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Direttiva 2005/77

Direttiva 2005/77/CE della Commissione, dell’11 novembre 2005, recante modifica dell’allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

Normativa europea32005L0077

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2005/77/CE della Commissione modifica un punto dell’allegato V della direttiva 2000/29/CE, estendendo l’obbligo di passaporto delle piante a tutti i semi di tre specie vegetali specificamente indicate. L’intervento mira a rafforzare la protezione fitosanitaria contro la diffusione nella Comunità di organismi nocivi. Gli Stati membri devono recepire e applicare la modifica entro termini prestabiliti, con obblighi di pubblicazione, comunicazione alla Commissione e riferimento espresso alla direttiva.

Modifica l’allegato V della direttiva 2000/29/CE estendendo l’obbligo di passaporto delle piante a tutti i semi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L. quando circolano non localmente nella Comunità.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto destinatari della direttiva, e riguarda la circolazione interna nella Comunità di semi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L. La modifica incide sulle misure fitosanitarie e, in particolare, sull’obbligo di accompagnamento da passaporto delle piante per gli spostamenti non locali di tali semi; non introduce un regime generale per altri vegetali o prodotti vegetali oltre quelli espressamente indicati.

Modifica dell’allegato V della direttiva 2000/29/CE in materia di passaporto delle piante

La direttiva 2005/77/CE della Commissione interviene sul sistema fitosanitario dell’Unione modificando un punto dell’allegato V della direttiva 2000/29/CE. Il considerando evidenzia che la misura mira a rafforzare la protezione contro l’introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, estendendo un requisito già esistente a un ambito più ampio.

Obiettivo della modifica

La finalità è rendere più rigorosa la tutela fitosanitaria per alcuni semi, imponendo il passaporto delle piante per tutti gli spostamenti non locali all’interno della Comunità. La Commissione richiama il fatto che tale documento costituisce la prova del superamento dei controlli comunitari.

Ambito materiale

La modifica riguarda esclusivamente i semi di tre specie:

  • Helianthus annuus L.
  • Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.
  • Phaseolus L.

Prima della modifica, il passaporto delle piante era richiesto solo per i semi certificati di tali specie; la direttiva estende l’obbligo a tutti i semi delle medesime specie quando siano oggetto di spostamenti non locali all’interno della Comunità.

Contenuto dell’intervento normativo

L’articolo 1 sostituisce il testo dell’ultimo trattino dell’allegato V, parte A, sezione I, punto 2.4, della direttiva 2000/29/CE. Il nuovo testo elenca espressamente i semi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L. come prodotti per i quali è richiesto il passaporto delle piante.

Obblighi per gli Stati membri

Gli Stati membri devono:

  • adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2006 le misure nazionali di recepimento;
  • applicare tali disposizioni dal 1° maggio 2006;
  • comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza;
  • trasmettere alla Commissione anche il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nella materia disciplinata.

La direttiva consente agli Stati membri di scegliere le modalità del riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali, purché tale riferimento sia presente in sede di adozione o di pubblicazione ufficiale.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che restano liberi nella scelta della forma e dei mezzi di attuazione, ma vincolati al risultato di conformarsi alla modifica dell’allegato V entro il termine previsto.

Disposizioni principali

Estensione dell’obbligo di passaporto delle piante

L’articolo 1 sostituisce, nell’allegato V, parte A, sezione I, punto 2.4, della direttiva 2000/29/CE, l’ultimo trattino, prevedendo che il passaporto delle piante sia richiesto per tutti i semi di Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. e Phaseolus L., quando sono oggetto di spostamenti non locali all’interno della Comunità.

Termine di recepimento e applicazione nazionale

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare e pubblicare entro il 30 aprile 2006 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e applicarle dal 1° maggio 2006. Devono inoltre trasmettere immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni e una tavola di concordanza.

Obbligo di riferimento alla direttiva e comunicazione delle misure nazionali

L’articolo 2, paragrafo 1, prevede che, al momento dell’adozione, le misure nazionali contengano un riferimento alla direttiva oppure siano corredate di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla discrezionalità degli Stati membri. L’articolo 2, paragrafo 2, impone anche la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla direttiva.

Entrata in vigore

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Destinatari

L’articolo 4 dispone che i destinatari della direttiva sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacircolazione dei prodotti vegetaliprotezione delle piante

Testo integrale

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