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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/307

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione, del 21 febbraio 2017, relativo all'autorizzazione dell'estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza l’estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi, classificandolo nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’autorizzazione si fonda sulla valutazione EFSA, che ne ha escluso effetti negativi su salute animale, salute umana e ambiente alle condizioni d’impiego previste, pur segnalando rischi per gli utilizzatori in assenza di adeguate misure di protezione. Sono fissate condizioni di impiego, obblighi di etichettatura, un tenore massimo raccomandato e un periodo transitorio per l’adeguamento del mercato.

Autorizzazione dell’estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione dei cani, nella categoria degli additivi organolettici.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi nell’Unione europea che producono, etichettano, immettono sul mercato o utilizzano l’estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo, alle premiscele che lo contengono e ai mangimi composti o alle materie prime per mangimi che lo incorporano. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali ad eccezione dei cani. Sono previste misure transitorie per prodotti e mangimi fabbricati ed etichettati prima di specifiche date del 2017, 2018 e 2019, con commercializzazione e uso consentiti fino a esaurimento scorte. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Autorizzazione dell’estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/307 della Commissione autorizza l’uso dell’estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera come additivo per mangimi, in continuità con la rivalutazione prevista dal regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Il provvedimento recepisce il parere EFSA del 20 aprile 2016, che ha ritenuto la sostanza sicura per animali, consumatori e ambiente alle condizioni proposte, ma ha evidenziato possibili rischi per gli utilizzatori.

Base giuridica e contesto della rivalutazione

L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per mangimi e prevede la rivalutazione degli additivi già autorizzati ai sensi della direttiva 70/524/CEE. L’estratto secco di uva era già autorizzato per un periodo illimitato ai sensi di tale direttiva ed era stato poi iscritto nel registro degli additivi come prodotto esistente. Su domanda presentata ai sensi degli articoli 7 e 10 del regolamento (CE) n. 1831/2003, la Commissione ha quindi proceduto a una nuova autorizzazione nell’ambito degli additivi organolettici.

Valutazione di sicurezza ed efficacia

La Commissione richiama il parere EFSA, secondo cui l’estratto secco di uva, alle condizioni d’impiego proposte, non ha effetti negativi sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull’ambiente. L’Autorità ha inoltre ritenuto che la funzione dell’estratto nei mangimi sia analoga a quella negli alimenti, dove è già considerato efficace per aumentare aroma e appetibilità. Il regolamento precisa tuttavia che, in mancanza di dati completi sulla sicurezza degli utilizzatori, la sostanza deve essere considerata potenzialmente pericolosa per via inalatoria, cutanea e oculare, nonché sensibilizzante per pelle e vie respiratorie.

Condizioni di autorizzazione e specifiche tecniche

L’allegato classifica l’additivo nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti. L’additivo è identificato con il numero 2b485 ed è descritto come miscela di estratti di semi e bucce, con specifiche compositive dettagliate: almeno 80 % di polifenoli espressi in catechina equivalente, almeno 60 % di proantocianidine, almeno 0,75 % di antociani e antocianidine e non oltre il 10 % di acqua. Sono inoltre indicati il numero CoE 485, il numero CAS 85594-37-2 e il numero FEMA 4045.

Per il controllo analitico, l’allegato prevede l’uso di HPLC-UV per l’identificazione dell’acido gallico come fito-marcatore e di spettrofotometria a 280 nm per la quantificazione dei polifenoli totali espressi in catechina equivalente.

Modalità di impiego, tenore massimo e etichettatura

L’additivo può essere immesso sul mercato e impiegato come preparato e deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono riportare le condizioni di magazzinaggio e di stabilità.

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è fissato in 100 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. Tale valore deve essere riportato in etichetta dell’additivo con una dicitura specifica. Quando il tenore nel mangime completo supera tale limite, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva.

Protezione degli utilizzatori

Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di predisporre procedure operative e misure organizzative per evitare o ridurre i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o minimizzati con misure organizzative, l’utilizzo dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione dell’apparato respiratorio, guanti e occhiali di sicurezza.

Misure transitorie

Per evitare effetti immediati sul mercato, il regolamento consente un periodo transitorio. L’additivo e le premiscele prodotte ed etichettate prima del 14 ottobre 2017 secondo la normativa precedente possono essere commercializzati e usati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, la deroga vale per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 14 marzo 2018; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, fino ai prodotti fabbricati ed etichettati prima del 14 marzo 2019.

Entrata in vigore e durata dell’autorizzazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Nell’allegato è inoltre indicata la fine del periodo di autorizzazione al 14 marzo 2027.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

L’estratto secco di uva Vitis vinifera spp. vinifera è autorizzato come additivo per mangimi ai sensi dell’articolo 1, nella categoria degli additivi organolettici e nel gruppo funzionale delle sostanze aromatizzanti, alle condizioni indicate nell’allegato.

Ambito oggettivo e specie interessate

L’autorizzazione riguarda l’impiego dell’additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali, con esclusione dei cani. L’additivo è immesso sul mercato come preparato e incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.

Caratteristiche e metodo di analisi

L’allegato identifica l’additivo con numero 2b485 e ne descrive la composizione: miscela di estratti di semi e bucce, con almeno 80 % di polifenoli espressi in catechina equivalente, almeno 60 % di proantocianidine, almeno 0,75 % di antociani e antocianidine e massimo 10 % di acqua. Sono indicati il numero CoE 485, il numero CAS 85594-37-2 e il numero FEMA 4045. Il metodo analitico prevede HPLC-UV per l’identificazione dell’acido gallico come fito-marcatore e spettrofotometria a 280 nm per la quantificazione dei polifenoli totali.

Condizioni d’uso e tenore raccomandato

Il tenore massimo raccomandato di sostanza attiva è pari a 100 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %. L’additivo e le premiscele devono essere utilizzati nel rispetto delle condizioni di magazzinaggio e stabilità indicate nelle istruzioni per l’uso.

Obblighi di etichettatura

L’etichetta dell’additivo deve riportare la dicitura: "Tenore massimo raccomandato di sostanza attiva nel mangime completo con un tasso di umidità del 12 %: 100 mg/kg". Se il tenore dell’additivo nel mangime completo supera 100 mg/kg, l’etichetta delle premiscele, delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti deve indicare gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta di sostanza attiva.

Sicurezza degli utilizzatori

Poiché mancano dati completi sulla sicurezza degli utilizzatori, l’additivo è considerato potenzialmente pericoloso per le vie respiratorie, la pelle e gli occhi e come sensibilizzante cutaneo e delle vie respiratorie. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere usati dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione respiratoria, guanti e occhiali di sicurezza.

Misure transitorie

I prodotti e le premiscele contenenti la sostanza, prodotti ed etichettati prima del 14 ottobre 2017 in conformità alle norme previgenti, possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte. Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare, il regime transitorio vale per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 14 marzo 2018; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, per prodotti fabbricati ed etichettati prima del 14 marzo 2019.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La data finale del periodo di autorizzazione indicata nell’allegato è il 14 marzo 2027.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi per mangimietichettatura dei mangimisicurezza alimentaresalute degli animali

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