Regolamento (UE) 2017/295
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/295 della Commissione, del 20 febbraio 2017, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni di pollame in Francia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce una partecipazione finanziaria dell’Unione pari al 50% delle spese sostenute dalla Francia per compensare il mercato avicolo colpito dall’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità H5. Definisce in modo puntuale le categorie di perdite ammissibili, i tassi forfettari per capo o per capo/giorno, i massimali e le condizioni di esclusione del doppio finanziamento. Impone inoltre controlli amministrativi e materiali da parte delle autorità francesi e la comunicazione alla Commissione della liquidazione dei pagamenti. L’applicazione è immediata, dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Misure eccezionali di sostegno del mercato per compensare in Francia le perdite nel settore delle carni di pollame causate da 81 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità H5.
Ambito di applicazione
Si applica alle spese sostenute dalla Francia per sostenere il mercato delle carni di pollame gravemente colpito dagli 81 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 notificati tra il 24 novembre 2015 e il 5 agosto 2016. Riguarda gli allevamenti avicoli situati nelle parti della Francia individuate nella legislazione unionale e francese richiamata nell’allegato, e limita la partecipazione finanziaria dell’Unione alle perdite non compensate da aiuti di Stato, assicurazioni o altri contributi UE ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. Le spese sono ammissibili solo per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria e solo se pagate ai beneficiari entro il 30 settembre 2017.
Misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni di pollame in Francia
Il regolamento attua una misura eccezionale di sostegno del mercato per la Francia, motivata dall’impatto di 81 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati tra il 24 novembre 2015 e il 5 agosto 2016. L’intervento unionale si fonda sull’articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e mira a compensare perdite produttive e costi derivanti dalle restrizioni veterinarie e di polizia sanitaria adottate a livello unionale e nazionale.
Contesto sanitario e misure nazionali e unionali
La Commissione richiama che la Francia ha notificato numerosi focolai nella Francia sudoccidentale, coinvolgendo varie specie avicole, tra cui anatre, oche, galline ovaiole, tacchini, polli, faraone e quaglie. Le autorità francesi hanno adottato tempestivamente misure di controllo, monitoraggio e prevenzione, istituendo zone di protezione, di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni, anche mediante le decisioni di esecuzione (UE) 2015/2239, 2015/2460, 2016/42, 2016/237 e 2016/447, nonché attraverso atti nazionali richiamati nell’allegato.
Le misure hanno comportato, tra l’altro:
- il divieto di immissione negli allevamenti di anatre e oche nelle aree restrittive;
- il divieto di movimentazione di una parte rilevante della popolazione avicola e del commercio di pollame vivo al di fuori dell’ulteriore zona soggetta a restrizioni;
- il prolungamento dei periodi di fermo per altre specie avicole.
Portata dell’intervento finanziario
L’Unione partecipa nella misura del 50% alle spese sostenute dalla Francia. L’ammissibilità è però circoscritta alle spese riferite:
- al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria elencate nell’allegato;
- agli allevamenti ubicati nelle parti della Francia indicate nell’allegato;
- ai pagamenti effettivamente versati ai beneficiari entro il 30 settembre 2017.
È inoltre espressamente esclusa l’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Categorie di perdite compensate
Il regolamento individua quattro macro-aree di compensazione.
1. Perdita di produzione di oche e anatre La misura copre gli allevamenti di oche e anatre nelle zone di protezione, sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, con tassi forfettari differenziati in funzione di:
- specie;
- fase del ciclo produttivo;
- metodo produttivo (standard, biologico, Label Rouge, IGP);
- tipologia del prodotto (animali vivi, carcasse intere, pezzi, trasformati);
- distinzione tra ciclo breve e ciclo lungo.
Sono previsti importi specifici per anatre Mulard, anatre muschiate, germani reali e oche, fino al massimale di 40.000.002 EUR.
2. Galline ovaiole a fine ciclo e Gallus domesticus Per le galline ovaiole giunte a fine ciclo e per i galli e galline della specie Gallus domesticus nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, sono compensabili:
- la perdita di produzione connessa al trasporto, all’abbattimento nei macelli e alla distruzione;
- l’abbattimento e la distruzione direttamente in allevamento.
Il massimale complessivo è pari a 519.155 EUR.
3. Prolungamento dei periodi di fermo Per polli standard, biologici, Label Rouge o allevati all’aperto, galletti, faraone Label Rouge o allevate all’aperto, tacchini e quaglie, ubicati nelle zone di protezione, sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, il regolamento riconosce un sostegno per il prolungamento dei periodi di fermo. Gli importi sono espressi per capo al giorno e variano a seconda della categoria produttiva, con un tetto complessivo di 1.430.908 EUR.
4. Perdita di produzione di polli e altri avicoli vivi È prevista una compensazione per:
- polli vivi in fase di avviamento;
- faraone vive in fase di avviamento;
- tacchini vivi in fase di avviamento destinati al mercato nazionale francese o al mercato unionale;
- galline ovaiole vive in fase di avviamento;
- polli adulti vivi;
- faraone adulte vive.
Anche in questo caso sono previsti tassi forfettari per capo e un tetto complessivo di 545.152 EUR.
Massimali, codici NC e prevenzione della sovracompensazione
Il regolamento fissa per ciascuna voce:
- tassi forfettari unitari;
- quantitativi massimi di capi ammissibili;
- importi massimi parziali;
- un importo massimo complessivo per ciascuna misura.
I prodotti sono identificati anche tramite codici NC, a conferma della natura puntuale e tecnica del meccanismo di compensazione. Il considerando evidenzia che i valori sono stati stabiliti sulla base di studi tecnici ed economici o di documentazione contabile, proprio per evitare sovracompensazioni.
Esclusione di altri ristori
L’articolo 3 esclude la partecipazione finanziaria dell’Unione per gli animali e i prodotti già compensati:
- da aiuti di Stato;
- da assicurazioni;
- da contributi finanziari dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014.
La disciplina è quindi costruita in modo da evitare duplicazioni di ristoro sul medesimo danno.
Controlli, pagamento e recupero
La Francia deve svolgere controlli amministrativi e materiali ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. I controlli riguardano in particolare:
- l’ammissibilità del richiedente;
- l’ammissibilità, la quantità e il valore della perdita effettiva di produzione;
- l’assenza di altri finanziamenti per le stesse perdite.
I pagamenti possono essere eseguiti prima della conclusione di tutti i controlli, compresi quelli in loco, ma se l’ammissibilità non è confermata le somme devono essere rimborsate e si applicano sanzioni.
Obblighi di comunicazione, vigore e applicazione
Le autorità francesi devono comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti, così da consentire il controllo finanziario dell’Unione. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Partecipazione finanziaria dell’Unione e condizioni di ammissibilità
L’Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dalla Francia per sostenere il mercato delle carni di pollame colpito dagli 81 focolai di influenza aviaria H5. Sono ammissibili solo le spese relative al periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nell’allegato, solo per gli allevamenti ubicati nelle parti della Francia ivi individuate e solo se pagate dalla Francia ai beneficiari entro il 30 settembre 2017. Non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014.
Tipologie di perdite compensate e importi massimi
Sono previste quattro categorie di sostegno: perdita di produzione di oche e anatre nelle zone regolamentate; perdita di produzione, abbattimento e distruzione di galline ovaiole a fine ciclo e di galli e galline Gallus domesticus; prolungamento dei periodi di fermo per polli, galletti, faraone, tacchini e quaglie; perdita di produzione di polli vivi, faraone vive, tacchini vivi, galline ovaiole vive, polli adulti vivi e faraone adulte vive. Per ciascuna categoria sono fissati tassi forfettari per capo o per capo/giorno e massimali complessivi, rispettivamente fino a 40.000.002 EUR, 519.155 EUR, 1.430.908 EUR e 545.152 EUR.
Tassi forfettari per oche e anatre
Per la perdita di produzione di oche e anatre nelle zone di protezione, sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni si applicano tassi differenziati per specie, fase produttiva, metodo produttivo e tipo di prodotto (animali vivi, carcasse intere, pezzi, trasformati), inclusi i prodotti standard, biologici, Label Rouge e IGP. Il regolamento distingue anche tra ciclo produttivo breve e lungo e prevede importi specifici per anatre Mulard, anatre muschiate, germani reali e oche, con indicazione dei relativi codici NC e del numero massimo di capi ammissibili.
Compensazione per galline ovaiole e Gallus domesticus
Per le galline ovaiole a fine ciclo e per i galli e galline della specie Gallus domesticus ubicate nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, il regolamento prevede un importo forfettario per capo in caso di trasporto, abbattimento nei macelli e distruzione, nonché un importo più elevato per l’abbattimento e la distruzione direttamente in allevamento. I massimali sono fissati in 1.902.064 capi per la prima ipotesi e 15.222 capi per la seconda.
Compensazione per il prolungamento dei periodi di fermo
Per i periodi di fermo prolungati nelle zone di protezione, di sorveglianza e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni, il regolamento stabilisce tassi per capo al giorno per polli standard, biologici, Label Rouge o allevati all’aperto, galletti, faraone Label Rouge o allevate all’aperto, tacchini e quaglie. Per ciascuna categoria sono indicati tassi giornalieri, quantitativi massimi di capi e importi massimi parziali, in un tetto complessivo di 1.430.908 EUR.
Compensazione per la perdita di produzione di polli e altri avicoli vivi
Per la perdita di produzione di polli vivi in avviamento, faraone vive in avviamento, tacchini vivi in avviamento destinati al mercato nazionale francese o al mercato unionale, galline ovaiole vive in avviamento, polli adulti vivi e faraone adulte vive, sono previsti tassi forfettari per capo con massimali per specie e un tetto complessivo di 545.152 EUR.
Esclusione del doppio finanziamento e della sovracompensazione
La partecipazione finanziaria dell’Unione è limitata agli animali e ai prodotti che non siano stati compensati da aiuti di Stato o assicurazioni e che non abbiano già ottenuto contributi finanziari dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014. I considerando richiamano l’esigenza di evitare sia la sovracompensazione sia il doppio finanziamento.
Controlli da parte della Francia
La Francia deve effettuare controlli amministrativi e materiali ai sensi degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013. In particolare deve verificare l’ammissibilità del richiedente, la quantità e il valore dell’effettiva perdita di produzione e l’assenza di altri finanziamenti destinati a compensare le stesse perdite. Gli aiuti possono essere pagati anche prima della conclusione di tutti i controlli, ma se l’ammissibilità non è confermata le somme devono essere rimborsate e si applicano sanzioni.
Comunicazione della liquidazione dei pagamenti e decorrenza
Le autorità francesi devono comunicare alla Commissione la liquidazione dei pagamenti. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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