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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/294

Regolamento (UE) 2017/294 della Commissione, del 20 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 748/2009 relativo all'elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo che figurano nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore aereo (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0294

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco degli operatori aerei predisposto dalla Commissione ai fini dell’applicazione del sistema UE di scambio delle quote di emissioni per il trasporto aereo. La modifica si limita a sostituire l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con un nuovo elenco, basato sui dati più recenti trasmessi da Eurocontrol. L’atto sottolinea inoltre che l’assoggettamento al sistema ETS deriva dall’esercizio dell’attività aerea rilevante e non dalla sola presenza nell’elenco commissionale.

Modifica l’elenco degli operatori aerei soggetti al sistema UE di scambio delle quote di emissione, aggiornando l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 e lo Stato membro di riferimento di ciascun operatore.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori aerei inclusi nell’elenco di cui al regolamento (CE) n. 748/2009, cioè ai soggetti che hanno svolto una delle attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE al 1° gennaio 2006 o successivamente a tale data. L’effetto è rilevante ai fini dell’individuazione dello Stato membro di riferimento competente per la regolamentazione dell’operatore nell’ambito del sistema UE ETS aviazione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE; l’allegato sostituito contiene la lista aggiornata degli operatori per Stato membro di attribuzione. Non introduce esclusioni esplicite, ma il considerando chiarisce che l’inclusione nel sistema ETS dipende dall’effettivo svolgimento dell’attività di trasporto aereo e non dall’inserimento nell’elenco della Commissione.

Aggiornamento dell’elenco degli operatori aerei ETS

Il regolamento (UE) 2017/294 della Commissione modifica il regolamento (CE) n. 748/2009, che contiene l’elenco degli operatori aerei rilevanti ai fini del sistema UE di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra per l’aviazione. L’intervento si inserisce nel quadro della direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla direttiva 2008/101/CE, che ha incluso il trasporto aereo nell’EU ETS.

Finalità dell’atto

La Commissione richiama che l’elenco degli operatori aerei serve soprattutto a ridurre gli oneri amministrativi, consentendo di individuare lo Stato membro di riferimento competente per la regolazione di ciascun operatore. Il regolamento è adottato per aggiornare l’allegato sulla base degli ultimi dati disponibili trasmessi da Eurocontrol e per rispettare il termine di aggiornamento annuale previsto dall’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.

Ambito materiale e criterio di assoggettamento

Il considerando 4 chiarisce un punto rilevante: l’assoggettamento di un operatore aereo al sistema ETS non dipende dalla sua presenza nell’elenco della Commissione, ma dall’effettivo svolgimento di una delle attività di trasporto aereo ricomprese nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. L’elenco ha quindi natura ricognitiva e organizzativa, non costitutiva dell’obbligo di partecipazione al sistema.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con quello allegato al regolamento 2017/294. Il nuovo allegato riporta, per ciascuno Stato membro competente, l’elenco degli operatori aerei con il relativo numero CRCO, il nome dell’operatore e lo Stato di appartenenza dell’operatore. Per gli operatori e i professionisti del settore, ciò assume rilievo ai fini dell’individuazione dell’autorità nazionale competente e della corretta gestione degli adempimenti ETS.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e non richiede misure nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato con l’elenco degli operatori aerei

L’articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell’allegato del regolamento (CE) n. 748/2009 con l’allegato del presente regolamento. Il nuovo allegato contiene l’elenco aggiornato degli operatori aerei e indica, per ciascuno, il numero di identificazione CRCO, il nome dell’operatore e lo Stato dell’operatore.

Base giuridica e finalità dell’intervento

Il regolamento è adottato sulla base dell’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE. La finalità è allineare l’elenco annuale degli operatori aerei alla disciplina ETS aviazione, riducendo gli oneri amministrativi tramite l’indicazione dello Stato membro di riferimento competente.

Criterio di inclusione nel sistema ETS aviazione

I considerando chiariscono che l’inserimento di un operatore aereo nel sistema di scambio delle quote dell’Unione dipende dallo svolgimento di un’attività di trasporto aereo rientrante nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE e non è subordinato all’iscrizione nell’elenco stabilito dalla Commissione.

Fonte dei dati e aggiornamento annuale

Le modifiche dell’elenco si basano sugli ultimi dati trasmessi da Eurocontrol. Il regolamento richiama l’esigenza di rispettare il termine per l’aggiornamento annuale dell’elenco previsto dall’articolo 18 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2003/87/CE.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientetrasporto aereoclimaenergiadiritto dell’unione europea

Testo integrale

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