamente attività riassicurativa, comprese le imprese di riassicurazione captive e, in parte, le imprese di assicurazione che esercitano anche riassicurazione quando le accettazioni in riassicurazione superano determinate soglie di rilievo. Non si applica alle imprese di assicurazione già disciplinate dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, né alle attività ed enti esclusi da tali direttive, né alla riassicurazione svolta o garantita dallo Stato membro come riassicuratore di ultima istanza per motivi di interesse pubblico sostanziale. Regola inoltre la riassicurazione finite, le società veicolo e i rapporti con paesi terzi, nonché gli effetti sulle direttive assicurative e di vigilanza supplementare modificate.
Direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE
La direttiva istituisce un quadro prudenziale armonizzato per la riassicurazione nell’Unione europea, colmando una lacuna del mercato interno fino ad allora non coperta da una disciplina specifica per le imprese di riassicurazione specializzate. Essa si fonda sul principio dell’autorizzazione unica, sul controllo prudenziale dello Stato membro d’origine e sul reciproco riconoscimento delle autorizzazioni, in coerenza con l’impostazione già seguita per l’assicurazione diretta.
Finalità e ratio
La direttiva mira a rafforzare la stabilità finanziaria del settore assicurativo e del sistema finanziario nel suo complesso, imponendo requisiti minimi comuni su accesso, esercizio, vigilanza e solidità patrimoniale delle imprese di riassicurazione. Il legislatore UE sottolinea la rilevanza della riassicurazione come attività finanziaria essenziale, capace di distribuire i rischi su base globale, ampliare la capacità di sottoscrizione e ridurre i costi di capitale.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda le imprese di riassicurazione che esercitano esclusivamente attività riassicurativa e che sono stabilite o intendono stabilirsi in uno Stato membro. Rientrano nel perimetro anche le imprese di riassicurazione captive, salvo le disposizioni speciali ad esse dedicate. Restano escluse:
- le imprese di assicurazione già soggette alle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE;
- le attività ed enti esclusi da tali direttive;
- la riassicurazione svolta o garantita da uno Stato membro come riassicuratore di ultima istanza per ragioni di sostanziale interesse pubblico.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 introduce un glossario funzionale molto ampio. Tra le nozioni più rilevanti figurano:
- riassicurazione, intesa come accettazione dei rischi ceduti da imprese di assicurazione o altre riassicuratrici;
- impresa di riassicurazione captive, ossia impresa controllata da un’impresa finanziaria o non finanziaria e dedita alla copertura esclusiva dei rischi del gruppo o dell’entità di appartenenza;
- società veicolo, che assume rischi ceduti e li finanzia integralmente mediante titoli o strumenti finanziari;
- riassicurazione finite, caratterizzata da trasferimento significativo di rischio ma con struttura contrattuale che incorpora limiti economici e temporali specifici;
- Stato membro d’origine, succursale, Stato membro ospitante, partecipazione qualificata e stretti legami.
Autorizzazione e accesso al mercato
L’accesso all’attività riassicurativa è subordinato a un’autorizzazione amministrativa preventiva rilasciata dallo Stato membro d’origine. L’autorizzazione è valida in tutta l’Unione e consente operatività sia in stabilimento sia in libera prestazione di servizi. Gli Stati membri non possono richiedere una nuova autorizzazione nello Stato ospitante né imporre un controllo prudenziale supplementare sulla solidità finanziaria della riassicuratrice autorizzata altrove nell’UE.
I requisiti per ottenere l’autorizzazione includono:
- forma giuridica tra quelle ammesse dall’allegato I, con possibilità di società europea (SE);
- oggetto sociale limitato alla riassicurazione e alle operazioni connesse;
- programma di attività;
- fondo minimo di garanzia;
- idoneità professionale, onorabilità ed esperienza dei dirigenti;
- assenza di stretti legami tali da ostacolare la vigilanza.
Gli Stati membri non possono subordinare la domanda a valutazioni sulle necessità economiche del mercato, né esigere approvazioni sistematiche di condizioni di polizze, tariffe o formulari usati nelle relazioni con imprese cedenti o retrocedenti.
Partecipazioni qualificate e controllo degli assetti proprietari
La direttiva impone una disciplina stringente sugli azionisti e soci titolari di partecipazioni qualificate. Devono essere comunicate preventivamente le partecipazioni dirette o indirette almeno pari al 10 % del capitale o dei diritti di voto, nonché gli incrementi oltre le soglie del 20 %, 33 % e 50 % o che portino al controllo della riassicuratrice.
Le autorità dispongono di tre mesi per opporsi all’acquisizione se ritengono compromessa la gestione sana e prudente dell’impresa. In caso di mancata pronuncia sull’autorizzazione entro sei mesi, è garantita la possibilità di ricorso giurisdizionale. Sono previste consultazioni preventive con autorità di altri Stati membri quando l’impresa è collegata ad altri soggetti del gruppo assicurativo, bancario o finanziario.
Vigilanza prudenziale e competenza dello Stato membro d’origine
La vigilanza finanziaria, anche per attività svolte tramite succursali o in libera prestazione di servizi, spetta in via esclusiva allo Stato membro d’origine. Tale vigilanza copre la solvibilità, le riserve tecniche, gli attivi a copertura, l’organizzazione amministrativa e contabile e il controllo interno.
Le autorità devono poter svolgere verifiche, richiedere informazioni, effettuare controlli diretti e adottare misure appropriate per garantire il rispetto delle regole prudenziali. L’articolo 18 consente il trasferimento totale o parziale del portafoglio a un cessionario stabilito nella Comunità, purché l’autorità dello Stato membro d’origine del cessionario attesti il possesso del margine di solvibilità richiesto.
Riserve tecniche, riserve di compensazione e copertura degli attivi
La direttiva impone la costituzione di riserve tecniche sufficienti per l’insieme delle attività. Per il ramo credito è prevista una riserva di compensazione; lo Stato membro d’origine può prevedere riserve di compensazione anche per altri rischi. Il calcolo è rinviato alla direttiva 91/674/CEE e, per le attività vita, può essere integrato da regole specifiche della direttiva 2002/83/CE.
Gli attivi a copertura devono rispettare criteri di:
- sufficienza;
- liquidità;
- sicurezza e qualità;
- rendimento;
- congruenza con la natura e durata degli impegni;
- adeguata diversificazione e limitazione della concentrazione del rischio.
Non possono essere imposte categorie obbligatorie di investimento né approvazioni preventive o notifiche sistematiche delle decisioni di investimento. Sono ammesse, solo se prudentemente giustificate, alcune regole quantitative nazionali, ad esempio sui limiti per valuta, strumenti non quotati e concentrazione su emittenti o gruppo.
Margine di solvibilità e fondo di garanzia
La direttiva richiede che ciascuna impresa disponga costantemente di un margine di solvibilità sufficiente. Gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile comprendono, tra l’altro:
- capitale versato o fondo iniziale;
- riserve libere e legali non vincolate;
- utili riportati;
- taluni strumenti subordinati e titoli a durata indeterminata, entro limiti percentuali.
Sono previste deduzioni per partecipazioni in imprese del settore finanziario e per determinati strumenti/crediti verso tali soggetti. Su domanda e con assenso dell’autorità, possono essere inclusi anche elementi aggiuntivi, come parte non versata del capitale, crediti mutualistici, plusvalenze nette latenti e, per il ramo vita, fino al 31 dicembre 2009, una quota di utili futuri e taluni effetti dello zillmeraggio.
Il margine di solvibilità richiesto è determinato:
- per la riassicurazione non vita, in rapporto ai premi/contributi o, alternativamente, all’onere medio dei sinistri;
- per la riassicurazione vita, secondo la stessa impostazione, con possibilità di applicare per alcuni rami le regole della direttiva 2002/83/CE.
Il fondo di garanzia è pari a un terzo del margine richiesto e non può essere inferiore a 3.000.000 EUR; per le captive il minimo può essere ridotto a 1.000.000 EUR. Gli importi sono soggetti a riesame annuale in base all’indice europeo dei prezzi al consumo, con primo riesame fissato al 10 dicembre 2007.
Crisi, piani di risanamento e revoca dell’autorizzazione
Se l’impresa non rispetta le regole sulle riserve o scende sotto il margine minimo o il fondo di garanzia, l’autorità può intervenire con misure restrittive sulla libera disponibilità degli attivi, chiedere un piano di risanamento o di finanziamento a breve termine e, nei casi più gravi, imporre un margine di solvibilità più elevato. Può inoltre ridurre il coefficiente di riduzione basato sulla retrocessione se i contratti sono mutati o non trasferiscono realmente il rischio.
L’autorizzazione può essere revocata se l’impresa non utilizza il titolo entro 12 mesi, rinuncia, cessa l’attività per oltre sei mesi, perde i requisiti, non attua i piani approvati o viola gravemente la normativa applicabile. La revoca deve essere motivata e notificata, con informazione alle altre autorità competenti per impedire nuove operazioni sul loro territorio.
Riassicurazione finite e società veicolo
La direttiva riconosce la specificità della riassicurazione finite e consente allo Stato membro d’origine di stabilire disposizioni ad hoc su:
- clausole contrattuali obbligatorie;
- procedure amministrative, contabili e di controllo interno;
- reporting prudenziale e statistico;
- riserve tecniche;
- regole sugli attivi a copertura;
- requisiti di solvibilità e fondo di garanzia.
Per le società veicolo, lo Stato membro che ne consenta lo stabilimento deve imporre autorizzazione preventiva e definire regole su portata dell’autorizzazione, governance, idoneità degli azionisti, controlli interni, risk management, reporting e solvibilità. Le misure nazionali devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.
Libertà di stabilimento, servizi e imprese di paesi terzi
La vigilanza sulle imprese che operano tramite succursali o servizi in un altro Stato membro resta dello Stato d’origine, ma lo Stato ospitante può intervenire in caso di violazioni della normativa locale applicabile, previa informazione alle autorità dello Stato d’origine. In caso di liquidazione coatta, i contratti conclusi tramite succursale o servizi devono essere trattati alla pari degli altri contratti.
Per le imprese con sede fuori dell’Unione, nessuno Stato membro può riservare un trattamento più favorevole rispetto a quello accordato alle imprese stabilite nell’UE. La Commissione è altresì chiamata a promuovere e valutare accordi con paesi terzi per assicurare equivalenza delle regole prudenziali, accesso al mercato e scambio di informazioni.
Gruppi assicurativi e vigilanza supplementare
La direttiva modifica in profondità la direttiva 98/78/CE per includere espressamente le imprese di riassicurazione nel perimetro della vigilanza supplementare di gruppo. Ciò vale per gruppi con imprese madri assicurative, riassicurative o di paesi terzi, nonché per le strutture intermedie. Sono disciplinati il metodo di calcolo della solvibilità corretta, l’eliminazione del doppio computo del capitale, i finanziamenti incrociati e la mancanza di informazioni necessarie.
Modifiche al diritto assicurativo esistente
Le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE e 2002/83/CE sono aggiornate per coordinarsi con il nuovo regime riassicurativo. In particolare:
- si eliminano residui di vigilanza indiretta non più compatibili;
- si vieta di imporre garanzie di attivi per riserve tecniche nei confronti di riassicuratori UE autorizzati;
- si aggiornano le regole su crediti verso riassicuratori e società veicolo;
- si introducono consultazioni preventive in caso di autorizzazioni e acquisizioni di gruppo;
- si adattano le norme sul margine di solvibilità per le imprese di assicurazione che esercitano anche riassicurazione, se l’attività riassicurativa supera determinate soglie.
Disposizioni transitorie e recepimento
Le imprese di riassicurazione già autorizzate o abilitate prima del 10 dicembre 2005 si considerano autorizzate ai sensi della direttiva, ma devono conformarsi alle regole principali dal 10 dicembre 2007. Gli Stati membri possono concedere un termine ulteriore fino al 10 dicembre 2008 per alcune disposizioni. La direttiva non si applica alle imprese che abbiano cessato di stipulare nuovi contratti entro il 10 dicembre 2007 e si limitino a gestire il portafoglio esistente.
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro dicembre 2007 e comunicarle alla Commissione. La direttiva è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è destinata agli Stati membri.
Disposizioni principali
Campo di applicazione ed esclusioni
L’art. 1 delimita l’ambito alle attività indipendenti di riassicurazione svolte da imprese di riassicurazione stabilite o da stabilire in uno Stato membro. Sono escluse le imprese di assicurazione soggette alle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE, gli enti e attività esclusi da tali direttive, nonché la riassicurazione esercitata o garantita da uno Stato membro quale riassicuratore di ultima istanza per sostanziale interesse pubblico.
Definizioni chiave
L’art. 2 definisce, tra l’altro, riassicurazione, impresa di riassicurazione captive, impresa di riassicurazione, succursale, stabilimento, Stato membro d’origine, partecipazione qualificata, stretti legami, impresa finanziaria, società veicolo e riassicurazione finite. Le definizioni si applicano anche ad alcune forme di presenza permanente e, in taluni casi, alla copertura di enti pensionistici aziendali o professionali.
Autorizzazione unica e requisiti di accesso
Gli artt. 3 e 4 subordinano l’accesso a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dallo Stato membro d’origine, valida in tutta l’Unione per stabilimento e libera prestazione di servizi. Gli artt. 5-8 richiedono una forma giuridica ammessa, oggetto sociale limitato alla riassicurazione e operazioni connesse, programma di attività, requisiti di onorabilità e competenza degli amministratori, assenza di stretti legami ostativi e amministrazione centrale nello stesso Stato della sede statutaria.
Controlli su azionisti e soci
Gli artt. 12-14 impongono la comunicazione preventiva dell’identità degli azionisti o soci titolari di partecipazioni qualificate e consentono il rifiuto dell’autorizzazione se la qualità degli stessi non garantisce una gestione sana e prudente. Sono previste consultazioni preventive tra autorità di Stati membri diversi e con autorità di vigilanza bancarie o finanziarie quando l’impresa è collegata a gruppi o controlli incrociati. Il rifiuto deve essere motivato e impugnabile; il mancato provvedimento entro sei mesi consente ricorso.
Vigilanza prudenziale dello Stato membro d’origine
L’art. 15 attribuisce allo Stato membro d’origine la competenza esclusiva sulla vigilanza finanziaria, comprese solvibilità, riserve tecniche, attivi a copertura, organizzazione amministrativa e controllo interno. L’art. 17 impone resoconto annuale, informazioni periodiche e poteri ispettivi e correttivi alle autorità competenti; l’art. 18 disciplina il trasferimento di portafoglio verso cessionari stabiliti nella Comunità, subordinandolo alla verifica del margine di solvibilità del cessionario.
Partecipazioni qualificate e poteri di intervento
Gli artt. 19-23 regolano acquisizione e dismissione di partecipazioni qualificate, soglie del 20 %, 33 % e 50 % e obblighi informativi verso le autorità. Le autorità possono opporsi entro tre mesi se la partecipazione compromette una gestione sana e prudente e possono adottare misure correttive, inclusa la sospensione dei diritti di voto o la nullità dei voti in caso di violazione degli obblighi di notifica o acquisto nonostante opposizione.
Segreto d’ufficio e cooperazione informativa
Gli artt. 24-30 impongono il segreto d’ufficio a funzionari, revisori ed esperti e regolano lo scambio di informazioni tra autorità UE e con paesi terzi, nonché con altre autorità finanziarie, organi di liquidazione, revisori, attuari e banche centrali. L’uso delle informazioni riservate è limitato a vigilanza, sanzioni e contenzioso, con condizioni rigorose per la trasmissione a paesi terzi e per l’eventuale divulgazione nell’ambito di procedimenti civili o commerciali in caso di insolvenza.
Obblighi dei revisori
L’art. 31 impone al revisore l’obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni che integrino violazioni sostanziali, pregiudichino la continuità aziendale o comportino il diniego della certificazione dei bilanci. L’obbligo si estende ai fatti rilevati presso imprese strettamente collegate e la segnalazione non viola vincoli contrattuali o legali di riservatezza.
Riserve tecniche e riserve di compensazione
Gli artt. 32 e 33 impongono la costituzione di riserve tecniche sufficienti e, per la riassicurazione del credito e taluni altri rami, di riserve di compensazione. Per il credito è prevista una franchigia di esenzione se i premi sono inferiori al 4 % del totale e a 2.500.000 EUR. Le regole di calcolo rinviano alla direttiva 91/674/CEE e, per la vita, in taluni casi alla direttiva 2002/83/CE.
Attivi a copertura delle riserve
L’art. 34 stabilisce principi prudenziali per gli investimenti a copertura delle riserve tecniche e della riserva di compensazione: sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, rendimento, congruenza, diversificazione e limitazione della concentrazione. Sono vietate imposizioni di investimenti in specifiche categorie di attivi o approvazioni/notifiche sistematiche; sono ammesse solo limitate regole quantitative nazionali giustificate prudentemente.
Margine di solvibilità e elementi ammessi
Gli artt. 35-36 definiscono l’obbligo permanente di disporre di un margine di solvibilità sufficiente e i relativi elementi costitutivi, includendo capitale versato, riserve, utili riportati, strumenti subordinati e taluni elementi aggiuntivi su domanda e con consenso dell’autorità. Sono previste deduzioni per partecipazioni e prestiti infragruppo, nonché limiti percentuali e regole specifiche per azioni, prestiti subordinati e utili futuri nel ramo vita fino al 31 dicembre 2009.
Margine di solvibilità richiesto e metodo di calcolo
Gli artt. 37-39 fissano il margine richiesto per riassicurazione non vita e vita, basato su due metodi alternativi: premi/contributi o sinistri degli ultimi esercizi, con soglie e coefficienti percentuali e possibilità di adattamenti per specifici rami o contratti. Per le imprese che esercitano sia vita sia non vita il margine richiesto è la somma dei due requisiti. Il calcolo può essere ridotto per riassicurazione malattia assimilabile alla vita, al ricorrere di specifiche condizioni tecniche.
Fondo di garanzia
L’art. 40 stabilisce che il fondo di garanzia corrisponde a un terzo del margine di solvibilità richiesto e non può essere inferiore a 3.000.000 EUR; per le captive gli Stati membri possono prevedere un minimo non inferiore a 1.000.000 EUR. L’art. 41 prevede revisione annuale degli importi in base all’indice europeo dei prezzi al consumo, con primo riesame il 10 dicembre 2007.
Imprese in difficoltà, piani di risanamento e revoca
Gli artt. 42-44 disciplinano i poteri di intervento in caso di carenze di solvibilità o irregolarità: divieto di libera disponibilità degli attivi, piano di risanamento o di finanziamento a breve termine, possibile aumento del margine richiesto, limitazione degli effetti della retrocessione e revoca dell’autorizzazione per inattività, perdita dei requisiti, mancata esecuzione dei piani o grave inadempimento. Le decisioni sono motivate e notificabili, con informazione alle altre autorità competenti.
Riassicurazione finite e società veicolo
Gli artt. 45 e 46 consentono agli Stati membri di introdurre regole speciali per la riassicurazione finite e impongono autorizzazione preventiva per le società veicolo, fissando condizioni su autorizzazione, contratti, governance, controlli interni, reporting e requisiti di solvibilità. Le misure nazionali devono essere comunicate senza indugio alla Commissione.
Libertà di stabilimento, servizi e imprese di paesi terzi
Gli artt. 47-50 tutelano il principio di parità di trattamento e coordinano le misure contro violazioni nello Stato ospitante, la liquidazione, nonché gli accordi con paesi terzi in materia di vigilanza ed equivalenza prudenziale. Gli artt. 49 e 50 vietano trattamenti più favorevoli alle imprese di riassicurazione con sede fuori dell’Unione e promuovono accordi internazionali per accesso al mercato e scambio di informazioni.
Gruppi, imprese madri di paesi terzi e vigilanza supplementare
Gli artt. 51-52 e le modifiche alla direttiva 98/78/CE estendono e adeguano la vigilanza supplementare ai gruppi con imprese di riassicurazione e alle strutture controllate da imprese madri di paesi terzi. Sono previsti obblighi informativi alla Commissione, valutazioni del trattamento nei paesi terzi e la possibilità di raccomandazioni o negoziazioni per migliorare l’accesso al mercato.
Modifiche delle direttive esistenti
Gli artt. 57-60 coordinano le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE: eliminano la vigilanza indiretta incompatibile con il nuovo regime, vietano di imporre garanzie di attivi per le riserve tecniche nei confronti di riassicuratori autorizzati, aggiornano le regole su riserve tecniche, partecipazioni, segreto d’ufficio e requisiti patrimoniali per le imprese di assicurazione che esercitano anche riassicurazione, e introducono consultazioni preventive per autorizzazioni e acquisizioni rilevanti.
Disposizioni transitorie e recepimento
L’art. 61 riconosce diritti acquisiti alle imprese già autorizzate o abilitate prima del 10 dicembre 2005, ma impone l’adeguamento pieno a decorrere dal 10 dicembre 2007; è possibile un ulteriore termine fino al 10 dicembre 2008 per alcune disposizioni. L’art. 62 esclude le imprese che abbiano cessato di stipulare nuovi contratti entro il 10 dicembre 2007. L’art. 63 consente di differire fino al 10 dicembre 2008 talune modifiche. L’art. 64 impone il recepimento entro dicembre 2007 e la comunicazione dei testi nazionali alla Commissione; la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
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