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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/297

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/297 della Commissione, del 20 febbraio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32017R0297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all’importazione per alcuni ortofrutticoli, che servono a determinare il prezzo di entrata nell’ambito della disciplina UE dei mercati agricoli. I valori sono fissati nell’allegato per specifici codici NC e Paesi terzi di origine. L’atto è di applicazione immediata, entra in vigore il giorno della pubblicazione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni ortofrutticoli freschi individuati nell’allegato del regolamento, per i codici NC elencati e per le specifiche origini Paese indicate mediante la nomenclatura dei paesi terzi. I valori sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE degli ortofrutticoli. Il regolamento produce effetti in tutti gli Stati membri, è direttamente applicabile e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/297 della Commissione fissa i valori forfettari all’importazione per alcuni ortofrutticoli, strumento tecnico utilizzato nel sistema del prezzo di entrata previsto dalla normativa agricola dell’Unione. L’atto si inserisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l’articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che il sistema dei valori forfettari deriva dai criteri fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e che i valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.

Contenuto normativo

L’articolo 1 dispone che i valori forfettari all’importazione di cui all’articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell’allegato del regolamento. L’allegato riporta tali valori in EUR/100 kg, distinti per codice NC e per codice del Paese terzo di origine, includendo, tra gli altri, prodotti classificati ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90. Le origini considerate comprendono, tra le altre, Israele (IL), Marocco (MA), Tunisia (TN), Turchia (TR), Egitto (EG), Sudafrica (ZA), Cina (CN), Stati Uniti (US), Cile (CL), Giamaica (JM) e il codice ZZ per 'altre origini'.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. La finalità è fissare i valori forfettari all’importazione per i prodotti e i periodi previsti dall’allegato XVI, parte A, del regolamento (UE) n. 543/2011, in attuazione dei criteri derivanti dagli accordi commerciali multilaterali dell’Uruguay Round.

Determinazione dei valori forfettari

I valori forfettari all’importazione sono calcolati ogni giorno feriale, sulla base di dati giornalieri variabili, conformemente all’articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento in esame recepisce tali valori per il periodo di riferimento e li riporta nell’allegato in EUR/100 kg, distinti per codice NC e codice del Paese terzo.

Allegato con i valori per prodotto e origine

L’allegato elenca i valori forfettari all’importazione per diversi prodotti ortofrutticoli, tra cui i codici NC 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 91 00, 0709 93 10, 0805 10 22/24/28, 0805 21 10/90, 0805 29 00, 0805 22 00, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con importi differenziati in funzione dell’origine (ad esempio IL, MA, TN, TR, EG, ZA, CN, US, CL, JM e ZZ). Il codice ZZ indica le 'altre origini'.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleimportazioni doganali

Testo integrale

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