Cassazione Civile, Sentenza n. 10691/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impiccavano la legittimità di un avviso di liquidazione per il recupero di maggiore imposta ipotecaria e catastale relativo al conferimento di quattro immobili in un fondo immobiliare (atto del 24.7.2013). L'Ufficio aveva rettificato il valore venale indicato dal conferente (da euro 10.080.000,00 a euro 20.488.320,00) basandosi su una perizia interna (metodo sintetico-comparativo/MCA). I ricorrenti censuravano: (i) la illegittima preferenza data dalla Commissione Tributaria Regionale alla perizia dell'Ufficio per il solo fatto della sua paternità pubblica; (ii) carenza motivazionale della sentenza di merito che non ha adeguatamente valutato le perizie di parte e le peculiarità dell'operazione (conferimento in fondo comune, stato manutentivo, non commercialità immediata, effetto aggregazione); (iii) violazione dei parametri di stima di cui all'art.51 DPR 131/86; (iv) mancato contraddittorio preventivo endoprocedimentale e insufficienti indicazioni sui criteri estimativi usati dall'Ufficio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi (violazione/errata applicazione delle regole probatorie e carenza di motivazione nei termini rilevanti): ha ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale abbia attribuito indebito valore probatorio 'ex se' alla perizia dell'Ufficio senza verificarne nel merito la capacità di superare le contestazioni della parte e senza adeguatamente valutare la perizia di parte; inoltre ha criticato la mancata adeguata argomentazione circa la possibile necessità di consulenza tecnica d'ufficio. Ha invece respinto il motivo relativo al mancato contraddittorio preventivo, ritenendo applicabile la regola che per i tributi non armonizzati non sussiste in generale l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale salvo specifica previsione di legge. Per effetto dell'accoglimento dei motivi, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale (Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio) in diversa composizione per nuovo esame, con indicazione che quella Corte dovrà riesaminare anche la questione delle spese.
Norme richiamate
d.P.R. 131/1986 art. 51
Fissati i parametri legali per la stima del valore venale; la Corte rileva che la loro applicazione richiede valutazione delle caratteristiche specifiche dei beni e della fattispecie concreta e non può essere effettuata con apodittica adesione a una perizia d'ufficio senza confronto con le perizie di parte
d.P.R. 131/1986 art. 52 co.2 (e comma 2-bis richiamato)
Regole sulla motivazione dell'avviso di rettifica: la Corte conferma che l'indicazione del criterio astratto adottato può essere sufficiente per soddisfare l'onere motivazionale dell'avviso, purché la metodologia stimativa sia adeguatamente enunciata; le censure sulle specifiche scelte tecniche sono invece sindacabili in sede giurisdizionale
cod.civ. art. 2697
Onere della prova: la Corte ricorda che l'Ufficio ha l'onere di fornire la prova dei maggiori valori accertati e che la relazione di stima d'ufficio non ha efficacia dimostrativa automatica esente da verifica
cod.proc.civ. art. 360
Norma che disciplina i motivi di cassazione (vizi di diritto/motivazione); utilizzata per inquadrare i ricorsi per violazione di norme e nullità per omessa motivazione
l. 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente) art. 7
Richiamata in relazione ai diritti e garanzie del contribuente; la Corte distingue l'ambito di applicazione del contraddittorio preventivo tra tributi armonizzati e non armonizzati
Costituzione art. 24
Principio di tutela giurisdizionale; citato in ragione delle garanzie del contribuente nel processo
Costituzione art. 53
Richiamato dai ricorrenti in prospettiva di costituzionalità delle norme fiscali; la Corte non accoglie la censura costituzionale ma sottolinea l'obbligo di corretta applicazione dei parametri di stima
d.lgs. 546/1992 art. 7 co.2
Norma che consente al giudice tributario di disporre consulenza tecnica d'ufficio; la Corte ricorda che, in presenza di forti discordanti valutazioni tecniche, il giudice di merito avrebbe potuto (e dovuto) ricorrere al CTU
Massime di principio
- La perizia dell'Ufficio (UTE o analoga) non ha efficacia dimostrativa automatica: il giudice deve valutarne nel merito l'idoneità a superare le contestazioni della parte e spiegare le ragioni del proprio convincimento.
- L'avviso di rettifica soddisfa l'onere motivazionale se enuncia il criterio astratto adottato e la metodologia usata; le censure sulle scelte tecniche o sulla congruità dei parametri sono sindacabili nel merito in sede giurisdizionale.
- Per i tributi non armonizzati non sussiste un obbligo generale di contraddittorio preventivo endoprocedimentale salvo che la legge lo preveda espressamente.
- Quando le valutazioni tecniche dell'Amministrazione e del contribuente divergono significativamente, il giudice di merito dovrebbe valutare la possibilità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio per dirimere le discordanze.
- L'onere probatorio circa i maggiori valori accertati grava sull'Amministrazione: in giudizio l'Ufficio deve fornire elementi che giustifichino il maggior valore e il giudice deve motivare perché ritiene attendibile la stima d'ufficio piuttosto che la perizia di parte.
- Le contestazioni relative a peculiari condizioni dei beni (stato manutentivo, mancata commercializzazione, effetto aggregazione/scala) devono essere specificamente valutate dal giudice e non possono essere eluse con argomentazioni apodittiche sulla 'esperienza' dell'Ufficio.
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