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Sentenza

Sentenza n. 4452/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'annullamento: A) del provvedimento del Questore di Napoli, prot. n. -OMISSIS- del 27 gennaio 2023, notificato il 7 febbraio 2023, c.d. D.A.Spo, a oggetto l'ordinanza di divieto di accesso alle manifestazioni sportive per anni uno (1); B) se e in quanto occorra, della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 ed 8 della legge 241/1990 volta all'adozione della detta ordinanza, notificata in data 28 dicembre 2022; C) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali.

Giustizia amministrativa202301502

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza del Questore di Napoli recante divieto di accesso alle manifestazioni sportive per la durata di un anno, con estensione ai luoghi di sosta, transito e trasporto dei tifosi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il DASPO adottato dal Questore, nonché la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti presupposti. La misura traeva origine dal rinvenimento, durante un controllo e una successiva perquisizione, di un teaser custodito nel bracciolo dell'autovettura sulla quale viaggiava il ricorrente, con conseguente denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110/1975. Il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, che la detenzione dell'oggetto non fosse sufficiente a giustificare il DASPO, anche perché egli era incensurato. Con un secondo motivo ha ribadito l'assenza di pericolosità della condotta. Con un terzo motivo ha lamentato l'omessa considerazione delle osservazioni presentate in sede procedimentale, richiamando anche il rigetto, da parte del GIP, della richiesta di decreto penale di condanna. L'amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate congiuntamente le censure relative all'insufficienza della condotta, all'assenza di pericolosità e alla mancata considerazione delle osservazioni difensive. Il Collegio ha qualificato il DASPO come misura di prevenzione e ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esercizio del potere previsto dall'art. 6 della legge n. 401/1989, la denuncia per uno dei reati espressamente contemplati dalla norma, unitamente alla valutazione amministrativa della pericolosità della condotta rispetto all'ordine e alla sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive. Il possesso di un teaser occultato nell'autovettura è stato considerato sintomatico di specifica pericolosità, anche alla luce della non contestata assidua frequentazione degli impianti sportivi da parte del ricorrente. Il rigetto della richiesta di decreto penale di condanna non è stato ritenuto decisivo: la valutazione amministrativa è autonoma rispetto a quella penale e risponde a criteri diversi, non richiedendo l'accertamento della responsabilità oltre ogni ragionevole dubbio. Secondo il TAR, la motivazione del GIP evidenziava comunque la presenza di elementi indiziari, pur non sufficienti per una condanna senza contraddittorio dibattimentale. Le spese di lite sono state compensate per la particolarità delle questioni esaminate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401

    Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime.

    La disposizione consente l'adozione del DASPO quale misura preventiva nei confronti, tra gli altri, dei soggetti denunciati per i reati espressamente indicati dalla norma, anche quando la condotta non sia stata accertata con sentenza penale definitiva, purché la valutazione amministrativa evidenzi una pericolosità rilevante per l'ordine e la sicurezza pubblica in relazione alle manifestazioni sportive.

  • art. 4 l. 18 aprile 1975, n. 110

    La denuncia per porto di armi od oggetti atti ad offendere costituisce, secondo la decisione, il presupposto tipizzato richiamato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989.

  • art. 4 l. 22 maggio 1975, n. 152

    La norma è richiamata nell'elenco dei reati rilevanti ai fini del DASPO previsto dall'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989.

  • artt. 7 e 8 l. 7 agosto 1990, n. 241

    La comunicazione di avvio del procedimento ha consentito al destinatario di presentare osservazioni; il TAR ha comunque escluso che le deduzioni difensive imponessero una diversa conclusione, ritenendo legittima la valutazione di pericolosità compiuta dall'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La norma è richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone indicate nella sentenza.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Il DASPO è una misura di prevenzione e può essere adottato dal Questore sulla base di una denuncia per uno dei reati tassativamente richiamati dall'art. 6, comma 1, della legge n. 401/1989, senza necessità di una condanna penale definitiva, purché la condotta risulti sintomatica di una pericolosità attuale o potenziale per l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive.
  • La valutazione amministrativa che sorregge il DASPO è autonoma rispetto all'accertamento della responsabilità penale: il mancato raggiungimento, nel processo penale, della soglia probatoria dell'oltre ogni ragionevole dubbio non impedisce l'adozione della misura preventiva quando permangano elementi indiziari e fattuali sufficienti a evidenziare una pericolosità rilevante per la sicurezza pubblica.
  • Il possesso occultato di un dispositivo qualificabile come arma o oggetto atto ad offendere può costituire elemento sintomatico di pericolosità ai fini del DASPO, soprattutto se associato alla frequentazione assidua degli impianti sportivi e delle manifestazioni cui la misura si riferisce.
  • Ai fini della legittimità del DASPO, non è necessario che il destinatario abbia posto in essere una specifica condotta violenta all'interno di uno stadio, quando la fattispecie normativa applicata valorizzi la denuncia per un reato tipizzato e l'amministrazione motivi il collegamento della condotta con il rischio per l'ordine e la sicurezza pubblica nelle manifestazioni sportive.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportivePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiSportForze armate e forze di polizia
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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