Cassazione Civile, Ordinanza n. 21640/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasce da una polizza fideiussoria rilasciata a garanzia dell'anticipo di un aiuto pubblico per lo sviluppo rurale. Dopo la dichiarazione di decadenza dall'aiuto e il mancato rimborso dell'anticipo da parte del beneficiario, l'ente pubblico escuteva la garanzia e la compagnia pagava. La compagnia agiva quindi in regresso contro il garantito e otteneva decreto ingiuntivo; l'opposizione veniva rigettata dal Tribunale, ma la Corte d'appello revocava il decreto e ordinava anche la restituzione delle somme già corrisposte. In cassazione la compagnia deduceva violazione degli artt. 1218 e 1375 c.c., sostenendo che l'obbligo di restituzione dell'anticipo non nasceva dalla mera revoca o dalla ricezione della richiesta di revoca, ma dal verificarsi dei presupposti sostanziali di perdita del diritto al contributo; inoltre contestava che il pagamento alla stazione appaltante/ente fosse "male effettuato", perché l'escussione richiamava una nota AGEA precedente alla scadenza della polizza. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché generico e non confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva deciso esclusivamente sulla base dell'interpretazione dell'art. 3 della polizza e dell'art. 1334 c.c., rilevando che la garanzia cessava alla scadenza salvo che, entro quel termine, fossero stati avviati procedimenti di recupero e che la comunicazione al garante fosse pervenuta prima della scadenza; poiché la comunicazione era stata spedita e ricevuta solo dopo, la garanzia era già scaduta e la compagnia non avrebbe dovuto aderire all'escussione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della compagnia assicuratrice. Ha confermato l'esito favorevole al garante/beneficiario dell'appello, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato. La decisione è stata assunta perché il ricorso non censurava in modo specifico la vera ratio della sentenza impugnata, fondata sull'interpretazione del contratto di fideiussione e sulla tardività della comunicazione rilevante ai fini della permanenza della garanzia.
Norme richiamate
art. 1218 c.c.
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi della sentenza impugnata
art. 1375 c.c.
richiamato dalla ricorrente come parametro di leale collaborazione/ buona fede, ma non si confronta con la decisione di merito fondata sull'interpretazione del contratto
art. 1334 c.c.
"Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati"
la Corte lo richiama per affermare che la comunicazione rilevante ai fini dell'efficacia dell'atto deve essere pervenuta al destinatario entro il termine contrattuale; la mera spedizione non basta
art. 96, terzo comma, c.p.c.
la Corte d'appello aveva rigettato la domanda risarcitoria per lite temeraria perché infondata; il punto non è stato oggetto di censura decisiva in cassazione
artt. 342 e 348-bis c.p.c.
menzionati come eccezioni della resistente in appello per chiedere l'inammissibilità del gravame; nel giudizio di legittimità non costituiscono la ratio della decisione
art. 380 bis-1 c.p.c.
richiamato per il deposito delle memorie nel giudizio di cassazione
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a prospettare una diversa ricostruzione giuridica o fattuale non decisiva rispetto alla motivazione effettivamente adottata dal giudice di merito.
- Quando la decisione di merito si fonda sull'interpretazione di una clausola contrattuale, la censura in cassazione deve investire specificamente quella clausola e la sua lettura, non potendo sostituirsi con doglianze astratte su principi generali estranei alla motivazione.
- Se una garanzia fideiussoria prevede la cessazione automatica alla scadenza salvo che, entro quel termine, siano stati avviati procedimenti di recupero e la relativa comunicazione sia pervenuta al garante, la rilevanza della comunicazione è disciplinata dall'art. 1334 c.c.: conta la ricezione, non la sola spedizione.
- L'assicuratore o garante professionale che disponga del testo contrattuale non può fondare la propria difesa su una lettura omissiva della clausola di durata quando la sentenza di merito abbia accertato che la comunicazione utile è pervenuta dopo la scadenza della polizza.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
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