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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/296

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/296 della Commissione, del 20 febbraio 2017, recante duecentosessantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dà'esh) e di Al-Qaeda

Normativa europea32017R0296

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone e entità soggette a congelamento di fondi e risorse economiche per il collegamento con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La modifica recepisce l’aggiornamento deciso il 15 febbraio 2017 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’intervento è tecnico e mira a precisare e sostituire i dati identificativi di quattro soggetti già inseriti in elenco.

Modifica puntuale dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per aggiornare i dati identificativi di quattro persone soggette a misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea, a tutti gli Stati membri e a tutti i soggetti tenuti a rispettare il congelamento di capitali e risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato I, cioè l’elenco delle persone fisiche, dei gruppi e delle entità assoggettati alle misure restrittive; nel caso concreto sono aggiornate le voci di quattro persone fisiche. Non introduce nuove categorie di destinatari né nuove misure sostanziali, ma modifica dati identificativi e riferimenti di designazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/296 della Commissione, del 20 febbraio 2017

Il regolamento interviene in modo mirato sul sistema sanzionatorio dell’Unione relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda, modificando il regolamento (CE) n. 881/2002. La finalità è allineare l’allegato I alle decisioni assunte il 15 febbraio 2017 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, aggiornando le informazioni identificative di quattro persone già inserite nell’elenco soggetto a congelamento di capitali e risorse economiche.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Nei considerando si ricorda che l’allegato I contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche e che la modifica discende dall’aggiornamento dell’elenco ONU deciso il 15 febbraio 2017.

Ambito dell’intervento

L’atto non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma opera una modifica tecnica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L’effetto pratico è quello di aggiornare i dati identificativi di quattro soggetti già designati, così da garantire coerenza tra l’elenco unionale e quello delle Nazioni Unite.

Contenuto delle modifiche all’allegato

L’allegato del regolamento sostituisce integralmente le voci relative a:

  • Sayf-Al Adl, con aggiornamento di alias, data di nascita, luogo di nascita, cittadinanza e riferimento alla designazione;
  • Seifallah Ben-Hassine, con aggiornamento del luogo di nascita, della cittadinanza e del riferimento alla designazione;
  • Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi, con aggiornamento del luogo di nascita, della cittadinanza e del riferimento alla designazione, oltre alla conferma dei dati di passaporto e identificazione nazionale;
  • Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'Al-'Anizi, con aggiornamento della data di nascita, della cittadinanza, della localizzazione geografica e del riferimento alla designazione.

Per tutte e quattro le voci, la data di designazione è ricondotta alla formulazione prevista dall’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale. Per gli operatori, ciò implica l’obbligo immediato di applicare l’allegato aggiornato nell’ambito delle verifiche su soggetti sottoposti a misure restrittive.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda le voci di quattro persone fisiche incluse nell’elenco soggetto a congelamento di capitali e risorse economiche.

Sostituzione dei dati identificativi di quattro persone fisiche

L’allegato sostituisce e aggiorna i dati identificativi delle voci relative a Sayf-Al Adl, Seifallah Ben-Hassine, Abd Al-Rahman Bin 'Umayr Al-Nu'Aymi e Abd Al-Rahman Khalaf 'Ubayd Juday'Al-'Anizi. Gli aggiornamenti riguardano alias, data e luogo di nascita, cittadinanza/nazionalità, eventuali dati di passaporto o identificazione nazionale e la data di designazione riferita ora all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre stabilito che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di capitalilotta al terrorismo

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