Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/308

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/308 della Commissione, del 21 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di specifici ortofrutticoli. Tali valori sono fissati dall'allegato per ciascun codice NC e, quando previsto, per singole origini di paesi terzi. Il provvedimento opera nell'ambito delle regole del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinare il prezzo di entrata di taluni prodotti ortofrutticoli.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, in relazione ai codici NC indicati e alle origini/pesi di riferimento elencati per ciascun prodotto. Incide sul calcolo del prezzo di entrata ai fini doganali e commerciali; non disciplina in via generale tutti i prodotti agricoli né tutte le importazioni, ma solo le categorie espressamente elencate. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/308: valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento aggiorna i valori forfettari all'importazione che servono a determinare il prezzo di entrata di specifici prodotti ortofrutticoli importati da paesi terzi. Si tratta di un atto di esecuzione adottato dalla Commissione nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e della disciplina applicativa del regolamento (UE) n. 543/2011.

Contesto normativo e finalità

Il provvedimento richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che stabilisce i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il considerando evidenzia che il valore forfettario è calcolato ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili; per questo il regolamento entra in vigore immediatamente al momento della pubblicazione.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente taluni ortofrutticoli freschi identificati tramite codici NC nell'allegato. I valori sono differenziati per origine geografica, con riferimento ai codici dei paesi terzi indicati in nota. Il codice "ZZ" è espressamente definito come "altre origini".

Disposizioni operative

L'articolo 1 rinvia integralmente all'allegato per la determinazione dei valori forfettari all'importazione applicabili ai prodotti elencati. L'allegato riporta importi in EUR/100 kg per i seguenti gruppi di merci, tra gli altri: 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori diversi a seconda del paese di origine (ad esempio IL, MA, TN, TR, EG, ZA, CN, US, CL, JM) o della categoria "altre origini".

Entrata in vigore ed effetti

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore import, ciò comporta l'applicazione immediata dei valori indicati nell'allegato ai fini del calcolo del prezzo di entrata.

Disposizioni principali

Base normativa e funzione del valore forfettario

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I valori forfettari all'importazione sono utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata dei prodotti ortofrutticoli interessati.

Fissazione dei valori per i prodotti elencati nell'allegato

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 siano quelli riportati nell'allegato. L'allegato contiene valori espressi in EUR/100 kg per vari codici NC, distinti per paese terzo di origine, con indicazione del codice "ZZ" per "altre origini".

Decorrenza e applicabilità

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturapolitica commercialedoganeorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.