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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37132/2025 del 13/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Vicenza nei confronti di un imputato per truffa consumata ai danni della persona offesa in data 9 febbraio 2019. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, deduceva un unico motivo di inosservanza o erronea applicazione dell'art. 640 c.p., sostenendo che non fossero stati raccolti elementi idonei a provare la responsabilità dell'imputato e che questi avesse denunciato lo smarrimento della carta PostePay sulla quale era stata accreditata la somma proveniente dal reato contestato. La censura mirava, in sostanza, a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiute dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza reiterasse questioni già dedotte in appello e già congruamente risolte, e che comunque fosse diretta a ottenere una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato il principio per cui non è consentita una "rilettura" degli elementi di fatto riservati al giudice di merito e ha valorizzato, quale elemento decisivo, il fatto che il profitto della truffa era confluito su una carta intestata al ricorrente, strumento i cui estremi erano stati comunicati all'acquirente per il pagamento del prezzo, nonché la circostanza che la carta di identità utilizzata per l'attivazione non era mai stata denunciata come smarrita o rubata. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    La condotta descritta integra il delitto di truffa; nel caso concreto l'incameramento del profitto su carta intestata al ricorrente è stato ritenuto elemento di decisiva rilevanza ai fini della responsabilità del beneficiario.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma incriminatrice evocata come parametro della censura difensiva; la Corte ha ribadito che la condotta di vendita online seguita da mancata consegna dopo il pagamento, con falsa presentazione come alienante e finalità di profitto ingiusto, integra truffa contrattuale.

  • art. 616 c.p.p.

    Non espressamente citato nel testo, ma la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende è conseguenza tipica della declaratoria di inammissibilità; l'interpretazione desumibile è che il ricorrente soccombente sopporta anche tale onere.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove; la Corte di cassazione controlla soltanto la tenuta logica e giuridica della motivazione del giudice di merito.
  • Quando il motivo di ricorso ripropone questioni già devolute e già esaminate in appello con risposta congrua, la doglianza può essere dichiarata inammissibile se mira solo a una diversa lettura del materiale probatorio.
  • Nel delitto di truffa contrattuale, la messa in vendita di un bene seguita dalla mancata consegna dopo il pagamento del prezzo, accompagnata da una falsa rappresentazione della propria qualità di alienante, può integrare la condotta tipica se sorretta dal dolo di conseguire un profitto ingiusto.
  • L'accredito del profitto su uno strumento di pagamento intestato all'imputato costituisce indice probatorio rilevante della riconducibilità dell'operazione al beneficiario, soprattutto se lo strumento è stato indicato alla vittima per il pagamento e non risultano denunce di smarrimento o furto dei documenti utilizzati per la sua attivazione.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
SottomaterieTruffa online
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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